Legislatura: 17Seduta di annuncio: 31 del 11/06/2013
Primo firmatario: ALFREIDER DANIEL
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 11/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 11/06/2013 PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 11/06/2013 SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 11/06/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 11/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 12/06/2013 Resoconto ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE RISPOSTA GOVERNO 12/06/2013 Resoconto GIOVANNINI ENRICO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 12/06/2013 Resoconto ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
DISCUSSIONE IL 12/06/2013
SVOLTO IL 12/06/2013
CONCLUSO IL 12/06/2013
ALFREIDER, GEBHARD, PLANGGER e SCHULLIAN. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 101, ha modificato la normativa in materia di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo che le aziende che occupano fino a 10 dipendenti debbano effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate;
attraverso varie proroghe, da ultimo l'articolo 1, comma 388, della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) è stato disposto che fino al 30 giugno 2013 i datori di lavoro di che hanno meno di 10 lavoratori potessero autocertificare l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi;
in realtà, però, una circolare ministeriale della direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro ha poi specificato che l'autocertificazione della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro terminava il 31 maggio 2013;
la procedura standardizzata per la valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, è una procedura troppo onerosa per le piccole imprese, soprattutto per quelle artigiane, le quali potrebbero, invece, continuare agevolmente a produrre la dichiarazione sostitutiva;
in funzione anticrisi sarebbe auspicabile agevolare il lavoro delle piccole imprese, che risultano essere quelle più colpite dalla crisi, come emerge dai dati della Cgia di Mestre, secondo la quale tra le 85.500 imprese che non ci sono più ben 77.670 (il 90,9 per cento) erano imprese artigianali –:
se ritenga opportuno adottare iniziative volte a prorogare ulteriormente l'entrata in vigore della procedura standardizzata per la valutazione dei rischi in azienda per le piccole imprese fino a 10 dipendenti o, in alternativa, prevedere una semplificazione, per esempio mantenendo la dichiarazione sostitutiva. (3-00112)
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 2012 0228
EUROVOC :fiscalita'
piccola impresa
luogo di lavoro
revisione della legge
produzione artigianale