ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01883

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 831 del 11/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: LABOCCETTA AMEDEO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 11/07/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/07/2017
SECCO DINO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/07/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/07/2017
Stato iter:
21/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/07/2017
Resoconto LABOCCETTA AMEDEO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 21/07/2017
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 21/07/2017
Resoconto LABOCCETTA AMEDEO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 12/07/2017

DISCUSSIONE IL 21/07/2017

SVOLTO IL 21/07/2017

CONCLUSO IL 21/07/2017

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01883
presentato da
LABOCCETTA Amedeo
testo presentato
Martedì 11 luglio 2017
modificato
Venerdì 21 luglio 2017, seduta n. 839

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   fra le misure cautelari personali previste dal vigente codice di procedura penale, le misure custodiali degli arresti domiciliari e della custodia in carcere garantiscono il più elevato livello di tutela delle esigenze cautelari;
   originariamente introdotta nel 1988 e poi codificata nell'articolo 284 di rito, la misura degli arresti domiciliari nella prassi giudiziaria trova larga applicazione, sia in sede di prima emissione di ordinanze cautelari che in seguito al ritenuto affievolimento delle esigenze cautelari in caso di precedente irrogazione della custodia in carcere;
   nel novero delle misure custodiali, la misura degli arresti domiciliari è quella che meno grava sul bilancio dello Stato, non essendo previsto che possano essere poste a carico dell'amministrazione penitenziaria le spese di mantenimento dell'arrestato domiciliare;
   in forza dell'articolo 275-bis del codice di procedura penale è previsto che il giudice nel disporre, la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria;
   si è posta al riguardo una questione ermeneutica in tutti quei casi, peraltro molto frequenti, in cui il dispositivo di controllo non sia disponibile, ovvero non possa essere installato nell'abitazione designata e ci si è chiesto se in tali ipotesi l'assenza del congegno elettronico giustifichi da sola l'applicazione da parte del giudice della misura della custodia cautelare in carcere ovvero quella degli arresti domiciliari «semplici»; su tali aspetti è intervenuta la Corte di cassazione a Sezioni unite con la pronuncia n. 20769;
   trattando il contrasto giurisprudenziale sottoposto, il collegio ha espresso il principio di diritto secondo il quale «il giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure, qualora abbia accertato l'indisponibilità del suddetto dispositivo elettronico, deve valutare, ai fini, dell'applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto»;
   opinione ormai unanime e conseguenza pratica della posizione assunta dalle Sezioni unite è quella che può essere riassunta nei seguenti termini: se il giudice motivatamente e ragionevolmente ritiene che l'imputato non offra sufficienti garanzie di affidabilità in relazione al rispetto delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari, tenuta in considerazione l'indisponibilità di attivazione del braccialetto elettronico, allora potrà disporre o mantenere la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto l'assenza dello strumento tecnico costituisce una constatazione rafforzativa dell'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari «semplici»;
   giustificata sul piano formale appare, pertanto, agli interpellanti la posizione degli organi competenti che nel caso di indisponibilità del braccialetto elettronico non danno esecuzione alle ordinanze di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di quanti abbiano viste accolte le loro richieste di attenuazione dello stato custodiale;
   in numerosi articoli di stampa, relativi alle vicende di imputati a vario titolo molto noti, si è sottolineata l'oggettiva ingiustizia perpetrata ai danni di tali soggetti che non possono accedere al regime attenuato a causa dell'indisponibilità del dispositivo;
   ultimamente la stampa ha dato rilievo al caso dell'imprenditore Alfredo Romeo che si è trovato nella sopra descritta condizione e non ha potuto lasciare il carcere di Regina Coeli nel quale è ristretto;
   simile vicenda venne vissuta da Giandomenico Monorchio, figlio dell'ex Ragioniere generale dello Stato, allorquando l'esecuzione del provvedimento di concessione degli arresti domiciliari venne ritardato per mancanza di dispositivo;
   eguale sorte è toccata all'attore Domenico Diele che ha atteso due settimane per poter lasciare il carcere di Salerno dove era ristretto;
   per queste persone e per quelle migliaia in lista di attesa la condizione detentiva in carcere appare ingiusta e odiosa, perché collegata ad una disfunzione organizzativa;
   parrebbe infatti, e la stima è del Sappe, che sono migliaia le persone che avrebbero potuto godere degli arresti domiciliari e invece sono rimaste recluse;
   emerge che da anni i 2.000 braccialetti ordinati dal Ministero dell'interno sono insufficienti e la lista d'attesa si è allungata, fino ad arrivare a migliaia di persone, con un'attesa stimata in un mese e mezzo;
   la stampa riporta che a dicembre 2016 è stato finalmente pubblicato il bando di gara per la fornitura dei nuovi apparecchi, con un surplus possibile del 20 per cento;
   i costi dei dispositivi ammonterebbero a 115 euro al giorno cadauno, mentre il costo per simili apparecchiature nel Regno Unito sarebbe pari a soli 7 euro al giorno;
   a costi così elevati non corrisponderebbero nemmeno benefici tecnologici in quanto pochissimi degli strumenti utilizzati sarebbero dotati di gps e pertanto utilizzabili solo da chi sarebbe sottoposto a misura in un unico luogo;
   vanificate sarebbero così le possibilità di utilizzo da parte di ristretti autorizzati ad allontanarsi dagli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa;
   secondo quanto riportato da rappresentanti di categoria della polizia penitenziaria, il costo fino ad oggi sarebbe stato di 175 milioni di euro, di cui 110 milioni di euro spesi negli ultimi 10 anni per un numero esigui di dispositivi;
   la gara indetta dal Ministero della giustizia nel dicembre 2016 prevede la fornitura di 12 mila nuovi apparecchi per un valore di 45 milioni di euro;
   i tempi previsti per la conclusione della gara avrebbero consentito di avere la disponibilità degli apparecchi entro il mese di giugno 2017;
   emergerebbe secondo una dichiarazione dello stesso Ministro della giustizia che, per un supposto «errore del legislatore,» la competenza dell'acquisto sarebbe stata affidata al Ministro dell'interno e che ciò avrebbe ritardato la consegna;
   ritardando la consegna dei braccialetti si frustrerebbero le legittime aspettative dei tanti detenuti che attendono di lasciare le carceri nelle quali sono ristretti –:
   quali elementi intendano fornire i Ministri interpellati in relazione a quanto esposto in premessa e se intendano adottare in tempi rapidissimi incisive ed efficaci iniziative utili a salvaguardare un principio cardine dello Stato di diritto e porre rimedio alla situazione descritta.
(2-01883) «Laboccetta, Brunetta, Secco».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regime penitenziario

stampa

stabilimento penitenziario