ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01698

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 754 del 07/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: FANUCCI EDOARDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/03/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
IMPEGNO LEONARDO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
AIELLO FERDINANDO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
ASCANI ANNA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
BARBANTI SEBASTIANO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
BECATTINI LORENZO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
BOCCADUTRI SERGIO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
BONACCORSI LORENZA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
CAMANI VANESSA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
CRIMI' FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
DALLAI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
DE MENECH ROGER PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
DI LELLO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
DONATI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
ERMINI DAVID PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
FAMIGLIETTI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
GALPERTI GUIDO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
GASPARINI DANIELA MATILDE MARIA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
GELLI FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
MORANI ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
PARRINI DARIO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
PATRIARCA EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
PORTA FABIO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
TINAGLI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
VALIANTE SIMONE PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017
VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 03/03/2017
Stato iter:
24/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/03/2017
Resoconto FANUCCI EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 24/03/2017
Resoconto BRESSA GIANCLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 24/03/2017
Resoconto FANUCCI EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/03/2017

SVOLTO IL 24/03/2017

CONCLUSO IL 24/03/2017

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01698
presentato da
FANUCCI Edoardo
testo presentato
Martedì 7 marzo 2017
modificato
Venerdì 24 marzo 2017, seduta n. 766

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   l'Accordo nazionale Agenti di assicurazione 2003 (di seguito «ANA») sottoscritto tra il Sindacato nazionale agenti di assicurazione e Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) il 23 dicembre 2003, tutt'oggi vigente ed avente valore di fronte primaria ai sensi dell'articolo 1753 del codice civile, prescrive, all'articolo 34, l'obbligo in capo alla Compagnia di comunicare all'agente, entro 90 giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia, il conteggio delle indennità dovute;
   il medesimo articolo 34, secondo comma, prevede che, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione di cui sopra, la Compagnia paghi per intero le indennità. Solo nel caso di mancata costituzione da parte dell'agente di cauzione pari al 30 per cento delle indennità medesime, la Compagnia paga il 70 per cento delle indennità e provvede al pagamento della restante quota del 30 per cento entro 15 mesi;
   Sna, il Sindacato nazionale maggiormente rappresentativo degli agenti di assicurazione, con un indice di rappresentatività pari a circa il 90 per cento degli agenti italiani iscritti a un'associazione di rappresentanza, da tempo segnala alle autorità competenti come alcune grandi imprese utilizzino metodi e strumenti spesso apparentemente legittimi, per ostacolare di fatto la libertà imprenditoriale degli agenti e ricondurre questi ultimi a patti, se pur non scritti, di esclusiva espressamente vietati dalla legge n. 40 del 2007 e dal provvedimento antitrust n. 24935 «Agenti Monomandatari» del 20 maggio 2014;
   attraverso l'imposizione di vincoli di esclusiva di fatto le imprese spesso mirano ad escludere o limitare la comparazione tra tariffe e prodotti, a cura dell'intermediario professionale, con evidente ripercussione negativa sugli interessi ed aspettative dei consumatori, che a quell'intermediario si rivolgono per essere assistiti anche nella selezione del prodotto assicurativo maggiormente adeguato alle loro specifiche esigenze;
   lo Sna ha documentato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato numerosi casi di comportamento delle imprese assicuratrici, rientranti nelle casistiche sopra descritte. In questo ambito, va inquadrato il caso del rapporto agenziale tra la Compagnia Zurich e la famiglia Pieri di Montecatini Terme. Quest'ultima, in data 20 gennaio 2015, ha comunicato di essere giunta alla decisione di sottoscrivere altro contratto agenziale al fine di poter offrire, alla propria clientela, più soluzioni assicurative ed il servizio di pluri-offerta, finalizzato al miglioramento del servizio ai clienti;
   da quel giorno, i rapporti tra la Compagnia Zurich ed i Pieri sono degenerati a tal punto da indurre gli stessi Pieri, attraverso una serie di azioni coercitive aventi anche notevole impatto economico, ad accettare di sottoscrivere le dimissioni dal rapporto agenziale in data 29 aprile 2016;
   successivamente alle dimissioni, ai Pieri doveva essere comunicata, ai sensi del citato articolo n. 34 dell'Ana, l'entità delle indennità di fine mandato spettanti e provveduto al relativo pagamento da parte della Compagnia Zurich. Forse anche allo scopo di proseguire nell'opera di ostacolo alla diffusione del plurimandato di cui sopra, la Compagnia non solo non ha adempiuto al rispetto dell'obbligo anzidetto, ma, a distanza di un anno dallo scioglimento del rapporto agenziale e nonostante i ripetuti solleciti formalizzati tramite legale, non ha provveduto nel senso dovuto;
   anche l'incontro informale avvenuto nel mese di gennaio 2017 tra il legale dei Pieri ed i vertici della Compagnia finalizzato a cercare una composizione amichevole della vicenda, non ha sortito l'effetto sperato ed anzi la Compagnia avrebbe manifestato l'intenzione di non riconoscere alcuna indennità sulla clientela persa dopo lo scioglimento del contratto agenziale e ciò in palese violazione dell'Accordo nazionale agenti di assicurazione vigente. Tra l'altro, risulterebbe accertato l'uso improprio dell'immagine e del nome dell'agenzia Pieri da parte della Compagnia per il tramite del nuovo agente di zona;
   la Compagnia Zurich, fin dal 18 aprile 2016, ha preteso che i Pieri acconsentissero all'inserimento nel foglio cassa agenziale e quindi al pagamento mediante utilizzo del conto corrente separato ex articolo 117 del decreto legislativo n. 209 del 2005, delle rate di «rivalsa» per un rilevante ammontare; si tratta di un'operazione che i Pieri hanno dovuto accettare, (ma ciò non risulterebbe, secondo l'interpellante, permesso dalla disposizione legislativa citata e dal regolamento attuativo Ivass). Questo genere di operazioni che incidono direttamente sul conto corrente autonomo agenziale di cui all'articolo 117, del decreto legislativo n. 209 del 2005, costituiscono un grave pregiudizio per la stabilità finanziaria dell'agenzia e sono quindi in grado di provocare la cessazione dell'attività agenziale, con evidenti ripercussioni sul futuro professionale degli agenti, vittime di dette imposizioni;
   nonostante gli accorati appelli rivolti al gruppo aziendale agenti Zurich (GAZ), quest'ultimo non risulta essere intervenuto con la dovuta determinazione nei confronti della Compagnia e conseguentemente non risulta aver contribuito a sufficienza nella soluzione della vicenda –:
   quali iniziative intenda assumere il Governo, per quanto di competenza, anche a carattere normativo, per indurre le imprese assicuratrici al puntuale rispetto degli obblighi dettati dalle normative vigenti, ivi compreso l'Accordo nazionale agenti di assicurazione 2003, nonché gli atti che intenda intraprendere al fine di accertare, classificare ed eventualmente impedire i comportamenti delle imprese, tra i quali potrebbe rientrare quello di cui in premessa, che potrebbero costituire una violazione delle disposizioni in materia attualmente vigenti, trattandosi per altro di violazioni che, in molti casi, costituiscono ostacolo alle libertà imprenditoriali degli agenti e grave pregiudizio agli interessi dei consumatori.
(2-01698) «Fanucci, Impegno, Aiello, Ascani, Barbanti, Becattini, Berretta, Boccadutri, Bonaccorsi, Camani, Carrescia, Cova, Crimì, Dallai, De Menech, Di Lello, Marco Di Maio, Donati, Ermini, Famiglietti, Galperti, Gasparini, Gelli, Manfredi, Morani, Mura, Parrini, Patriarca, Porta, Tinagli, Valiante, Venittelli».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contrattazione collettiva

conseguenza economica

grande impresa