ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01685

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 750 del 28/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: BRUNETTA RENATO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 28/02/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/02/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 01/03/2017
Stato iter:
10/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/03/2017
Resoconto BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/03/2017
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 10/03/2017
Resoconto BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/03/2017

SVOLTO IL 10/03/2017

CONCLUSO IL 10/03/2017

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01685
presentato da
BRUNETTA Renato
testo presentato
Martedì 28 febbraio 2017
modificato
Venerdì 10 marzo 2017, seduta n. 757

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   fonti giornalistiche riferiscono che il Decano della Rota Romana, organo della Santa Sede, ha promulgato un decreto che recita: «La nomina degli Avvocati è riservata al Decano; che può confermare, eventualmente, come patrono d'ufficio, l'avvocato che la parte ebbe nei gradi inferiori»;
   com’è noto il Tribunale della Rota Romana (già Sacra Rota) emette sentenze sulle cause di nullità matrimoniale, che possono essere delibate in Italia in applicazione del Concordato. Questo decreto, abrogando di fatto il diritto ad avere un avvocato di fiducia, non può non imporre gravi interrogativi sulla base di una più compiuta e dettagliata narrativa sul contesto storico e giuridico in cui nasce e si applica la deliberazione del Decano;
   a quanto consta all'interpellante anche avvocati di fiducia già nominati, pendente la causa, sono stati, senza alcuna giusta causa, rimossi dal Decano contro la volontà delle parti che avevano conferito mandato di fiducia anche da molto tempo, imponendo così loro diverso avvocato d'ufficio;
   la stessa riforma procedurale canonica introduce un «processo più breve» davanti al Vescovo e non al Tribunale ecclesiastico collegiale, con procedura sommaria (una sola udienza e quindici giorni di tempo per emanare la sentenza; §cfr. canone 1683 ss., in Motu proprio Mitis Iudex 8 dicembre 2015) e tale abbreviata procedura è utilizzabile solo con il consenso delle parti;
   l'Accordo di Villa Madama sottoscritto tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana pone quale condizione per il riconoscimento da parte della corte di appello degli effetti civili italiani delle sentenze canoniche «che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano» (articolo 8, n. 2, lettera b), della legge n. 121 del 1985);
   la Corte Costituzionale, nella sua sentenza del 22 gennaio 1982, n. 18, ha indicato il diritto alla difesa fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale «nel suo nucleo più ristretto ed essenziale»;
   va rilevato il valore assoluto, inviolabile ed irrinunciabile del diritto all'assistenza tecnico-fiduciaria, quale parte ineludibile del diritto di difesa, tutelato da norme costituzionali ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, cosicché attraverso la obbligatorietà della difesa tecnica o la nomina eventuale di un difensore d'ufficio solo in assenza della prima, si assicura un equo processo ed una contrapposizione equilibrata tra le parti (cfr. da ultimo Cassazione penale sezioni unite, 26 marzo 2015);
   va considerato che l'obbligo dell'assistenza tecnico-fiduciaria rientra nel più generale obbligo di rispettare principi di ordine pubblico, anch'esso espressamente previsto dal Concordato, e particolarmente valorizzato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione sezioni unite 17 luglio 2014, nn. 16379-16380) in tema di delibazione di sentenze canoniche, anche perché la mancata assistenza tecnico-fiduciaria può sicuramente andare in detrimento dei diritti della parte più debole ed essere utilizzata al fine di far cadere l'assegno di mantenimento, in assenza di giudicato di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
   il descritto principio fondamentale del diritto di difesa ha trovato consacrazione anche nell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in materia di processo equo;
   va evidenziato, tra l'altro, che la Corte di Strasburgo, il 20 luglio 2001, decidendo il «caso Pellegrini» ha già condannato l'Italia per l'indebita esecuzione di una sentenza canonica, non essendosi i giudici nazionali sincerati che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici fosse stato rispettato l'articolo 6;
   occorre evidenziare in particolare, che i tribunali ecclesiastici e le loro attività non sono sindacabili dinanzi alla Corte di Strasburgo perché la Santa Sede non è parte della Convenzione dei diritti dell'uomo, ma sono sindacabili e sono stati sindacati gli atti dello Stato italiano;
   il divieto per le parti di scegliere liberamente un avvocato di fiducia, l'imposizione di un avvocato di ufficio anche in presenza di avvocato di fiducia già nominato, l'imposizione dal medesimo organo giudicante con commistione di ruoli e poteri, la scelta discrezionale ed insindacabile degli avvocati d'ufficio demandata ad un unico soggetto, che è anche il presidente del tribunale, la rimozione senza giusta causa di avvocati che patrocinavano già pendenti, e la imposizione di una procedura sommaria anche senza l'adesione della parte convenuta, costituiscono ad avviso dell'interpellante gravissima lesione del diritto di difesa;
   tale lesione al diritto di difesa, essendo normativamente prevista, a giudizio dell'interpellante, impedisce radicalmente il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche per loro contrarietà all'articolo 8, n. 2, lettera b), del Concordato (cfr. la legge n. 121 del 1985), all'articolo 24 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo –:
   quali siano gli urgenti intendimenti del Governo in merito ai fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere affinché possa essere garantito il rispetto pieno della Convenzione dei diritti dell'uomo presso i tribunali della Santa Sede, anche ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche.
(2-01685) «Brunetta».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

Carta dei diritti dell'uomo

diritti umani

divorzio