ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01628

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 732 del 30/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: VIGNALI RAFFAELLO
Gruppo: AREA POPOLARE-NCD-CENTRISTI PER L'ITALIA
Data firma: 30/01/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30/01/2017
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30/01/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/02/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01628
presentato da
VIGNALI Raffaello
testo di
Lunedì 30 gennaio 2017, seduta n. 732

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   il 3 aprile 2007 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la norma sulla riduzione della base imponibile dell'Irap, (cosiddetta cuneo fiscale; articolo 1, comma 266, legge n. 296 del 2006) a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, per poter escludere che tale misura potesse essere considerata «aiuto di Stato»;
   la Commissione europea ha richiesto informazioni supplementari, da ultimo con lettera 27 giugno 2007, che sono state fornite dalle autorità italiane il 20 luglio 2007;
   in base alla legge erano state escluse dal «vantaggio fiscale»: banche, imprese di assicurazioni, imprese di assicurazioni, imprese operanti in concessione e tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, e altro. Dopo le osservazioni della Commissione, le autorità italiane si sono impegnate ad estendere i vantaggi della misura alle imprese del settore assicurativo e del settore bancario con effetto retroattivo. Di conseguenza, soltanto i pubblici servizi, gestiti sulla base di una tariffa regolamentata e di una concessione, nonché la pubblica amministrazione, venivano esclusi dal vantaggio della misura fiscale in questione;
   per quanto riguarda i pubblici servizi, l'Italia ha chiarito che l'esclusione dal vantaggio della misura riguarderebbe soltanto i servizi pubblici gestiti sulla base di una tariffa regolamentata e di una concessione traslativa e che tali due criteri sono cumulativi e non alternativi. La Commissione europea ha quindi espressamente evidenziato che «si evince, in base a quanto dichiarato dall'Italia, che l'esclusione dai vantaggi si applicherebbe soltanto nei casi in cui il metodo di fissazione della tariffa da parte dell'autorità di regolamentazione compensi i costi fiscali dei pubblici servizi». Infatti, secondo lo Stato Italiano «l'autorità di regolamentazione, nel fissare una tariffa, tiene conto dei costi fiscali (IRAP compresa)», di guisa che l'esclusione dei pubblici servizi dalle deduzioni non nuocerebbe ai pubblici servizi in questione;
   sempre secondo l'Italia, «Per quanto riguarda i pubblici servizi, le autorità italiane hanno giustificato l'esclusione sostenendo che essa ha lo scopo di evitare la potenziale sovracompensazione generata dalla misura in quanto l'attuale livello delle tariffe è stato determinato tenendo conto dell'onere IRAP prima della riforma, ossia senza le deduzioni dalla base imponibile introdotte dalla misura. In effetti i pubblici servizi interessati sono soltanto quelli operanti in settori nei quali si tiene già interamente conto dell'onere fiscale nella determinazione della tariffa.»;
   soltanto per effetto di tale impegno delle autorità Italiane, la Commissione europea ha deciso (Bruxelles 12 settembre 2007 – C.2007 — 4133) «di non sollevare obiezioni relativamente alla misura poiché essa non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.»;
   tuttavia, come da denuncia presentata dalla Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori (Anav), malgrado gli impegni delle autorità Italiane, l'Agenzia delle entrate (AE) su tutto il territorio nazionale — disattendendo quanto sopra — ha, con assunti a giudizio dell'interpellante, infondati e di dubbia legettimità, ha emanato plurimi avvisi di accertamento nei confronti di società esercenti l'attività di trasporto pubblico locale, pur trattandosi di imprese non operanti in regime di «concessione traslativa» e nemmeno in quello di «tariffa remuneratoria». Non solo, ma in tutti i casi, trattava di un «contratto» di servizi in base ad un corrispettivo determinatosi per effetto di un «aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa» e cioè al ribasso;
   per effetto di tale situazione, si sta producendo quello che appare all'interpellante come un indebito aumento del gettito fiscale;
   si stanno pesantemente danneggiando le imprese che avevano fatto legittimo affidamento sugli impegni assunti dalle autorità italiane nei confronti della Commissione europea e infine si è in presenza di un'azione che si pone in contrasto con le regole dell'Unione europea, in quanto tale atteggiamento configura palesemente «l'aiuto di Stato» da parte dell'Italia in quanto di «natura selettiva»;
   i giudici tributari hanno annullato gli accertamenti dell'Agenzia delle entrate, in quanto emanati nei confronti di imprese non operanti in regime di concessione traslativa, né con tariffa remuneratoria e nemmeno con obbligo da parte dell'ente affidante di copertura integrale di tutti gli oneri fiscali (Sentenza Commissione Tributaria Regionale Lazio n. 4414 gennaio 2015; Sentenza Commissione Tributaria Regionale Milano n. 107 giugno 2013; Sentenza Commissione Tributaria Provinciale Venezia n. 131 del 24 giugno 2011; Sentenza Commissione Tributaria Provinciale Lecco n. 145 marzo 2012; Sentenza Commissione Tributaria Provinciale Brescia n. 62 gennaio 2012; Sentenza Commissione Tributaria Regionale Venezia n. 10 gennaio 2013) –:
   se il Governo non ritenga opportuno assumere le iniziative di competenza, anche emanando una circolare esplicativa, per chiarire che in coerenza con l'impegno assunto dall'Italia nei confronti della Commissione europea, rientrano nel «vantaggio fiscale» Irap di cui in premessa, tutte le imprese che abbiano stipulato o stipulino con l'ente pubblico un «contratto di servizi» in base ad un corrispettivo determinatosi per effetto «di una aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa» e la cui «tariffa non tiene espressamente conto della copertura integrale degli oneri fiscali».
(2-01628) «Vignali».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

fissazione dei prezzi

disputa commerciale

base imponibile