ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01595

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 725 del 17/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: GALGANO ADRIANA
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 17/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MONCHIERO GIOVANNI CIVICI E INNOVATORI 17/01/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 17/01/2017
Stato iter:
20/01/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/01/2017
Resoconto GALGANO ADRIANA CIVICI E INNOVATORI
 
RISPOSTA GOVERNO 20/01/2017
Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 20/01/2017
Resoconto GALGANO ADRIANA CIVICI E INNOVATORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/01/2017

SVOLTO IL 20/01/2017

CONCLUSO IL 20/01/2017

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01595
presentato da
GALGANO Adriana
testo presentato
Martedì 17 gennaio 2017
modificato
Venerdì 20 gennaio 2017, seduta n. 727

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:
   il 24 gennaio 2017 la Corte Costituzionale esaminerà in pubblica udienza le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai tribunali di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova, in relazione ad alcuni aspetti della legge vigente per l'elezione della Camera dei deputati;
   in tutti i cinque giudizi, incardinati con le ordinanze nn.  89, 163, 192, 265 e 268 del 2016, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sul presupposto che la legge elettorale non è ancora stata applicata in concreto e quindi non ha concretamente leso i diritti azionati dai ricorrenti;
   inoltre, è stata eccepita l'inammissibilità anche perché la norma è divenuta applicabile soltanto il 1o luglio 2016 e quindi dopo l'instaurazione del giudizio davanti al tribunale;
   in sostanza, la tesi difensiva della Presidenza del Consiglio si basa sul fatto che l'incostituzionalità della legge elettorale dovrebbe essere dichiarata solo dopo che la stessa abbia impedito ai cittadini di votare liberamente;
   tale tesi è in contrasto con almeno due pronunce della Corte di Cassazione: l'ordinanza 17 maggio 2013 n. 12060 e la sentenza n. 8878 del 2014, nelle quali è stato affermato, in sintesi, che «l'espressione del voto – rappresenta ... un diritto inviolabile e «permanente», il cui esercizio da parte dei cittadini può avvenire in qualunque momento e deve esplicarsi secondo modalità conformi alla Costituzione, sicché uno stato di incertezza al riguardo ne determina un pregiudizio concreto, come tale idoneo a giustificare la sussistenza in capo ad essi, dell'interesse ad agire per ottenerne la rimozione»;
   la tesi difensiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad avviso degli interpellanti, oltre ad essere infondata, ha gravi implicazioni politiche, perché pretende di imporre ai cittadini uno stato di intollerabile incertezza sulla legittimità delle norme che disciplinano l'elezione del Parlamento. Così facendo, si svilisce la funzione della massima espressione della sovranità del popolo, il voto, che deve essere sempre ed in ogni momento libero, cioè non condizionato, né condizionabile;
   è di palese evidenza che la qualità della democrazia ne risentirebbe se si fosse costretti ad andare al voto usando una legge che ben cinque tribunali della Repubblica hanno rinviato alla Corte costituzionale per farne vagliare la costituzionalità. Non si può, infatti, nascondere che molte polemiche sono state sollevate sulla legittimità politica e democratica di questo Parlamento e non sarebbe tollerabile se anche l'autorevolezza del Parlamento eletto nella prossima legislatura dovesse essere svilita da simili polemiche;
   peraltro, non si comprende quale sia l'interesse della Presidenza del Consiglio nel difendere l'ipotesi di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale di una legge elettorale destinata a disciplinare la formazione del Parlamento in futuro. Anche volendo tralasciare l'ovvia ed elementare considerazione che il Governo non può in nessun caso tentare di limitare la libertà del voto dei cittadini, non si può comunque, fare a meno di notare che l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della legge elettorale in esame non potrebbe avere alcun riflesso sull'attività del Governo, neppure politico, visto che non è stato il presente Governo a porre la questione di fiducia al momento della votazione della legge in questa Camera. Non si spiega, pertanto, in alcun modo l'opposizione della Presidenza del Consiglio, basata su aspetti meramente formali;
   va sottolineato, inoltre, che la legge elettorale è una legge costituzionalmente necessaria, cioè una legge che deve sempre necessariamente esistere ed essere applicabile in qualsiasi momento. Per tale caratteristica, si tratta di un atto che dovrebbe essere necessariamente conforme alla Costituzione;
   la posizione della Presidenza del Consiglio, peraltro, a giudizio degli interpellanti, contrasta con la condotta scelta dal Governo Monti, che dando prova di sensibilità istituzionale, non si costituì nel giudizio dal quale scaturì la sentenza che dichiarò incostituzionale il cosiddetto «Porcellum»;
   gli aspetti negativi di tutta questa vicenda e lo svilimento della credibilità del Governo e del Parlamento che ne sono effetto devono essere evitati –:
   quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di garantire la neutralità del Governo in relazione alla decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità della legge cosiddetta Italicum.
(2-01595) «Galgano, Monchiero».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto elettorale

elezioni politiche

votazione della legge