ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01415

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 645 del 30/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: DI STEFANO FABRIZIO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 30/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 30/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 30/06/2016
Stato iter:
29/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/07/2016
Resoconto DI STEFANO FABRIZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 29/07/2016
Resoconto SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 29/07/2016
Resoconto DI STEFANO FABRIZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/07/2016

SVOLTO IL 29/07/2016

CONCLUSO IL 29/07/2016

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01415
presentato da
DI STEFANO Fabrizio
testo presentato
Giovedì 30 giugno 2016
modificato
Venerdì 29 luglio 2016, seduta n. 664

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 164 del 2000 all'articolo 14, comma 4, si limita a disporre che «Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale»;
   le reti del gas sono configurabili quali beni del cosiddetto patrimonio indisponibile, e ai sensi dell'articolo 826 del codice civile «non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano». Tale previsione non impedisce che questi beni possano essere oggetto di negozi giuridici (quali la compravendita), vietando solo di sottrarli alla funzione pubblica a cui sono destinati;
   le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ribadito che «i beni patrimoniali indisponibili, a differenza dei beni demaniali, sono commerciabili, ma sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione all'uso pubblico, pur potendo formare oggetto di negozi traslativi di diritto privato»;
   ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 145 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014 e dall'articolo 31 del decreto-legge n. 91 del 2014 convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014, il valore di rimborso al gestore uscente deve essere «calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98»;
   il decreto legislativo n. 164 del 2000, non disciplina come valutare le reti e gli impianti di proprietà dell'ente locale;
   il decreto ministeriale n. 226 del 2011 «Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas» tratta solo la valutazione dei cespiti di proprietà del gestore uscente;
   il Ministero dello sviluppo economico, con decreto in data 22 maggio 2014, ha approvato le «Linee Guida su criteri modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale»;
   dette linee guida, al capitolo 19, specificano le informazioni ed i documenti che il gestore uscente è tenuto a condividere con l'ente concedente; tra questi, l'amministrazione comunale deve procedere, in contraddittorio con il gestore uscente, a determinare il valore industriale residuo (VIR) ad esso spettante, quindi calcolato con le norme sopra esposte. Il comune dopo aver approvato il suddetto valore industriale residuo dei cespiti del gestore deve provvedere a comunicarlo, unitamente ad altra documentazione tecnica, ricevuta dal gestore, all'ente appaltante affinché lo stesso lo inserisca tra i valori messi in gara e che il gestore subentrante dovrà corrispondere ai gestori uscenti;
   il comune contestualmente alla comunicazione dei dati fisici ed economici dei cespiti di proprietà del gestore uscente, se interessato a cedere le sue proprietà, dovrà comunicare alla stazione appaltante la volontà di mettere in gara anche gli impianti del gas di proprietà del comune;
   l'ente locale si trova a dover condividere la valutazione degli impianti del gestore uscente a valore di VIR e a dover approvare la valutazione dei suoi impianti a valore di RAB (Regulatory Asset Base); consapevole della diversità di trattamento, con evidente sottovalutazione dei suoi cespiti, cosa che potrebbe far intravedere dalla Corte dei Conti anche un danno patrimoniale a carico degli amministratori che lo hanno approvato;
   nella risposta del Ministero dello sviluppo economico ad un chiarimento (FAQ) chiesto da ANCI Lombardia circa la possibilità per gli enti locali di alienare il proprio asset, costituito dalla rete e dagli impianti di distribuzione del gas naturale è scritto: «Tenuto conto della circostanza della prossimità delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, si ritiene che la tutela di interessi pubblici quali la trasparenza e l'ampio confronto competitivo alle gare, nonché la tutela del consumatore finale da rialzi del prezzo della fornitura, indichino quale sede più opportuna per l'eventuale alienazione dei beni patrimoniali nella titolarità dell'ente locale, proprio le future gare d'ambito; in questa sede, per via dei limiti sopra espressi, i beni patrimoniali in dotazione all'ente locale potranno essere ceduti in concomitanza della gara, inserendoli nel bando di gara e trasferendoli al soggetto privato aggiudicatario del servizio.»;
   pertanto, ad avviso del Ministero dello sviluppo economico, la vendita di reti e impianti di proprietà pubblica contestualmente alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas non solo appare legittima, ma diviene la soluzione ottimale per procedere all'alienazione dei cespiti di proprietà degli enti locali, configurandosi come la modalità più trasparente;
   la risposta del Ministero dello sviluppo economico si conclude (con un'aggiunta postuma) spiegando che «In conformità con lo spirito delle norme vigenti, il valore di trasferimento è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti che vengono alienati, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (c.d. RAB) (Regolatory Asset Base), come riconosciuto dall'Autorità nella tariffa valida per la gestione d'ambito e come già spettante all'ente locale in quanto titolare della rete. Pertanto, la decisione dell'ente locale di alienare o meno la rete di proprietà pubblica non deve creare nuovi oneri a carico dei clienti finali del servizio in termini di aumento delle tariffe di distribuzione gas.»;
   le norme sopra esposte, ad avviso degli interpellanti, sono anzitutto in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione e non giustificabili sotto il profilo della logica. Non si comprende infatti per quale ragione nel caso in cui ad alienare le reti dei gas sia un soggetto privato, questi debba percepire il VIR, valutato come se tutti gli impianti fossero costruiti ora e nel rispetto delle leggi attuali con i degradi dovuti alla vetustà ed al netto dei contributi pubblici e privati percepiti, invece quando a farlo è un ente pubblico questi debba percepire la RAB, che se corretta, accoglie i valori di costo del momento della sua realizzazione al netto dei contributi pubblici, privati e relativi degradi in base alle vetustà;
   il decreto ministeriale n. 226 del 2011 «Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas» tratta solo la valutazione dei cespiti di proprietà del gestore uscente, ma nulla sancisce riguardo ai cespiti di proprietà dell'ente locale;
   l'ente locale si trova in una insostenibile posizione in quanto dovrà condividere la valutazione a VIR dei cespiti di proprietà del gestore uscente e valutare i suoi cespiti a RAB, consapevole della considerevole differenza di prezzo applicata ai due asset, il tutto a favore del gestore uscente;
   l'articolo 7, comma 2, del decreto n. 226 del 2011, disciplina le modalità di cessione degli impianti tra gestore uscente e gestore entrante prevedendo che «il gestore uscente cede la proprietà della propria porzione di impianto al gestore subentrante, previo pagamento da parte di questo ultimo del valore di rimborso» (cosiddetto VIR);
   l'articolo 8, comma 3, regola invece le modalità di remunerazione per gli enti pubblici che metteranno a disposizione del gestore entrante gli impianti, mantenendone la proprietà. Per questi è previsto un canone corrispondente alla «remunerazione del relativo capitale investito netto che l'Autorità riconosce ai fini tariffari» (cosiddetto RAB) ma non regola la eventuale alienazione dei cespiti di proprietà dell'Ente locale;
   in molti casi gli enti locali sono proprietari, di consistenti proprietà comunali in quanto realizzati con mutui o fondi dell'ente locale;
   si invita a tenere conto che i gestori hanno inserito nei sistemi RAB messi a loro disposizione dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico anche i valori dei beni di proprietà dell'ente locale, senza aver chiesto ad essi i relativi costi sostenuti;
   la RAB, è gestita esclusivamente dal gestore, l'ente locale non conosce il valore che l'autorità riconosce alle sue proprietà anzi l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico lo mette a disposizione del solo gestore sia per le sue proprietà che per quelle del comune ed in fase di gara all'ente appaltante;
   le norme in materia quindi hanno stabilito, sulla base della risposta FAQ del Ministero dello sviluppo economico, che chiaramente non ha portata normativa, che le tariffe possono aumentare a causa dell'incremento del valore dei cespiti di proprietà del gestore (VIR) rispetto alla sua attuale RAB, ma non possono avere lo stesso trattamento per i cespiti di proprietà dell'ente locale anche se la RAB relativa ai suoi impianti non è stata inserita o da essa verificata nella sua correttezza. L'inserimento della RAB è stata eseguita autonomamente dal gestore, senza che l'ente locale sia stato assolutamente interessato; anche in fase di gara l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico non lo mette a disposizione del comune ma solo del gestore e dell'ente appaltante;
   quanto asserito nella FAQ dal Ministero dello sviluppo economico, che chiaramente non ha portata normativa, è in evidente contrasto secondo gli interpellanti anche con l'articolo 97 della Costituzione che impone all'amministrazione pubblica di valorizzare i propri beni e di ricavarne il massimo importo percepibile;
   quindi, secondo quanto riportato nel sito del Ministero dello sviluppo economico con la predetta FAQ, che – si ribadisce – chiaramente non ha portata normativa, vale la pena evidenziare;
   se ad alienare le reti gas è un gestore, questi ha diritto a percepire il VIR, valore industriale residuo; ad alienare le reti gas è un comune, questi ha diritto a percepire la RAB, corrispondente al valore a libro contabile delle reti gas;
   la risposta FAQ del Ministero dello sviluppo economico, che – come detto – chiaramente non ha portata normativa, contrariamente ad ogni logica, stabilisce che il valore ai cespiti degli impianti del gas viene assegnato in funzione di chi è il proprietario; non è il cespite che ha il suo valore a prescindere da chi lo possiede; addirittura se è del gestore (quindi un privato), il valore viene calcolato in base al suo costo attuale di ricostruzione, a nulla rilevando le differenze costruttive del momento della sua reale realizzazione;
   sul punto vale la pena chiarire che tale evidente disparità di trattamento non può essere in alcun modo giustificata dal carattere pubblico del soggetto alienante, la tariffa può aumentare se il beneficio è a favore del gestore uscente, e non se dovesse produrre benefici economici al comune;
   infatti, questi non si trova nell'esplicazione di una propria funzione pubblicistica (che potrebbe giustificare un diverso trattamento). Si trova invece in una situazione di carattere privatistico e cioè quella di un titolare di un cespite che intende alienare;
   l'esigenza di tutelare gli utenti è certamente condivisibile. Tuttavia, non si comprende per quale ragione l'onere economico di tale necessità debba gravare solo su una categoria di alienanti e cioè i comuni;
   si tiene inoltre a mettere in evidenza che il gestore uscente durante tutta la pluriennale durata della concessione ha avuto il riconoscimento dell'importo degli investimenti, calcolati al lordo dei contributi, con la relativa remunerazione in tariffa, anche per i cespiti di proprietà dell'ente locale. Inoltre, sempre il gestore uscente, negli anni di durata della concessione ha fiscalmente avuto il riconoscimento dell'ammortamento dei suddetti costi di realizzazione degli impianti, calcolato sempre al lordo dei contributi percepiti. Di tutto questo non ha beneficio l'ente locale in quanto rimasto ad esclusivo beneficio del gestore. Ora in fase di gara, a fronte di un cespite del gestore uscente, forse già totalmente ammortizzato, e forse totalmente ulteriormente remunerato sia dalla tariffa che dai contributi pubblici e privati degli utenti, gli viene riconosciuto un valore partendo dalla base del costo di ricostruzione ad oggi anche se gli impianti sono stati realizzati con norme diverse e meno onerose; solo a titolo esemplificativo, ma sicuramente non esaustivo, si fanno presenti alcune delle anomalie che si possono riscontrare; il codice della strada attualmente impone un interramento delle tubazioni del gas di metri 1 (uno) misurata dalla generatrice superiore del tubo, mentre il vecchio decreto ministeriale 24 novembre 1984 «norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo del gas naturale con densità non superiore a 0,8, e successive modificazioni» prevedeva per le reti in bassa pressione, corrispondente alla quasi totalità delle condotte di distribuzione, un interramento di metri 0,60 (zerovirgolasessanta); ora per calcolare il VIR da riconoscere al gestore uscente viene considerato come se il tubo fosse tutto posato a metri 1 (uno). Il riempimento dello scavo in precedenza veniva effettuato principalmente con il materiale di scavo, ora ci si attiene alle nuove disposizioni dei regolamenti, per sabbia, inerti e misto cementato; inoltre se la strada al momento della realizzazione delle reti presentava un tipo di pavimentazione in Macadam (strade bianche) ed ora asfaltata, per il calcolo del VIR viene considerata asfaltata; in sintesi al gestore uscente vengono riconosciuti anche dei costi sicuramente non sostenuti;
   le stazioni appaltanti, ritenendo valida la predetta FAQ, ritengono di mettere eventualmente in vendita nella gara d'ambito le proprietà dell'ente locale a RAR e le proprietà del gestore uscente a VIR;
   vista l'evidente disparità di trattamento, per quanto risulta agli interpellanti, sia il sindaco di Lecco che di Venezia, rispettivamente a marzo 2016 e maggio 2016 hanno inoltrata al Presidente del Consiglio una missiva nella quale si chiede un intervento del Governo volto a sostenere gli interessi dei Comuni proprietari, rimuovere il chiarimento pubblicato sul sito internet del Ministro dello sviluppo economico e sostenere un emendamento al decreto ministeriale n. 226 del 2011 volto a permettere ai comuni di alienare le reti per la distribuzione del gas al VIR come per i gestori uscenti –:
   quali siano le norme che supportano quanto affermato nella risposta FAQ del Ministero dello sviluppo economico richiama in premessa e se si intenda rimuovere il chiarimento (FAQ) pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico;
   se intenda adottare ogni opportuna iniziativa volta a modificare il decreto ministeriale n. 226 del 2011, in modo da permettere ai comuni di alienare le reti per la distribuzione del gas al VIR, come per i gestori uscenti;
   se intendano assumere iniziative per eliminare comunque la disparità di trattamento che attualmente sussiste tra gestore uscente ed ente locale, ponendosi così in linea con i principi costituzionali;
   se le disposizioni richiamate in premessa siano compatibili con la normativa comunitaria, con particolare riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato.
(2-01415) «Fabrizio Di Stefano, Occhiuto».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

distribuzione d'energia

distribuzione del gas

gas naturale