ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01362

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 618 del 03/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: ROSTELLATO GESSICA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2016
CAMANI VANESSA PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2016
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2016
CRIVELLARI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2016
TACCONI ALESSIO PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2016
GINATO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2016
NACCARATO ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2016
ZOGGIA DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2016
D'ARIENZO VINCENZO PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2016
NARDUOLO GIULIA PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2016
ZAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2016
MURER DELIA PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2016
MIOTTO ANNA MARGHERITA PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2016
CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2016
DE MENECH ROGER PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2016
CRIMI' FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2016
MOGNATO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2016
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2016
SBROLLINI DANIELA PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2016
MARZANO MICHELA PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2016
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2016
FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2016
GANDOLFI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 03/05/2016
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 03/05/2016
GUERINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 03/05/2016
TENTORI VERONICA PARTITO DEMOCRATICO 03/05/2016
RAMPI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 03/05/2016
LAFORGIA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 03/05/2016
CURRO' TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 03/05/2016
LACQUANITI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 12/05/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 02/05/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 03/05/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 04/05/2016
Stato iter:
13/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/05/2016
Resoconto ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 13/05/2016
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/05/2016
Resoconto LACQUANITI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 12/05/2016

DISCUSSIONE IL 13/05/2016

SVOLTO IL 13/05/2016

CONCLUSO IL 13/05/2016

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01362
presentato da
ROSTELLATO Gessica
testo presentato
Martedì 3 maggio 2016
modificato
Venerdì 13 maggio 2016, seduta n. 624

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   la Costituzione sancisce, all'articolo 19, tra i diritti fondamentali dei cittadini, la libertà di professare «la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto» e, all'articolo 20, stabilisce che le associazioni religiose «non possono essere causa di speciali limitazioni legislative». Accanto a tale importante articolo si colloca la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite che, all'articolo 18, indica come fondamentale la «libertà di religione» e tutela «la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti»;
   il consiglio regionale veneto, nella 35a seduta del 5 aprile 2016, ha approvato delle modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.  11 (legge per il governo del territorio);
   il provvedimento inserisce vincoli urbanistici e linguistici e l'ipotesi di referendum per la realizzazione e l'attivazione di nuovi luoghi di culto. In particolare prevede che: «i luoghi di culto possano sorgere soltanto in aree F (infrastrutture e impianti di interesse pubblico, nella maggior parte dei comuni presenti in periferia), purché dispongano di strade, parcheggi e opere di urbanizzazione adeguate (“con oneri a carico dei richiedenti”), previa convenzione stipulata col Comune (“contenente un impegno fideiussorio”)». Queste norme riguardano gli immobili destinati a «sedi di associazioni, società o comunità di persone le cui finalità aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali»;
   per le attività «non strettamente connesse alle pratiche rituali del culto» si debba usare l'italiano; in aggiunta, oltre a inserire l'obbligo della convenzione con il comune e altri limiti severi sulla viabilità d'accesso e sui parcheggi, si prevede la possibilità di indire un referendum tra la popolazione sulle questioni urbanistiche;
   nel 2015 anche la regione Lombardia aveva, di fatto, cercato di modificare la propria legge per il governo sul territorio, nelle parti dedicate alla realizzazione di edifici di culto. In particolare, aveva modificato le condizioni per l'applicabilità di tali norme agli enti delle confessioni diverse da quella cattolica nonché le regole sulla pianificazione urbanistica degli edifici di culto, demandata a nuovo e apposito «piano delle attrezzature religiose»;
   il Governo ha impugnato diversi punti della normativa regionale lombarda, e con sentenza n.  63 del 2016, la Corte costituzionale, pronunciandosi sui motivi di ricorso, ha anzitutto ribadito che il principio di laicità implica non indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, bensì impegno a salvaguardare la libertà di religione, in una situazione di pluralismo confessionale e culturale, che il libero esercizio del culto è un aspetto essenziale della libertà di religione ed è riconosciuto egualmente a tutti, e a tutte le confessioni religiose, e che l'apertura di luoghi di culto, a sua volta, è forma e condizione essenziale del pubblico esercizio del culto;
   il testo quindi approvato dalla regione Veneto, in base alla sentenza poc'anzi richiamata, risulta già lesivo dei principi prima richiamati, difatti, limita e impone molte restrizioni edilizie introdotte ad hoc per allontanare dai centri abitati i centri culturali musulmani, le chiese evangeliche o ortodosse, i luoghi di culto sikh, buddisti e altri o addirittura vietarli a discrezione dei sindaci;
   ma non solo: il provvedimento in questione colpisce indirettamente anche le chiese cattoliche e le canoniche future, i luoghi della parrocchia, le scuole di formazioni legate al mondo cattolico, i seminari, le sedi Caritas, degli scout, dell'Azione cattolica e via discorrendo –:
   quali siano le iniziative di competenza, in ragione degli elementi riportati in premessa, che il Governo ha intenzione di intraprendere per salvaguardare concretamente il diritto alla libertà di religione e di culto sul territorio del Veneto, come sancito dagli articoli 19 e 20 della Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU, e quali azioni politiche intenda porre in essere, anche alla luce della richiamata sentenza n.  63 del 2016 della Corte costituzionale.
(2-01362) «Rostellato, Rubinato, Camani, Moretto, Crivellari, Tacconi, Ginato, Naccarato, Zoggia, D'Arienzo, Narduolo, Zan, Murer, Miotto, Casellato, De Menech, Crimì, Mognato, Rotta, Sbrollini, Marzano, Pes, Cinzia Maria Fontana, Gandolfi, Carra, Giuseppe Guerini, Tentori, Rampi, Laforgia, Currò, Lacquaniti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gruppo religioso

cattolicesimo

pluralismo culturale