ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01311

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 588 del 11/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: CAPELLI ROBERTO
Gruppo: DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 11/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELLAI LORENZO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO 11/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 11/03/2016
Stato iter:
18/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/03/2016
Resoconto CAPELLI ROBERTO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 18/03/2016
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 18/03/2016
Resoconto CAPELLI ROBERTO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/03/2016

SVOLTO IL 18/03/2016

CONCLUSO IL 18/03/2016

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01311
presentato da
CAPELLI Roberto
testo presentato
Venerdì 11 marzo 2016
modificato
Venerdì 18 marzo 2016, seduta n. 593

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   l'azienda sanitaria locale di Nuoro è al momento gestita da un commissario straordinario, nominato con delibera della giunta regionale n.  51/2 del 20 dicembre 2014; a detto commissario, con la medesima delibera è stato assegnato l'obiettivo specifico di «valutare i costi e le eventuali criticità del contratto di concessione relativo alla progettazione, costruzione e gestione dei lavori di ristrutturazione e completamento mediante project financing, con particolare riferimento al costo dei servizi oggetto dell'atto aggiuntivo n.  2 approvato dalla Asl di Nuoro con deliberazioni n.  293 del 4 marzo 2013 e n.  1824 del 19 dicembre 2013; definizione dei relativi margini di risparmio e adozione delle azioni conseguenti»;
   su tale contratto di concessione è in corso, e sarebbe in via di conclusione, una specifica istruttoria dell'Anac (Autorità nazionale anticorruzione);
   la stessa Anac, nelle linee guida sulla finanza di progetto, approvate con determinazione n.  10 del 23 settembre 2015, al paragrafo 3.1, pagina 8, precisa quanto segue: «(...) Si richiama, pertanto, l'attenzione delle stazioni appaltanti ad una corretta valutazione della ricorrenza, nelle singole fattispecie, delle condizioni e dei presupposti che caratterizzano il contratto di concessione; distinguendolo dal differente strumento contrattuale dell'appalto. Una corretta qualificazione giuridica dell'operazione posta in essere è, infatti, presupposto indispensabile per la corretta individuazione della disciplina giuridica e contabile da applicare. A tale riguardo, si richiamano le conseguenze in punto di responsabilità amministrativa e contabile per gli eventuali maggiori costi sopportati dall'amministrazione a causa di un utilizzo improprio dei Contratti di Ppp e del PF. In particolare, giova sottolineare come il giudice amministrativo abbia sancito la nullità per illiceità della causa, ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile («contratto in frode alla legge»), di un contratto di concessione nel quale non erano stati osservati i precetti comunitari nella distribuzione dei rischi (v. Tar Sardegna, sentenza 10 marzo 2011, n.  213). Sotto il profilo della responsabilità amministrativo-contabile la Corte dei conti ha più volte evidenziato come sia necessario accertare che il contratto da concludere abbia le caratteristiche proprie del Ppp con utilizzo di risorse private ai sensi del comma 15-ter dell'articolo 3 del Codice e non rappresenti, invece, un meccanismo elusivo del divieto di indebitamento dell'Ente sia per precedenti violazioni del patto di stabilità che per mancato rispetto dei parametri ex articolo 204 TUEL (vedi ex multis Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Veneto, 2 settembre 2011, n.  352/2011/par, in tema di leasing immobiliare)»;
   il passaggio sopra richiamato riguarda la situazione della asl di Nuoro ed il contratto di concessione ricordato;
   il commissario straordinario, nel perseguimento dell'obiettivo assegnatogli, e in ciò affiancato, dal mese di aprile 2015 da un nuovo direttore amministrativo, ha avviato una certosina azione di verifica che ha portato a mettere in luce i numerosi vizi di legittimità, nonché l'antieconomicità, sia dell'atto aggiuntivo n.  2, sia del contratto originario;
   grazie anche alla collaborazione attivata con l'UTFP (unità tecnica per la finanza di progetto) ed in piena collaborazione con le altre autorità interessate, il commissario straordinario ha ottenuto di recente un puntuale ed articolato parere da parte della citata unità tecnica, che nel contempo ha effettuato un'attenta analisi dei PEF (piani economico-finanziari), che conferma le criticità già rilevate dalla gestione commissariale; il commissario ha, quindi, proceduto, con deliberazione n.  1679 del 28 dicembre 2015, ad avviare il procedimento di annullamento dell'atto aggiuntivo n.  2, nonché ad una fase di revisione, giuridica ed economica, del contratto originario, nei limiti di quanto consentito dalla legge e nell'ottica di una corretta riallocazione dei rischi a carico del concessionario, e ciò al fine di garantire l'interesse pubblico al completamento delle opere di valenza strategica per la sanità nuorese;
   in tale scenario, nel quale la direzione aziendale sta operando in una situazione, di particolare delicatezza e complessità, si assiste ad un operato del collegio sindacale della Asl di Nuoro che non appare in linea con l'azione della direzione; infatti, anziché concentrarsi sulle proprie funzioni, con modalità irrituali ed anomale, e basandosi anche su lettere anonime tutte finalizzate a destabilizzare la direzione aziendale nel suo complesso, il succitato collegio sindacale di fatto tende a mettere in discussione l'azione della direzione, creando una inevitabile turbativa nella difficile azione che la stessa sta portando avanti, con particolare riferimento al contratto di project financing;
   si ricorda che ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legislativo n.  502 del 1992 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.  421), un collegio sindacale, dura in carica tre anni ed è composto da cinque componenti, di cui due nominati dalla regione, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute, e uno dalla Conferenza dei sindaci; il collegio sindacale, ai sensi del primo comma dell'articolo 3-ter del citato decreto legislativo n.  502 del 1992, ha, tra l'altro i compiti di verificare l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico e di vigilare sull'osservanza della legge;
   risulta evidente, a giudizio degli interpellanti, in considerazione di quanto finora emerso, con riferimento al contratto di project financing, ed in particolare con riferimento all'atto aggiuntivo n.  2, approvato nel 2013 e stipulato nel mese di gennaio 2014, che nessuna delle principali funzioni attribuite dalla legge al collegio sindacale sia stata adeguatamente svolta, in quanto se fossero stati garantiti un'adeguata vigilanza e controllo, sia sotto il profilo della legittimità agli atti, che sotto il profilo economico, l'azienda non avrebbe avuto i danni economici che stanno, invece, emergendo ed ai quali, faticosamente, la dirigenza aziendale sta oggi ponendo rimedio con atti concreti di natura stragiudiziale, assumendosi una responsabilità amministrativa e patrimoniale per sopperire a quello che risulta agli interpellanti essere stato un inesistente sistema di controlli interni, che è venuto a mancare nell'ambito della asl di Nuoro proprio a causa dell'attività del collegio sindacale ancora operante: infatti, nessun concreto contributo risulta agli interpellanti essere stato fornito dal collegio sindacale al commissario; ad esempio, laddove questo, di propria iniziativa, ha deciso di applicare l'iva al 10 per cento, e non al 22 per cento come preteso, il collegio ha espresso parere contrario alla delibera del commissario sul canone integrativo di disponibilità relativo alle opere ricomprese nel project financing, venendo, quindi, meno, a parere degli interpellanti, alla propria funzione di organo garante della legittimità ed economicità dell'azione aziendale;
   per contro, tale collegio, fin dall'insediamento del commissario straordinario, ha posto in essere, a quanto consta agli interpellanti, comportamenti non collaborativi nei confronti dello stesso, sia contestandone con motivazioni infondate l'imprescindibile ricorso a legali esperti della materia, sia con il tentativo, già ricordato, di mettere in discussione la dirigenza aziendale, nei confronti della quale ha operato, con numerose azioni, sulla base di segnalazioni anonime e non, che, a giudizio degli interpellanti, sono state di rilevante gravità, tanto che la stessa si è vista costretta a ricorrere, a propria tutela, all'autorità giudiziaria;
   nel momento in cui la giunta regionale ha incaricato un commissario straordinario della gestione della asl di Nuoro, nella consapevolezza di una situazione che presentava elementi di criticità per profili di illegittimità ed antieconomicità di atti posti in essere in virtù del ricordato contratto di concessione, sarebbe stato necessario intervenire, a parere degli interpellanti, anche nei confronti del collegio sindacale, data l'evidente situazione di potenziale, se non addirittura effettivo, conflitto di interessi che viene a determinarsi per un collegio che si trova oggi ad ingerire in atti che hanno invece lo scopo di ripristinare legittimità ed economicità nell'ambito aziendale;
   si osserva, inoltre, che in data 9 febbraio 2016 l'Autorità nazionale anticorruzione ufficio vigilanza servizi e forniture, ha comunicato le risultanze dell'istruttoria avente per oggetto «il Project Financing Als di Nuoro, concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento delle pp.00. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola»;
   nel lungo ed accurato documento, si fa, tra l'altro, riferimento all'atto aggiuntivo n.  2 più volte citato in precedenza;
   oltre alle criticità presenti in origine nella concessione, che evidenziano un vantaggio sproporzionato in favore del concessionario, l'Autorità osserva che l'illegittimità della concessione originaria si aggrava «con la sottoscrizione del secondo atto integrativo del 27 gennaio 2014, in cui, aldilà delle gravi mancanze procedurali evidenziate (...) dallo stesso Commissario straordinario nell'approvazione dell'articolo da parte della regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 10 del 2006, si è posta in essere una novazione contrattuale al di fuori dei limiti di cui all'articolo 143 comma 8 del decreto legislativo n.  163 del 2003, che ha aumentato gli indubbi vantaggi del concessionario»;
   lo stesso commissario straordinario della asl di Nuoro, prosegue l'Autorità «nella sua relazione alla direzione generale dell'assessorato all'igiene e sanità della regione Sardegna del 13 aprile 2015, prot. 18379, (...) evidenzia l'atto aggiuntivo n.  2 prevede un aumento dei canoni dei servizi, del canone di disponibilità e differenti modalità di erogazione degli stessi, che appaiono oggettivamente migliorativi per la parte privata»;
   in sostanza, l'atto aggiuntivo n. 2 ha introdotto, come ricorda ancora il commissario straordinario, nella relazione citata ampiamente dell'Autorità anticorruzione, una innovazione che introduce il concetto di canone annuo che prescinde del tutto dall'assicurazione (presente nel contratto originario) da parte della concessionaria di assicurare all'azienda il buon funzionamento del parco attrezzature, attraverso l'erogazione delle necessarie attività tecnico-gestionali e/o sostitutive. In pratica, la concessionaria riceve un canone anche non fornendo i servizi previsti in origine;
   numerose sono le osservazioni dell'Autorità sull'atto aggiuntivo n. 2. In particolare, si osserva che «il secondo atto aggiuntivo difetta dei presupposti amministrativi, poiché, come correttamente rilevato dal Commissario straordinario della Asl, il secondo atto aggiuntivo ha singolarmente superato il vaglio di controllo della regione Sardegna, di cui all'articolo 29 della legge regionale 10 del 2006 (...), nonostante fosse privo del Piano economico finanziario (PEF) che è un atto (allegato) fondamentale dell'atto concessorio che si va ad esaminare nel merito»;
   in conclusione, l'Autorità osserva che «Alla, luce di quanto sopra premesso e considerato si evidenzia (...) che l'operazione negoziale ed economica (...) si caratterizza per costituire uno strumento con il quale si trasgredisce l'applicazione delle norme e dei principi che disciplinano la concessione di lavori pubblici e il project financing (articoli 2, 143, e 153 del decreto legislativo 163 del 2006), nonché gli appalti pubblici in generale, facendo conseguire alle parti un risultato precluso dall'ordinamento. E ciò si ribadisce – attraverso la previsione in netto contrasto con lo schema normativo tipico) di una remunerazione degli investimenti dei privati concessionari, posta interamente a capo dell'amministrazione aggiudicatrice, senza che si verifichi quella traslazione in capo ai privati del rischio economico e gestionale (elemento essenziale del project financing), collegato alla realizzazione dell'opera ovvero allo svolgimento dei servizi erogati (...)»;
   l'Autorità stessa, infine, conclude avvertendo che le sue conclusioni verranno anticipate, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.  163 del 2006, alla procura della Repubblica e alla procura della Corte dei conti per eventuali iniziative;
   da tutto quanto su esposto, si deduce che erano ben fondate le motivazioni del commissario straordinario nei suoi interventi, mentre emerge, secondo gli interpellanti, l'assenza di iniziative da parte di quel collegio sindacale che avrebbe dovuto vigilare ed intervenire per evitare quanto su esposto –:
   quali iniziative di competenza intendano intraprendere i Ministri interpellati, di concerto con gli altri soggetti interessati, ed in particolare con la regione Sardegna, per affrontare concretamente una situazione critica, quale è quella descritta in premessa, determinatasi a causa dell'atteggiamento che risulta agli interpellanti evidentemente ostruzionistico, per non dire di peggio, del collegio sindacale della asl di Nuoro, in modo da favorire, in una fase delicatissima quale è quella attuale, che vede impegnato il commissario straordinario, l'azione di revisione del project financing della asl di Nuoro, operando altresì affinché si ponga fine, sempre per quanto di competenza, anche all'azione di turbativa che deriva dai comportamenti assunti dal collegio nei confronti della dirigenza aziendale, che ha attuato un'azione di risanamento economico e di ripristino della legalità, garantendo, al contempo, per quanto di propria competenza, il supporto all'azione del commissario da parte di figure di esperti che ne coadiuvino l'azione di risanamento.
(2-01311) «Capelli, Dellai».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

concessione di servizi

contratto di prestazione di servizi

contratto