ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01172

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 528 del 24/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: NESCI DALILA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DIENI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
NUTI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
SORIAL GIRGIS GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
TONINELLI DANILO MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 24/11/2015
Stato iter:
27/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/11/2015
Resoconto NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 27/11/2015
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 27/11/2015
Resoconto NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/11/2015

SVOLTO IL 27/11/2015

CONCLUSO IL 27/11/2015

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01172
presentato da
NESCI Dalila
testo presentato
Martedì 24 novembre 2015
modificato
Venerdì 27 novembre 2015, seduta n. 531

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   il commissariamento della regione Calabria per il rientro dal disavanzo sanitario è stato disposto ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 159 del 2007, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010;
   la succitata norma di legge è richiamata nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015, con la quale l'ingegnere Massimo Scura e il dottor Andrea Urbani sono stati nominati, rispettivamente, commissario ad acta e sub-commissario per l'attuazione del piano di rientro;
   la succitata norma prevede che ove «si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani (di rientro) (...) il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (...) diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano»;
   la stessa norma stabilisce che soltanto «ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo piano di rientro»;
   è opportuno evidenziare che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 159 del 2007, la nomina del commissario ad acta è prevista «per l'intero periodo di vigenza del singolo piano», ossia, stando alla prima deliberazione del Consiglio dei ministri, del 30 luglio 2010, per tutta la vigenza del piano di rientro 2010-2012;
   va rimarcato che la legge non contempla alcuna proroga al riguardo, con la conseguenza, che già al 1o gennaio 2013, essendo terminato primo piano di rientro, i cosiddetti «Piani operativi in prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2013-2015» dovevano rientrare nella gestione ordinaria della regione Calabria, alla quale avrebbe potuto fare seguito un altro commissariamento, stando al citato articolo 4 della legge n. 159 del 2007, soltanto a condizione che «nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza» si fosse prefigurato «il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani», e comunque solo previa nuova diffida e successivo inadempimento regionale;
   l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, sancisce che a «seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale», con il che è legalmente comprovata la decadenza del commissariamento al termine di ogni singolo piano di rientro (o piano operativo);
   il predetto articolo afferma, ancora, che «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311» nella sua formulazione vigente;
   anche quest'ultima norma, lungi dal prevedere una «ultravigenza» del commissariamento disposto in relazione ad ogni piano operativo, afferma esattamente il contrario, poiché stabilisce: «La regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il Presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale»;
   la prefata ipotesi, relativa alla gestione ordinaria regionale, è indicativa poiché prevede sempre che l'intervento sostitutivo debba essere di regola affidato con provvedimento espresso e all'organo regionale nella persona del suo presidente, nel rispetto dell'autonomia fissata in costituzione e senza sovrapposizione dell'autorità governativa dello Stato;
   a parere degli interpellanti, dunque, l'originario commissariamento doveva intendersi cessato per legge il 31 dicembre 2012, cioè col termine del primo Piano di rientro;
   a parere degli interpellanti, non essendo per legge previste delle proroghe, tutte le competenze in materia sanitaria dovevano essere restituite alla regione Calabria e, prima ancora di dare nuova applicazione al richiamo articolo 4 della legge n. 159 del 2007, era indispensabile una preventiva ricognizione su eventuali inadempienze della regione tali da mettere a rischio i LEA o gli equilibri finanziari;
   a seguito della riferita ricognizione, in caso affermativo si doveva diffidare la regione a porre rimedio e solo all'esito, in seguito, all'accertata inadempienza si poteva nominare un commissario ad acta per il successivo piano di rientro (rectius: piano operativo in prosecuzione del piano di rientro) 2013-2015;
   per quanto finora riassunto, a parere degli interpellanti già la prosecuzione del commissariamento con i poteri commissariali conferiti al presidente della regione pro tempore, all'epoca Giuseppe Scopelliti, doveva ritenersi illegittima, data la mancanza del preventivo accertamento di possibili inadempienze ai tavoli di verifica, della diffida governativa alla regione volta ad evitare le inadempienze e dell'effettivo inadempimento della regione;
   a parere degli interpellanti è dunque illegittima anche la nomina di commissario operata a suo tempo nella persona del gen. Luciano Pezzi, come la nomina dell'ingegnere Scura, poiché entrambe effettuate sull'errato presupposto di sostituire un commissario ad acta legittimamente operante;
   a parere degli interpellanti le ricordate nomine sono illegittime in quanto travalicano i limiti dell'articolo 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, poiché non si è dato atto della decadenza del commissario ad acta e non è stata restituita alla regione la gestione ordinaria della sanità;
   la ricordata illegittimità è, a parere dell'interpellante, cagionata dall'omissione delle procedure e dallo sconfinamento dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge n. 159 del 2007;
   a parere dell'interpellante è illegittimo lo stesso provvedimento dal quale l'attuale commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal deficit della sanità calabrese trae la sua legittimazione e i suoi poteri;
   in quanto trascorsi i sessanta giorni per un'impugnativa del provvedimento da parte della regione innanzi al Tar del Lazio ed essendo decorsi i 120 giorni per impugnare il medesimo provvedimento con ricorso straordinario al Capo dello Stato, ad oggi il provvedimento di nomina, benché illegittimo, è valido ed efficace;
   l'attuale commissariamento, in quanto per legge disposto «per l'intero periodo di vigenza del singolo piano» deve cessare, a parere degli interpellanti, con la chiusura del piano operativo in prosecuzione del Piano di rientro 2013-2015, cioè alla data del 31 dicembre 2015, con la conseguenza che con il 1o gennaio 2016 tanto il commissario ad acta quanto il sub-commissario decadono di diritto dalla carica e le funzioni di specie tornano ex lege alla gestione ordinaria della regione Calabria;
   al commissario ad acta competono strettamente le funzioni e i compiti espressamente indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015;
   tali poteri e funzioni devono essere interpretati ed attuati in senso restrittivo, cosicché, ad esempio, gli interventi di «razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale» e di «razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi», di cui ai punti 5 e 6 del mandato commissariale, devono intendersi come competenza all'emanazione di atti di indirizzo, regolamentazione o programmazione generale in materia e/o autorizzazioni alla spesa, ma non possono comprendere il conferimento di incarichi o l'indizione e/o l'espletamento di bandi di gara per l'affidamento di contatti pubblici o di bandi di concorso, in quanto attività non espressamente menzionate nella declaratoria delle funzioni demandate al commissario ad acta:
   se così è, particolare rilevanza assume, dunque, l'esercizio dei poteri commissariali in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che, nella sostanza, non pare conforme a quanto prevede il punto n. 10 della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015;
   la citata deliberazione del Consiglio dei ministri, infatti, stabilisce espressamente che al commissario ad acta è affidato il compito di dare «attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale», con una chiara e testuale limitazione delle competenze del commissario ad acta alla modifica dell'assetto normativo e senza cenno alcuno a poteri gestionali diretti in materia di autorizzazione e accreditamento;
   a parere degli interpellanti non vi è ragionevole motivazione o argomentazione giuridica che giustifichi l'emanazione da parte del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro di provvedimenti che attengano non già all'assetto normativo delle autorizzazioni e dell'accreditamento, bensì alla normale gestione ordinaria concernente l'adozione di provvedimenti di rilascio, modifica e revoca dell'autorizzazione sanitaria e/o dell'accreditamento della strutture sanitarie e/o socio-sanitarie della regione Calabria;
   dell'anzidetta competenza, si ricorda, non vi è cenno nella delibera di nomina del commissario che, dunque, di fatto sta esercitando con modalità di dubbia legittimità poteri che rientrano nella competenza regionale, come dalla prima firmataria del presente atto segnalato in modo esplicito nell'interrogazione a risposta scritta n. 4-10161, del 5 agosto 2015;
   tali segnalati comportamenti del commissario ad acta costituiscono, a parere degli interpellanti, un'illegittima, indebita e forzosa modifica dell'assetto dei poteri, delle competenze e delle responsabilità fissate dalla legge in materia, posto che in materia di emanazione dei provvedimenti di concessione, modifica e revoca di autorizzazione sanitaria all'esercizio e di accreditamento delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie, in forza dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale della Calabria n. 24 del 2008, ricadono espressamente nella competenza del dirigente generale del dipartimento «tutela della salute e politiche sanitarie», e dunque, in ultima analisi, della regione Calabria, essendo tutti atti e provvedimenti che non costituiscono «attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale» di cui al punto n. 10 della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015, bensì ordinarie attività gestionali che non sono in alcun modo riconducibili a tale funzione commissariale;
   a riprova di quanto detto rileva il fatto che se attualmente le suddette competenze fossero state già in capo al commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal deficit, in forza del proprio mandato commissariale, per costui non vi sarebbe stato motivo di prevedere una norma che li attribuisse espressamente ex novo con una legge regionale, come invece si evince dall'articolo 24, comma 3, del disegno di legge commissariale sulla nuova disciplina in materia di autorizzazioni sanitarie e accreditamento, di cui al decreto del commissario ad acta n. 83 del 21 luglio 2015, il eguale prevede che per «tutta la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria in conformità ai Programmi Operativi, i procedimenti che, ai sensi della presente legge, rientrano iella competenza della Giunta regionale, del dirigente generale del dipartimento “tutela della salute e politiche sanitarie”, ovvero di altro dirigente del medesimo Dipartimento, sono adottati con Decreto del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Calabria, salva diversa indicazione della struttura commissariale» –:
   se intenda promuovere l'immediata revoca della deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010 relativa alla nomina del commissario e del sub-commissario per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Calabria e la conseguente restituzione di tutte le competenze in materia sanitaria alla medesima regione e, ove non ritenesse illegittima e contra legem la predetta deliberazione, se non si intenda verificare, per revocarli, tutti quei decreti commissariali che, come il n. 83 del 2015, dispongono, a giudizio degli interpellanti, al di fuori dei poteri e delle competenze assegnate al commissario ad acta con la citata deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015.
(2-01172) «Nesci, Dieni, Parentela, Gallinella, Luigi Gallo, Grande, L'Abbate, Lombardi, Lupo, Mannino, Marzana, Micillo, Nuti, Pesco, Petraroli, Pisano, Rizzo, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Vacca, Simone Valente, Vignaroli, Villarosa».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

consiglio dei ministri