ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01171

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 528 del 24/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: GIGLI GIAN LUIGI
Gruppo: PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 24/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 24/11/2015
Stato iter:
04/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/12/2015
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 04/12/2015
Resoconto DELLA VEDOVA BENEDETTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
 
REPLICA 04/12/2015
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/12/2015

SVOLTO IL 04/12/2015

CONCLUSO IL 04/12/2015

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01171
presentato da
GIGLI Gian Luigi
testo presentato
Martedì 24 novembre 2015
modificato
Venerdì 4 dicembre 2015, seduta n. 536

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:
   in Italia si è assistito nel corso dei decenni ad una cospicua produzione normativa e non in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dovuta, in particolare, sia alla necessità di adeguare, attraverso provvedimenti organici e non legati ad eventi emergenziali, l'ordinamento interno alle sollecitazioni legislative provenienti dall'Unione europea, sia alla molteplicità degli aspetti interessati e alla specificità delle attività oggetto di applicazione degli atti prodotti;
   in quest'ottica, con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, si inizia ad affermare un nuovo quadro di riferimento sociale e civile, si comincia a parlare di salute e sicurezza intesi come benessere e non semplicemente come danno fisico, si delinea uno scenario normativo basato sulla negoziazione, sulla contestualizzazione e sulle responsabilità di ogni singolo ambiente di lavoro, superando anche l'abitudine a legiferare solo per adeguamenti tecnici e a seguito di fatti di cronaca;
   con riferimento ai singoli settori di attività, sono stati numerosi i provvedimenti emanati in attuazione del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, i quali hanno dato luogo ad una sovrapposizione e ad una stratificazione della normativa;
   tutto questo si è verificato anche in relazione all'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative, in considerazione delle particolari esigenze connesse al servizio dalle stesse espletato: tali disposizioni sono molteplici e spaziano dall'organizzazione dell'organigramma alle misure tecniche costruttive, dalla gestione delle emergenze alle condizioni di sicurezza antincendio, dalle norme di primo soccorso alla formazione del personale;
   maggiore organicità alla materia è stata data con l'emanazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, il quale ha proceduto al riassetto e alla riforma della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il riordino e il coordinamento della medesima in un unico testo normativo;
   con particolare riguardo al settore scolastico, già il citato decreto legislativo n. 626 del 1994, evidenziava, all'articolo 14, comma 2, però l'anomalia degli edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione in cui il datore di lavoro non coincide con il proprietario dei locali (tipico delle scuole);
   nel caso dell'amministrazione scolastica, infatti, il datore di lavoro è individuato, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 settembre 1998, n. 382, nella persona del dirigente scolastico;
   tale anomalia è stata confermata anche dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale nell'enunciare, ai sensi dell'articolo 18, gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, specifica al comma 3 dello stesso articolo che: «gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare (...) la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.»;
   diretta conseguenza della vigente normativa e dell'anomalia sopra descritta è, secondo la dottrina prevalente, il configurarsi in capo al dirigente scolastico della commissione di illecito penale;
   è il caso di quanto avvenuto al dottor Livio Bearzi, il quale, sta scontando i quattro anni di reclusione che gli sono stati confermati recentemente dalla Corte di Cassazione per la morte di tre studenti durante il terremoto del 2006 a L'Aquila, nel crollo della Casa dello studente da lui all'epoca gestita;
   la vicenda drammatica e paradossale del dottor Bearzi impone una seria riflessione sulla necessità di distinguere in materia di sicurezza degli edifici scolastici le responsabilità della proprietà dell'immobile da quelle di chi lo gestisce, delineando con maggior precisione e buon senso gli obblighi in capo ai soggetti coinvolti;
   non può ritenersi accettabile una normativa che riversa sulla figura dei dirigenti scolastici la responsabilità per la sicurezza degli edifici adibiti a scuole che si trovano spesso in pessime condizioni di manutenzione, stante l'impossibilità per i dirigenti stessi di provvedere direttamente a eventuali opere di mantenimento e di messa in sicurezza non potendo disporre delle risorse adeguate –:
   quali tempestive iniziative intendano intraprendere, al fine di procedere ad una revisione della vigente normativa in materia di sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riferimento alle responsabilità dei dirigenti scolastici.
(2-01171) «Gigli».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza del lavoro

umanizzazione del lavoro

diritto del lavoro