ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01074

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 479 del 10/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: VALIANTE SIMONE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
CIRACI' NICOLA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/09/2015
GIULIETTI GIAMPIERO PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
MINNUCCI EMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
FIORONI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
GRASSI GERO PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
FANUCCI EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
FAMIGLIETTI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
ZOGGIA DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
FERRO ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
FERRARI ALAN PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
FOLINO VINCENZO PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
PICCOLO GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 09/09/2015
RAGOSTA MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
GINEFRA DARIO PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
ZARDINI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
CUOMO ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
MORASSUT ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
MAZZOLI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015
MAROTTA ANTONIO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 09/09/2015
MONCHIERO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 09/09/2015
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 09/09/2015
Stato iter:
18/09/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/09/2015
Resoconto VALIANTE SIMONE PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 18/09/2015
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 18/09/2015
Resoconto VALIANTE SIMONE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/09/2015

SVOLTO IL 18/09/2015

CONCLUSO IL 18/09/2015

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01074
presentato da
VALIANTE Simone
testo presentato
Giovedì 10 settembre 2015
modificato
Venerdì 18 settembre 2015, seduta n. 485

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:
   con la legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, dando attuazione agli articoli 9 e 32 della Costituzione, si sono dettati i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita le regioni si istituiscono e delimitano i parchi nazionali in via definitiva. La norma sopracitata, in particolare, all'articolo 9, attribuendo all'Ente parco personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e subordinandolo alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevede quali sono gli organi necessari dello stesso: un presidente, un consiglio direttivo, una giunta esecutiva, un collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. Lo stesso articolo 9, inoltre, prevede che il consiglio direttivo debba essere composto da «esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità». All'articolo 24, si prevede che: «in relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale preveda, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione ed i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunità del parco». La regione Campania, ad esempio, con la legge regionale n. 33 del 1993, istitutiva di parchi e riserve naturali, dettava i requisiti necessari per i soggetti che ambiscono a ricoprire la carica di presidente di parco; e, infatti, all'articolo 8 si prevede che il presidente dell'Ente parco: «venga nominato dalla Giunta Regionale su proposta degli Assessori alle Foreste, alla Urbanistica e all'Ecologia, sentito il parere delle Commissioni Consiliari competenti ai sensi della legge n. 26 del 24 aprile 1980 e prescelto tra persone che si siano distinte per i loro studi e/o per la loro attività nel campo della protezione dell'ambiente e non ricoprano cariche elettive e/o amministrative negli Enti Locali, negli organi di gestione di Enti Regionali nonché cariche elettive regionali, parlamentari ed europee». La giunta regionale, dunque, deve nominare il presidente in seguito ad una selezione accurata curriculare, basata sulle reali esperienze, assicurandosi che tali soggetti siano «persone distinte per i loro studi e/o per la loro attività nel campo della protezione dell'ambiente». In tali casi, che se anche riguardano i parchi regionali, sono indicativi di un criterio e un indirizzo chiaro nella valutazione dei curricula e nelle procedure di nomina, è evidente ci si assicuri la scelta al vertice degli enti di soggetti preparati e portatori di una spiccata sensibilità alle tematiche della tutela dell'ambiente e del territorio. È condizione necessaria ma non sufficiente aver condotto studi in materie ambientali o l'aver soltanto intrapreso attività genericamente connesse all'ambiente. La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha affermato che il dato rilevante è l'aver svolto un impegno di durata e rilevanza tale da assurgere ad «elevato elemento di distinzione e specifica qualificazione del soggetto interessato». L'organo di giustizia amministrativa pone l'accento sulla concretezza e sul rilievo dell'attività svolta. Ed in tal senso anche il Consiglio di Stato ha ribadito la ratio sottolineando la differenza che passa tra attività che possono considerarsi rilevanti e foriere di impegno effettivo da quelle che, al contrario, si configurano solo apparentemente come tali (Consiglio di Stato, sentenza n. 4468 del 2007). Ne deriva che non il titolo di studio né una generica attività inerente alla tutela dell'ambiente sono elementi sufficienti a consentire ad un soggetto di ricoprire il vertice dell'organizzazione Ente parco. Colui che intenda accedere alla carica deve aver svolto un impegno in materia non solo concreto ma anche di qualità superiore alla media. Esemplificativo appare il precedente costituito dalla sentenza n. 2803 del 2006 del Tar Campania in cui il giudice amministrativo non ha ritenuto sufficiente considerare come elemento distintivo il solo avere ricoperto la carica di assessore comunale all'ambiente, per essere la stessa «un'esperienza professionale di politica amministrativa e non quindi indicativa di un “particolare impegno nella salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio pubblico”». L'amministrazione, dunque, nello scegliere la personalità più indicata a ricoprire il ruolo di presidente dell'Ente parco deve, anche nel rispetto delle norme e di una consolidata giurisprudenza, vagliare accuratamente gli studi e le esperienze di ciascun candidato considerandone la quantità e la qualità privilegiando colui il quale si è realmente distinto per un impegno attivo nella salvaguardia e nella tutela del territorio. Il recente decreto del Presidente della Repubblica n. 73 del 2013, disciplina il futuro degli organi collegiali di tutti gli Enti parco nazionali, compresi quelli ricadenti nelle regioni a statuto speciale, stabilendo che i componenti del consiglio direttivo dei parchi saranno in futuro costituiti da otto componenti individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità: quattro designati dalla comunità del parco (dai comuni e altri enti locali), uno nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno scelto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno indicato dalle associazioni ambientaliste riconosciute e infine un membro scelto dall'Istituto superiore per la protezione della ricerca ambientale (Ispra), chiarendo alcuni passaggi gestionali utili e snellendo procedure e incertezze del passato. Con la proposta di legge n. 1490 del 2013 di iniziativa del primo firmatario del presente atto, dell'onorevole Rughetti e dell'onorevole Rostan di riforma della legge n. 394 del 1991 precedentemente richiamata, si intende rafforzare l'intento del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 73 del 2013, prevedendo sfere di competenza chiare ed esplicite, soprattutto nel governo partecipativo e attivo del territorio, e rileggere in chiave moderna la politica delle aree protette alla luce dell'attuazione della strategia nazionale della biodiversità. Si intende perseguire, infatti, una riduzione drastica di comitati nazionali e consulte, utilizzando le strutture ministeriali quali strumenti di raccordo interistituzionali (Servizio civile nazionale e Ispra del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), e una concreta sburocratizzazione semplificazione amministrativa eliminando l'attuale duplicazione di controllo da parte dell'Ente parco e della soprintendenza, con la conseguente eliminazione della competenza della soprintendenza nelle aree del Parco ad emettere parere preliminare vincolante sugli interventi e l'esclusiva competenza dei parchi a rilasciare lo stesso nelle aree di loro pertinenza. L'articolo 142 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, infatti, indica tra le aree tutelate per legge con vincolo paesaggistico i parchi e le riserve regionali; chi intende intervenire su tali beni necessita attualmente di tre autorizzazioni: autorizzazione paesaggistica (ex articolo 146 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), permesso di costruire (ex articolo 13 Testo unico degli enti locali) e nullaosta del parco (ex articolo della legge n. 394 del 1991). La prima è emessa dallo sportello unico edilizia del comune, previo parere della soprintendenza, il secondo dal detto sportello e il terzo dall'Ente parco. Eliminare il parere preliminare vincolante sugli interventi emesso dalla soprintendenza, attualmente necessario per il rilascio di autorizzazione paesaggistica, non è da intendersi come diminuzione di tutela e garanzia per l'integrità dei territori e delle aree esponendole a rischi di varia natura, è da intendersi invece come tentativo volto alla responsabilizzazione dell'Ente parco nella gestione del suo territorio di pertinenza, di per sé già vincolato, e alla velocizzazione e miglioramento della procedura amministrativa stessa, con un notevole risparmio di tempo e costi per i cittadini richiedenti –:
   quale contributo concreto intenda dare il Ministro interpellato alla riforma richiamata, in particolar modo se sia favorevole o meno all'eliminazione della richiesta del parere preventivo conforme della soprintendenza nelle aree protette, ritenendo sufficiente ed efficace quello rilasciato dall'autorità dell'Ente parco e se, su eventuali procedure di nomina in atto di organi direttivi e presidenziali di parchi nazionali, intenda adottare criteri che ottemperino a quanto disposto dall'attuale articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991, ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione previsti all'articolo 97 della Carta costituzionale, oltre che ai consolidati orientamenti giurisprudenziali delle magistrature amministrative.
(2-01074) «Valiante, Borghi, Bossa, Ciracì, Giulietti, Minnucci, Romanini, Fioroni, Grassi, Luciano Agostini, Lodolini, Fanucci, Famiglietti, Zoggia, Ferro, Ferrari, Folino, Giorgio Piccolo, Giancarlo Giordano, Ragosta, Ginefra, D'Incecco, Zardini, Ribaudo, Cuomo, Morassut, Mazzoli, Marotta, Monchiero, Lenzi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'ambiente

zona protetta

organo di decisione