ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01027

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 456 del 07/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: AGOSTINELLI DONATELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
DADONE FABIANA MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
D'AMBROSIO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
DI MAIO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
DIENI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
FANTINATI MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
FRACCARO RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 07/07/2015
Stato iter:
17/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 17/07/2015
Resoconto AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 17/07/2015
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 17/07/2015
Resoconto AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/07/2015

SVOLTO IL 17/07/2015

CONCLUSO IL 17/07/2015

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01027
presentato da
AGOSTINELLI Donatella
testo presentato
Martedì 7 luglio 2015
modificato
Venerdì 17 luglio 2015, seduta n. 464

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   in relazione ai lodi arbitrali riguardanti i piani di ricostruzione dei comuni di Ancona, Ariano Irpino e Macerata, come deputati del gruppo Movimento 5 Stelle, in data 14 aprile 2015 gli interpellanti hanno presentato l'interrogazione a risposta orale in commissione (n. 5-05331) e in data 29 aprile 2015 un'interrogazione a risposta scritta (n. 4-08994) entrambe ancora senza risposta benché la questione riguarda un esborso dello Stato di circa 2 miliardi di euro;
   il quotidiano La Voce delle Voci, del 15 aprile 2015, ricostruisce le vicende relative ai predetti lodi arbitrali e sostiene: «E l'incredibile esito, in soldoni, è che in un colpo solo l'arbitrato Longarini azzera tutti i fondi disponibili per il trasporto locale che – secondo alcune stime – necessitava di somme urgenti pari ad almeno 600 milioni di euro. A rischio alcune opere «strategiche» come la Torino-Lione: si tratta di cifre da autentico brivido, una su tutte: i posti di lavoro in pericolo sono un vero esercito, fra i 35 e i 40 mila. Una parola dall'ex ministro Lupi ? Niente. Qualche commento dal neo Ministro per le infrastrutture Graziano Delrio ? Silenzio. E resta muto come un pesce anche Di Pietro che rintracciato dall'inviato di Libero Giacomo Amadori, risponde a monosillabi: «non so nulla, sono in campagna a Montenero di Bisaccia». Si ricorda di quei tre arbitrati ? «Non mi ricordo proprio niente». Longarini, non ricorda ? «Non so di cosa sta parlando, mi ha beccato in campagna. Buonasera». Abbiamo chiesto lumi ad un esperto in materia di reati contro la pubblica amministrazione. «Una storia davvero incredibile, Anomalie a non finire. Ci sarebbe da capire molto in questa vicenda che presenta troppi lati oscuri. Gli importi, poi, mi sembrano assolutamente stratosferici, e anche qui andrebbe effettuata una verifica ad hoc». Circa l'importo, a quanto pare, è una cifra assolutamente record. Tale da superare lodi arbitrali tra colossi nazionali. Un esempio, leggiamo dal Corriere della Sera del 24 marzo: «Arbitrato tra Edison ed Eni – Vale almeno 800 milioni il rimborso chiesto dalla Edison all'Eni sulla revisione dei prezzi del contratto per le forniture di gas dalla Libia. Una richiesta rispedita al mittente attivando un arbitrato internazionale, che si sta avviando alla conclusione. La procedura è stata avviata nell'autunno 2012, contestualmente all'annuncio con cui è stata notificata alle parti la vittoria di Edison nel primo arbitrato, quello del 2010»;
   il 27 maggio 2015 il quotidiano Il Corriere della Sera, con ampio spazio, illustra i tre lodi arbitrali che vedono, finora, la soccombenza dello Stato; sul medesimo tema il quotidiano Libero del 28 maggio 2015 pubblica un articolo in cui si da conto, tra l'altro, che un procuratore della Repubblica di Roma ha ordinato il sequestro del fascicolo del procedimento presso la corte d'appello di Roma e ha inviato la Guardia di finanza a presidiare l'aula il 27 maggio 2015, ove era in corso la causa tra lo Stato ed Edoardo Longarini, ex concessionario;
   la causa riguarda il lodo di Ancona per il quale il collegio arbitrale ha condannato lo Stato a pagare un risarcimento di 1,2 miliardi di euro. Cifra che, sommata a quella delle condanne subite per i lodi di Ariano Irpino e Macerata (250 milioni di euro), porta, fino ad ora, ad un totale di circa 1,5 miliardi di euro. Una somma simile a quella stanziata dal Governo per dare copertura al decreto legge n. 65 del 2015 con il quale si procederà alla parziale restituzione, ad una piccola parte dei pensionati italiani, delle somme indebitamente sottratte loro, come stabilito dalla nota sentenza della Corte costituzionale. Una somma degna di conquistare il guinness dei primati e che, ad avviso degli interpellanti, non è dovuta dallo Stato;
   infatti, la legge n. 317 del 1993 ha cancellato i piani di ricostruzione post bellica e ha stabilito i criteri per il calcolo delle opere eseguite dai concessionari: «I lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori»;
   la data di cessazione dei lavori dei piani di ricostruzione dei comuni di Ancona, Ariano Irpino e Macerata è il giorno 8 ottobre 1992, giorno in cui il signor Longarini è stato arrestato con l'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato, per le vicende legate ai predetti piani di ricostruzione. Pertanto, in base alla legge, la definizione contabile dei lavori eseguiti a quella data (data di cessazione dei lavori) deve essere effettuata in base agli stati di avanzamento dei lavori effettivamente realizzati a quella data e liquidare o farsi restituire le eventuali differenze. Per quanto attiene i lodi di Ariano Irpino e Macerata, gli interpellanti richiamano integralmente il contenuto delle due interrogazioni, senza risposta, citate in premessa. Si aggiunge però la vicenda che riguarda i due citati piani in riferimento alle «dimissioni» del professor Malinconico da presidente del collegio per il piano di Macerata. Stando alla nota del capo di gabinetto del Ministro (protocollo n. 4347 dell'8 maggio 2008), facendo riferimento ad una temporanea astensione dall'incarico del professor Carlo Malinconico, riteneva che «il Collegio arbitrale, come originariamente costituito, potesse procedere nelle sue attività». Ma emerge anche un'altra versione. Stando al verbale del 27 giugno 2008 approvato dal collegio arbitrale composto per il piano di ricostruzione di Ariano Irpino (signori Nunziata, Gamberale, Messina), ad un certo punto si sostiene «che all'udienza del 22 maggio 2008 venne depositata la convenzione sottoscritta in data 22 maggio 2008 (anche in questo caso nello stesso giorno), dal signor Edoardo Longarini e dall'ingegner Mario Mautone, direttore generale del Ministero delle infrastrutture, con la quale le parti, posto che la controversia insorta in dipendenza dei lavori concernenti il piano di ricostruzione del comune di Macerata, era ancora devoluta ad un collegio arbitrale composto dal professor Malinconico, Presidente, ingegner Gamberale e avvocato Domenico Condello, costituitosi in data 26 giugno 2007, e che successivamente il professor Malinconico rinunciava all'incarico, confermavano di devolvere ad un collegio arbitrale la soluzione della controversia insorta in dipendenza dei lavori del Piano di ricostruzione di Macerata e confermavano di devolvere tale controversia al medesimo Collegio Arbitrale già costituito per la risoluzione del lodo di Ariano Irpino, e ciò in ragione della suddetta attinenza di questioni giuridiche e tecniche, e pertanto per ragioni di economicità, speditezza ed efficienza della procedura arbitrale. Tutto ciò premesso il Collegio di dichiara di accettare come formalmente accetta con la sottoscrizione del presente verbale, l'incarico di risolvere la controversia relativa al piano di ricostruzione di Macerata e adotta le seguenti determinazioni: (.....). Firmato Nunziata, Gamberale, Messina, Giuffrè, Rufini, Marconi». In pratica, un collegio arbitrale si è autodevoluto il lodo arbitrale di Macerata e autonominato collegio arbitrale unico senza neanche tenere conto che il medesimo collegio è stato formato dal Ministro e non da un direttore del Ministero stesso. Come detto sopra i due lodi sono stati resi esecutivi con lo stesso decreto. In riscontro alla richiesta dell'Avvocatura dello Stato di fornire le proprie valutazioni ai fini dell'impugnativa di tale lodo, la direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiamava tra le altre motivazioni e pregiudiziali processuali anche la nullità del compromesso alla luce della revoca delle concessioni disposta dalla legge n. 317 del 1993, già intervenuta quando Longarini aveva formulato la domanda di arbitrato. Anche in questo caso tutti i rilievi sono stati semplicemente ignorati. Infatti, con riferimento ai lodi arbitrali esecutivi per i piani di ricostruzione di Ariano Irpino e Macerata il signor Edoardo Longarini, con atto di precetto del 23 febbraio 2011, notificato il 1o marzo 2011, ha intimato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il pagamento dell'importo di 254.236.165,43 euro. A tale atto di precetto è seguito un atto di pignoramento in data 18 marzo 2011 per l'importo di 381.354.248,14 euro. In seguito alla rideterminazione dell'importo di cui all'atto di precetto effettuata da parte dell'ufficio centrale del bilancio e sulla base di apposito parere dell'Avvocatura generale dello Stato, è stato emesso un decreto di pagamento (n. 7630 del 2 maggio 2011) mediante la speciale procedura in conto sospeso per l'importo di 250.097.010,94 euro, relativo alla sola sorte capitale e interessi. I lodi arbitrali sono stati impugnati davanti alla corte d'appello di Roma;
   i compensi per gli arbitri e i segretari dei due collegi (poi unificati «per ragioni di economicità, speditezza ed efficienza della procedura arbitrale»), ma con parcelle separate, sono stati autodeliberati: per il lodo di Ariano Irpino in 1.187.481,37 euro; il collegio è composto da: presidente Vincenzo Nunziata, avvocato Ignazio Messina per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Vito Gamberale per Longarini e segretari: Maria Caterina Giuffrè, Rita Rufini e Guglielmo Marconi. Per il lodo di Macerata in 1.346.252,56 euro; per oneri e diritti di precetto in 1.728,34 euro. Il collegio è composto dal presidente professore Carlo Malinconico (che successivamente rinuncia) e il lodo viene «devoluto» al precedente collegio presieduto da Vincenzo Nunziata; Domenico Condello per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Vito Gamberale per Longarini. Segretari: Guglielmo Marconi, Rita Ruffini (rispettivamente dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Sergio Fidanzia. In totale si sono autodeliberati la somma di 2.535.462,27 euro. Si tratta ad avviso degli interpellanti, di ripetute violazioni delle norme di legge vigenti riguardanti l'entità dei compensi per i collegi arbitrali. L'articolo 241, comma 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) dispone tra l'altro che: «Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di centomila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
   per quanto riguarda il piano di ricostruzione del comune di Ancona, con atto B3/3149 del 28 luglio 2006 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore, Di Pietro, e Longarini viene stipulata «una convenzione d'arbitrato in materia non contrattuale articolo 808-bis c.p.c.», con la quale si stabiliva che «la futura controversia relativa alla quantificazione e alla liquidazione dei danni conseguenti alla mancata emanazione, in favore della Società Adriatica Costruzioni Ancona a r.l., del decreto d affidamento dei lavori di cui al progetto del 21 gennaio 1987 (...) omissis (...) per cui è già intervenuta condanna generica con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4502/05, sia decisa da un collegio di tre arbitri rituali». Appare agli interpellanti «stupefacente», definire «futura» una controversia che è iniziata anni prima. Con nota UDC/Gabinetto n. 13056 del 5 settembre 2006 il Ministro autorizzava il direttore per l'edilizia statale e gli interventi speciali «ad assumere i necessari provvedimenti di approvazione della convenzione d'arbitrato specificando che con successiva determinazione avrebbe provveduto ad individuare l'arbitro di parte». La convenzione d'arbitrato è stata approvata con decreto direttoriale B3/3150 del 6 settembre 2006. Anche in questo caso in meno di 24 ore. Inoltre con nota UDCGAB n. 1867 del 6 febbraio 2007 il capo di gabinetto «nel ritenere condivisibile l'emendamento prospettato dal Longarini con lettera del 30 gennaio 2007 volto ad ampliare la scelta delle professionalità cui riferirsi per il conferimento dell'incarico di arbitro» invitava il direttore generale «a voler formalizzare la modifica della clausola convenzionale, come prospettata dalla controparte». Con decreto direttoriale B3/3021 del 14 febbraio 2007 viene approvato l'atto aggiuntivo sottoscritto il giorno precedente. Anche questo «passaggio» suscita qualche perplessità nella struttura ministeriale al punto che il direttore scrive al capo di gabinetto un appunto personale manifestando dubbi sulla legittimità della convenzione sottoscritta. Infatti, l'articolo 808-bis recita: «(Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale). Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807,» Inoltre, la legge n. 317 del 1993 dispone: «i lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori». Una legge che sembra sfuggita a tanti ma non a tutti tanto che, in occasione del cosiddetto decreto «taglia leggi» del Ministro pro tempore Calderoli, è stata cassata proprio la norma interpretativa. La vicenda è stata resa pubblica da un articolo del giornalista Gian Antonio Stella su Il Corriere della Sera che denuncia «il regalo a Longarini». Il Ministro pro tempore fa marcia indietro, sostenendo che si è trattato di una «svista». Ma le «sviste» non finiscono qui. Ad avviso degli interpellanti gli attori dei lodi arbitrali non hanno tenuto conto neanche della legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 3, commi 19, 20 e 21 che stabilisce:
  «19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi, Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.
  20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.
  21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai comuni 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.»;
   la citata norma sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1o gennaio 2008 ma il decreto-legge n. 248 del 2007 (cosiddetto mille proroghe), emanato il 28 dicembre 2007 (lo stesso giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 244 del 2007), all'articolo 15 proroga l'applicazione del precitato articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22 «al 1o luglio 2008»; ad avviso degli interpellanti la motivazione che induce i diversi attori (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, funzionari collegi arbitrali e il Longarini) ad accelerare le procedure negli ultimi giorni di giugno 2008, potrebbe essere la «provvidenziale proroga» che permetteva di non incappare nei divieti che scattano dal 1o luglio, anziché dall'originario 1o gennaio 2008. Se la proroga potrebbe aver reso possibile il «miracolo» della devoluzione del lodo di Macerata al collegio costituito per il lodo di Ariano Irpino, la medesima disciplina non avrebbe salvato il lodo arbitrale di Ancona in quanto il collegio non era ancora stato costituito alla data del 1o luglio 2008. Eppure anche in questo caso, il capo di gabinetto con nota 5 agosto 2008, n. 9854, chiede all'Avvocatura generale dello Stato di individuare un avvocato dello Stato ai fini della nomina dell'arbitro di competenza dell'amministrazione. Il 21 agosto del 2008 l'Avvocatura generale dello Stato ha nominato l'avvocato dello Stato Aurelio Vessichelli. Con atto del 21 agosto 2008, n. 116, (nello stesso giorno, in pieno periodo ferragostano), il capo di gabinetto Iafolla del Ministro pro tempore Matteoli ha nominato l'avvocato Vessichelli in qualità di rappresentante della parte pubblica, l'avvocato Greco in qualità di mandatario del Longarini e di comune accordo tra i due venne nominato «quale terzo arbitro, con funzioni di Presidente, il dottor Pasquale De Lise». Il dottor De Lise, in data 17 maggio 2010, ha rinunciato all'incarico (come il professor Malinconico nel lodo per Macerata). Il 9 luglio 2010 fu nominato, dall'avvocato Vessichelli «quale rappresentante della parte pubblica, su delega del capo di Gabinetto cons. Claudio Iafolla, d'ordine del ministro» (Matteoli), dall'avvocato Greco in qualità di mandatario del signor Longarini, quale terzo arbitro il professor avvocato Aldo Pezzana. L'esito dell'arbitrato si è concluso con il lodo parziale in data 26 marzo 2012 e il lodo definitivo del 26 luglio 2012, e ha condannato l'amministrazione al pagamento di 1.201.105.077,00 euro, oltre interessi e metà delle spese, diritti e onorari di lite a favore del Longarini. Con l'emanazione di una successiva ordinanza, il collegio ha disposto la liquidazione dei compensi agli arbitri (cioè a loro stessi) e ai segretari, nonché alle spese di funzionamento del collegio arbitrale, nelle seguenti somme: 12.000.000,00 euro per gli arbitri, 1.200.000,00 euro per i segretari e 620.000,00 euro per il consulente tecnico d'ufficio (importi al netto dell'IVA, degli oneri previdenziali e del CPA). La direzione generale per gli affari generali ed il personale, con nota 5849/u del 21 novembre 2012, ha rilevato che «le ingenti richieste» del collegio non corrispondono assolutamente a quanto effettivamente liquidabile in applicazione della vigente normativa e ha chiesto «di revocare la suddetta ordinanza, rideterminando le somme da liquidare sulla base dei parametri fissati» in base a quanto disposto dall'articolo 241 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) che dispone: «Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di centomila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». Il lodo emanato dal collegio condanna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a pagare euro 1.201.105.077,00 euro; il collegio riesce a quantificare «per lavori non realizzati – varianti, mancata percezione dei flussi di cassa 350.286.372 euro; per mancata percezione indennità di evoca 43.931.378 euro; per lavori non realizzati – prescrizioni, mancata percezione dei flussi di cassa 230.137.559 euro; per mancata percezione indennità di revoca 73.866.092 euro; per fallimento della Edizioni Locali srl 51.943.218 euro e per danno immagine 57.195,479 euro, 807.360.098 euro che ad avviso degli interpellanti non c'entrano nulla con quanto prescrive la legge n. 317 del 1993 che recita: «Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori». Si domandano gli interpellanti come abbiano potuto i componenti del collegio: presidente e del collegio Pasquale De Lise, sostituito dall'avvocato Aldo Pezzana, Gaetanino Longobardi per Longarini (forse in sostituzione dell'avvocato Greco), e avvocato dello Stato Aurelio Vessichelli per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riconoscere importi in danno per lo Stato per ambiti che nulla hanno a che vedere con la realizzazione di tratte stradali e con gli stati di avanzamento lavori per la realizzazione dei piani di ricostruzione. Si domandano altresì come è stato possibile che a fronte della richiesta di arbitrato «il petitum», cioè la cifra oggetto del contenzioso quantificata in 300.000.000,00 euro, sia salita e sia stata esaminata senza alcuna obiezione dell'esimio collegio, una richiesta risarcitoria del signor Longarini pari a 4.850.326.688,00 euro. Infatti, stando a quanto descritto nel lodo finale: «in particolare l'attore (Longarini) quantificava la sua pretesa risarcitoria in 4.850,326.668,00 euro, mentre l'Avvocatura dello Stato proponeva varie eccezioni pregiudiziali e contestava nel merito le conclusioni della relazione peritale»; in effetti il petitum passa da 300.000.000,00 euro circa a 4.850.326.668,00 euro. Una pretesa che moltiplica per 16 volte quella originaria su cui il collegio arbitrale è stato costituito. Circostanza che non risulta evidenziata dal collegio stesso benché sia stato affidato» l'incarico di Presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione della controversia «Signor Edoardo Longarini c/Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», nominato dalle parti». Risulta altresì l'entità del petitum di 300.000.000,00 euro circa, alla data di novembre 2008;
   l'insieme degli avvenimenti sopra descritti evidenzia, ad avviso degli interpellanti, la costruzione di un disegno volto a ottenere dallo Stato somme ingentissime, quantificabili finora a circa 2 miliardi di euro, cifra superiore al «tesoretto» e alla somma stanziata per far fronte, mediante decreto-legge n. 65 del 2015, alla sentenza della Corte costituzionale in materia di pensioni per milioni di pensionati –:
   se risulti agli atti come sia stato possibile che:
    a) siano stati costituiti lodi arbitrali in contrasto con il parere dell'Avvocatura generale dello Stato come nel caso di Macerata;
    b) sulla base di quali indirizzi un direttore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ingegner Mauro Mautone, abbia firmato, in data 22 maggio 2008, la convenzione sottoscritta con il signor Edoardo Longarini, per devolvere la controversia relativa al piano di ricostruzione di Macerata al collegio già costituito per il piano di Ariano Irpino e che, nello stesso giorno, la convenzione sia stata depositata al collegio costituito per il piano di ricostruzione di Ariano Irpino e che il collegio abbia potuto dichiarare di accettare, come formalmente ha accettato con la sottoscrizione del verbale, l'incarico di risolvere la controversia relativa al piano di ricostruzione di Macerata, e come abbia potuto il capo di gabinetto sostenere che il collegio privo della figura del presidente «potesse procedere nelle sue attività, salvo inglobare lo stesso Collegio in quello costituito per Ariano Irpino»;
    c) il collegio «unificato» abbia depositato due distinti lodi e due distinte parcelle per i compensi dei componenti il collegio arbitrale e che gli stessi collegi abbiano prodotto due ordinanze di liquidazione dei compensi spettanti ai componenti in somme di 2,5 milioni di euro, abnormemente superiori al limite imposto dalla legge di 100.000,00 euro;
    d) per il piano di ricostruzione di Ancona, sia stato costituito un lodo arbitrale basato su controversie future, quando la controversia è iniziata in data antecedente alla costituzione del collegio e alla richiesta del lodo;
   per quali motivi il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore abbia accolto le proposte emendative proposte dal Longarini sulle figure professionali da includere nel collegio esaminante il lodo stesso e se tale deroga sia prevista dalla normativa e se risulti agli atti per quali motivi il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore e il capo di gabinetto abbiano ritenuto di soprassedere rispetto alle segnalazioni di gravi violazioni di legge prodotte dalla struttura ministeriale imponendo di proseguire sui lodi anche contra lege;
   su quali basi i lodi siano stati pronunciati, considerato che la legge n. 317 del 1993 fa esplicito riferimento, ai fini della liquidazione contabile dei lavori eseguiti, agli stati di avanzamento lavori alla data di cessazione dei lavori (8 ottobre 1992), mentre risultano risarcite somme che nulla hanno a che vedere con i lavori oggetto delle concessioni dei piani di ricostruzione, come, ad esempio, il fallimento delle Edizioni Locali srl del Longarini, i lavori non eseguiti e persino il danno all'immagine di una persona all'epoca condannata in primo grado a 10 anni per truffa aggravata ai danni dello Stato proprio per i piani di ricostruzione;
   come sia stato possibile che a fronte di un petitum di 300 milioni di euro il collegio arbitrale abbia discusso su una pretesa risarcitoria del Longarini moltiplicata di 16 volte e pari a 4,8 miliardi di euro senza nulla eccepire e che, in apparente contrasto con il decreto legislativo n. 163 del 2006, i collegi arbitrali abbiano emesso ordinanze per la liquidazione dei propri compensi di gran lunga superiori al tetto di centomila euro stabilito dalla legge e fino a 14 milioni di euro nel caso del lodo di Ancona;
   se e quali misure intendano attuare per evitare l'esborso miliardario dei tre lodi arbitrali anzidetti e per recuperare le somme già versate per i lodi e per i compensi dei componenti dei collegi compresi i segretari, e se e come intenda recuperare la differenza tra il tetto massimo di centomila euro previsto dalla legge e quanto deciso dalle ordinanze emesse dai tre collegi, e quali iniziative intenda assumere nei confronti dei responsabili delle eventuali violazioni di legge ai danni dello Stato in relazione a quanto descritto in premessa.
(2-01027) «Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

giurisdizione arbitrale

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prestazione di servizi