Legislatura: 17Seduta di annuncio: 396 del 20/03/2015
Primo firmatario: MICCOLI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MAGORNO ERNESTO PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 MARRONI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 MARTELLI GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 MARZANO MICHELA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 MELILLI FABIO PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 MOGNATO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 MONTRONI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 MORANI ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 PAGANI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 SGAMBATO CAMILLA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 TIDEI MARIETTA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 TULLO MARIO PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 ZAMPA SANDRA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 ZAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 AGOSTINI ROBERTA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 AMODDIO SOFIA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 BONACCORSI LORENZA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 CAMPANA MICAELA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 CARELLA RENZO PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 CARLONI ANNA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 CAROCCI MARA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 COCCIA LAURA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 FERRO ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 FIANO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 GINOBLE TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 GUERRA MAURO PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 IACONO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 LACQUANITI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015 MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 20/03/2015
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 20/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 27/03/2015 Resoconto MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 27/03/2015 Resoconto DELLA VEDOVA BENEDETTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE) REPLICA 27/03/2015 Resoconto MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 27/03/2015
SVOLTO IL 27/03/2015
CONCLUSO IL 27/03/2015
I sottoscrittori chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per sapere – premesso che:
in data 9 febbraio 2015 il noto quotidiano la Repubblica, in un articolo dal titolo «Da Duce mia Luce all'odio antisemita la marcia su facebook dei 150 mila fascisti», sottolineava l'enorme spazio virtuale dei simboli della storia del fascismo e del nazionalsocialismo: una «rete nera» al limite dell'apologia del fascismo, al confine tra il libero pensiero sancito dalla Costituzione e alcune parole che possono diventare pericolose armi;
dai fatti di cronaca sembrano emergere forme illecite di comunicazione, riconducibili all'incitamento alla discriminazione di razza e di religione, al negazionismo, all'esaltazione e riproposizione del movimento fascista;
in Italia, il quadro più significativo in materia può così riassumersi:
a) con la legge 13 ottobre 1975, n. 654, detta «Mancino», è stata effettuata la «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale», già aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, legge secondo la quale «è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla, violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi», e che prevede pene per chi «partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività» o «per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza»;
b) con il decreto legislativo n. 70 del 2003, in capo al fornitore di servizi internet chiamato «prestatore», possono emergere responsabilità limitate (articolo 17): 1) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; 2) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite;
in base alle sopracitate norme, e ad ogni altra attualmente in essere, agli obblighi citati non corrisponde, e non può corrispondere, alcuna facoltà decisionale, interpretativa o discriminante del «prestatore». In pratica, alle già scarse possibilità tecniche, derivanti dall'alta frequenza dei casi e grande quantità del «materiale» (testi, video e altro) si aggiunge il fatto che non è giuridicamente ammissibile che questi soggetti (provider e servizi) identifichino o decidano cosa sia reato e cosa non lo sia;
eventuali altre responsabilità sorgono solo in caso di reato palese come, ad esempio, trasmissione, registrazione o copia di immagini pedopornografiche;
il fenomeno internet, per lettera e natura, ha il carattere dell'internazionalità, come lo possono avere gli operatori, identificati ed identificabili come «prestatore» nel citato decreto legislativo;
nella Costituzione (articolo 11) vi è uno specifico riferimento alla adesione ai trattati internazionali al quale si affianca il diritto «inviolabile» alla riservatezza delle comunicazioni (articolo 15) ed il diritto alla «libertà personale» (articolo 13) anche questo inviolabile, ma ogni eventuale «ispezione o perquisizione» deve essere motivata dall'autorità giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge;
esiste una norma internazionale specifica e recepibile in materia, il Protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest (STCE n. 189), indirizzato all'identificazione ed incriminazione di atti di «natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici» e aperto alla firma degli Stati di cui al Trattato STE 185, ovvero alla Convenzione sulla criminalità informatica, già entrata in vigore;
tale norma:
a) ha il fine di «fornire risposte giuridiche adeguate» alla propaganda di carattere razzista e xenofoba ed ai reati commessi attraverso sistemi informatici;
b) definisce come materiale scritto «qualsiasi immagine o qualsiasi altra rappresentazione di idee o teorie, che sostiene, promuove o incita all'odio, alla discriminazione o alla violenza, contro qualsiasi individuo o gruppo di individui, in base a razza, colore, la discendenza o l'origine nazionale o etnica, così come la religione, se usati come pretesto per uno qualsiasi di questi fattori»;
c) impegna gli Stati sottoscrittori ad adottare «le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per stabilire reati penali secondo il proprio diritto interno, quando sono commessi intenzionalmente e senza diritto, i seguenti comportamenti: distribuire, o altrimenti rendere disponibile, materiale razzista e xenofobo al pubblico attraverso un sistema informatico» (articolo 3);
il menzionato protocollo, entrato in vigore nel 2006, è stato firmato il 9 novembre 2011 dal rappresentante permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa (ambasciatore Sergio Busetto) ed ha proprio lo scopo di estendere la portata della Convenzione sulla criminalità informatica, rendendo penalmente rilevanti gli atti di propaganda razzista o xenofoba, compiuti mediante il ricorso ai mezzi informatici ed il merito di favorire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali e la cooperazione internazionale in materia;
vi è anche una proposta di risoluzione del Parlamento europeo 2013/2543(RSP) sul potenziamento della lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo, all'antiziganismo, all'omofobia, alla transfobia e a tutte le altre forme di reati di odio e di incitazione all'odio –:
quali siano le intenzioni e le iniziative in itinere intraprese dal Governo in merito: alla ratifica ed entrata in vigore del protocollo aggiuntivo; ad eventuali ulteriori norme per il coinvolgimento e la responsabilizzazione del «prestatore», finalizzate ad un efficace contrasto alla diffusione, tramite internet, e alla esaltazione di razzismo, xenofobia, antisemitismo e discriminazione religiosa e alle minacce ed offese alla dignità di persone fisiche e giuridiche.
(2-00905) «Miccoli, Roberta Agostini, Albanella, Amoddio, Baruffi, Bonaccorsi, Campana, Capozzolo, Carella, Carloni, Carocci, Carra, Cenni, Coccia, Di Salvo, Fabbri, Ferro, Fiano, Cinzia Maria Fontana, Ghizzoni, Giacobbe, Ginoble, Gnecchi, Guerra, Iacono, Incerti, Lacquaniti, Maestri, Magorno, Manzi, Marroni, Martelli, Marzano, Melilli, Mognato, Montroni, Morani, Pagani, Romanini, Sani, Sgambato, Tidei, Tullo, Verini, Zampa, Zan».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):discriminazione religiosa
lotta contro la discriminazione
razzismo