ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00872

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 384 del 03/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: GALGANO ADRIANA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 03/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 03/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 03/03/2015
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 04/03/2015
Stato iter:
13/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/03/2015
Resoconto GALGANO ADRIANA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 13/03/2015
Resoconto BRESSA GIANCLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 13/03/2015
Resoconto GALGANO ADRIANA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/03/2015

SVOLTO IL 13/03/2015

CONCLUSO IL 13/03/2015

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00872
presentato da
GALGANO Adriana
testo presentato
Martedì 3 marzo 2015
modificato
Venerdì 13 marzo 2015, seduta n. 391

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   il 17 febbraio 2015 il consiglio regionale dell'Umbria ha approvato una nuova legge elettorale;
   il testo, che pare, agli interpellanti, confezionato su misura a garanzia dello status quo, manifesta evidenti profili di illegittimità costituzionale, soprattutto nella parte che prevede l'assegnazione del premio di maggioranza del 60 per cento (62 per cento, se si considera anche il seggio riservato al presidente) alla coalizione che consegue un solo voto in più rispetto alle altre, senza fissare alcuna soglia minima di voti;
   nello specifico, l'articolo 15, comma quinto, lettera d), della legge n. 108 del 1968, come modificato dall'articolo 14 della nuova legge umbra n. 4 del 2015, stabilisce che l'ufficio unico circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, «verifica se il totale dei seggi complessivamente conseguiti dalla coalizione di liste, o lista non unita in coalizione, collegata al candidato alla presidenza della Giunta risultato eletto, sia pari o superiore a 12 seggi. Assegna, quindi, alla coalizione di liste, o lista non unita in coalizione, collegata al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto, 12 seggi»;
   l'attribuzione del premio di maggioranza, a prescindere dal raggiungimento di una certa soglia di consensi da parte delle liste collegate al presidente eletto, costituisce una palese alterazione del circuito democratico e una pericolosa compromissione del principio di uguaglianza del voto;
   la Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014, ha rilevato che sul cosiddetto «Porcellum»: «Il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza prefigurato dalle norme censurate, in quanto combinato con l'assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio, è pertanto tale da determinare un'alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (articolo 48, secondo comma, Costituzione). Esso, infatti, pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un determinato sistema, esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi (sentenza n. 43 del 1961). Le norme censurate, pur perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del Governo del Paese e dell'efficienza dei processi decisionali nell'ambito parlamentare, dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli articoli 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 della Costituzione. In definitiva, detta disciplina non è proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell'assemblea, nonché dell'eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente»;
   il premio di maggioranza, previsto dalla legge umbra, non solo non è soggetto a soglia minima, ma non risponde neppure a criteri di proporzionalità e ragionevolezza (richiamati dalla sentenza della Corte costituzionale sul cosiddetto «Porcellum»), dal momento che assegna sempre e comunque 12 seggi (+1): paradossalmente, è ingiusto anche nel caso che si vinca con l'80 per cento dei voti, perché poi vengono assegnati solo il 60 per cento dei seggi;
   costituiscono ulteriori elementi di criticità della legge (in quanto creano ulteriore distorsione tra espressione del voto e attribuzione dei seggi) il conferimento di un premio di minoranza pari ad un seggio riservato per il candidato presidente miglior perdente e scorporato dall'assegnazione dei residui sette seggi spettanti alla minoranza; la disparità di trattamento tra le liste che compongono la coalizione vincente rispetto a tutte le altre (sia che siano in coalizioni di minoranza, sia che si presentino da sole); l'attribuzione dei seggi in base ai voti ottenuti dai candidati a presidente, anziché a quelli ottenuti dalle coalizioni e liste –:
   in ragione degli elementi riportati in premessa, se il Governo abbia intenzione di assumere iniziative per impugnare innanzi la Corte costituzionale la nuova legge regionale umbra, nel rispetto dell'uguale diritto di voto di ciascun elettore e del carattere rappresentativo dell'assemblea legislativa regionale, conformemente ai principi dettati dalla Corte costituzionale.
(2-00872) «Galgano, Mazziotti Di Celso».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ripartizione dei seggi

diritto di voto

sovranita' nazionale