Legislatura: 17Seduta di annuncio: 377 del 18/02/2015
Primo firmatario: PETRENGA GIOVANNA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 18/02/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 18/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 16/02/2016 Resoconto PETRENGA GIOVANNA FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE RISPOSTA GOVERNO 16/02/2016 Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) REPLICA 16/02/2016 Resoconto PETRENGA GIOVANNA FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
SOLLECITO IL 29/10/2015
DISCUSSIONE IL 16/02/2016
SVOLTO IL 16/02/2016
CONCLUSO IL 16/02/2016
La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
la legge 16 novembre 1950, n.1093 disciplina la «Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte», divisi in tre classi, con facoltà di fregiarsi, rispettivamente, di medaglia d'oro, d'argento, ovvero di bronzo, per ricompensare le persone o gli enti «che con opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare benemerenza nel campo dell'educazione, della scuola e nella diffusione ed elevazione della cultura» (legge n. 1093 del 1950, articolo 1);
l'articolo 5 della norma richiamata stabilisce che: «Il conferimento dei diplomi sarà fatto per decreto presidenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione»;
il successivo articolo 6 della legge in parola prevede che «Il Ministro per la pubblica istruzione farà le proposte, di cui all'articolo precedente, su parere di una commissione da lui nominata e presieduta, e costituita:
a) dai direttori generali del Ministero della pubblica istruzione;
b) da un membro di ciascuna delle tre sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione; da un membro del Consiglio superiore delle antichità e belle arti e da uno del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, tutti designati dai rispettivi Consigli;
c) da un rappresentante rispettivamente dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia di San Luca e dell'Accademia di Santa Cecilia;
d) da due membri scelti dal Ministro per la pubblica istruzione tra coloro che sono già insigniti del diploma di benemerenza di cui all'articolo 1;
la Commissione darà parere anche sulle segnalazioni che fossero fatte per iniziativa di membri della Commissione stessa;
in caso di assenza o di impedimento del Ministro, la Commissione sarà presieduta dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere confermati»;
con il riassetto dei dicasteri, dall'onorificenza originaria ne sono state fatte derivare due nuove, intitolate, rispettivamente, ai «benemeriti della cultura e dell'arte», destinata a «funzionari dei ministeri, rettori, direttori di istituti di istruzione superiore e artistica, provveditori agli studi, direttori di biblioteche pubbliche; personale universitario e degli istituti di istruzione superiore e artistica; personale direttivo e docente degli istituti di istruzione media ed elementare, personale degli uffici scolastici provinciali e ispettivi; musicisti, letterati, attori e artisti», per «premiare quanti hanno illustrato la Nazione nei campi della cultura, dell'arte, dello spettacolo», concessa mediante «decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali»; e ai «benemeriti della scienza e della cultura», rivolta a «Rettori, Direttori di istituti universitari e di ricerca, studiosi di chiara fama», per «premiare i titoli di particolare benemerenza nel campo accademico e della ricerca», concessa mediante «decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»; ambedue le nuove onorificenze conservano il medesimo riferimento normativo di quella (tutt'oggi concessa) dalla quale sono state ricavate per derivazione e, cioè, la già richiamata legge n. 1093 del 1958;
la novella testé richiamata comporta che il parere di cui all'articolo 6 della legge n. 1093 del 1957 venga reso sempre da una commissione che, tuttavia, viene nominata, rispettivamente, per la categoria dei «benemeriti della cultura e dell'arte» dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; mentre per quella dei «benemeriti della scienza e della cultura» dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
dalla data di cessazione dalla carica degli ultimi componenti che ne hanno fatto parte, avvenuta circa otto anni orsono, la Commissione relativa all'onorificenza destinata ai «benemeriti della scienza e della cultura» non viene più rinnovata da parte del Ministro competente che, dalla riunificazione del dicastero della pubblica istruzione con quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
ciò impedisce il conferimento dell'onorificenza ai «benemeriti della scienza e della cultura» che, di fatto, non viene più concessa dal lontano 2007;
in conseguenza, una serie di istanze inevase si è accumulata presso la sede del predetto dicastero;
la mancata nomina della Commissione de qua rappresenta a giudizio dell'interpellante un'omissione, tanto più grave, in quanto immotivata;
premiare quegli scienziati le cui ricerche sono alla base del progresso dell'umanità, di ogni percorso di innovazione, rappresentando per il nostro Paese una risorsa strategica, oltre ad una fonte di lustro sul piano internazionale, è un dovere fondamentale, anche avuto riguardo al disposto dell'articolo 9, comma 1, della Costituzione –:
per quali motivi non si sia provveduto, da circa otto anni, alla nomina della Commissione che deve rendere il parere di cui all'articolo 6 della legge n. 1093 del 1958, ai fini della concessione dell'onorificenza destinata ai «benemeriti della scienza e della cultura»;
in che tempi, avuto riguardo ai limiti massimi stabiliti dalla legge, intenda provvedere alla predetta nomina;
quali iniziative straordinarie abbia intenzione di adottare per evadere le pratiche accumulatesi, anche in considerazione:
a) dell'età avanzata di alcuni dei candidati proposti, che impone, quantomeno per motivi etici, di dare soddisfazione in vita agli aventi diritto, senza dover far ricorso necessariamente a concessioni «alla memoria»;
b) delle prescrizioni contenute all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 4553 («Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 novembre 1950, n. 1093, per il conferimento dei diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte»), in ossequio al quale «le proposte, istruite e corredate del parere della direzione generale rispettivamente competente, dovranno essere trasmesse al presidente della Commissione costituita in base all'articolo 6 della legge 16 novembre 1950, n. 1093, non oltre il giorno 15 febbraio di ciascun anno», atteso che l'articolo 7 della legge n. 1093 del 1958 dispone che «la concessione dei diplomi avviene una volta all'anno, alla data del 2 giugno».
(2-00852) «Petrenga».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):riconoscimento onorifico
applicazione della legge
insegnamento superiore