ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00773

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 343 del 02/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: CHIMIENTI SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
BATTELLI SERGIO MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
DI MAIO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
BECHIS ELEONORA MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
ROSTELLATO GESSICA MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
TONINELLI DANILO MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
DADONE FABIANA MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
DIENI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
FRACCARO RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
NUTI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014
D'AMBROSIO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 02/12/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 02/12/2014
Stato iter:
05/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/12/2014
Resoconto CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 05/12/2014
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 05/12/2014
Resoconto CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/12/2014

SVOLTO IL 05/12/2014

CONCLUSO IL 05/12/2014

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00773
presentato da
CHIMIENTI Silvia
testo presentato
Martedì 2 dicembre 2014
modificato
Venerdì 5 dicembre 2014, seduta n. 346

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   il 26 novembre 2014 la terza sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso una sentenza sulle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13 Raffaella Mascolo e altri contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a favore di 250 mila precari italiani, secondo la quale le norme italiane sui contratti a tempo determinato applicate al personale della scuola violano la direttiva comunitaria 1999/70/CE e, in particolare, la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
   la motivazione della sentenza emessa il 26 novembre 2014 recita: «La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali corrisponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a prevedere nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti a tempo determinato»;
   secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea la normativa italiana viola la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dal momento che esclude il risarcimento del danno subito a causa del ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore dell'insegnamento. Tale abuso non consente neppure la trasformazione di tali contratti in contratti a tempo indeterminato;
   secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea il fatto che un lavoratore che abbia effettuato supplenze non possa ottenere un contratto a tempo indeterminato, se non con l'immissione in ruolo per effetto dell'avanzamento in graduatoria, è aleatorio e non costituisce, quindi, una sanzione sufficientemente effettiva e dissuasiva ai fini di garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro;
   l'Italia ha recepito la direttiva 1999/70/CE nella normativa nazionale con il decreto legislativo n. 368 del 2001. L'articolo 4 di tale decreto legislativo specifica che un contratto a tempo determinato può essere prorogato non più di una volta e che la durata totale di uno o più contratti a tempo determinato non può superare i tre anni. L'articolo 5, comma 4-bis, prevede che uno o più contratti di durata superiore ai tre anni siano considerati contratti a durata indeterminata;
   l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche dispone quanto segue: «1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato (...). 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative (...)»;
   l'utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato, al fine di prevenire discriminazioni e abusi, deve essere necessariamente basato su ragioni oggettive, come chiarisce l'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001, in cui si afferma che «è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro»;
   nel settore pubblico, l'articolo 49 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha sostituito l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imponendo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di «assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato» in presenza di «esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario», e ripristinando la possibilità di avvalersi di forme contrattuali flessibili unicamente «per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali», con disciplina, dunque, più restrittiva, nella proclamazione del superamento del «lavoro precario»;
   ai sensi dell'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, come modificato dall'articolo 9, comma 18, del decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, «(...) sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario), considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminata ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto»;
   il fenomeno del precariato risulta particolarmente diffuso in ambito scolastico, un settore in cui i numeri sono impietosi e parlano di 118.468 docenti assunti con contratti a tempo determinato e di 18.428 unità assunte a tempo determinato come personale amministrativo, tecnico e ausiliario: cifre che fotografano un ulteriore aumento rispetto al 2013;
   il precariato scolastico risulta avere un'incidenza negativa non solo sulla condizione di incertezza lavorativa ed economica del personale scolastico, ma anche sulla continuità didattica e sulla qualità dell'insegnamento, che risultano fortemente penalizzate;
   il 21 novembre 2013, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto della direttiva sul lavoro a tempo determinato, utilizzando i supplenti con contratti a termine «continuativi», che durano anche molti anni e lasciandoli così «in condizioni precarie nonostante svolgano un lavoro permanente come gli altri»;
   il Governo ha previsto nel documento «La Buona Scuola» lo stanziamento di 1 miliardo di euro nel 2015 e di 3 miliardi di euro a partire dal 2016 per la realizzazione di un piano di assunzioni del personale scolastico e del potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro;
   tale piano straordinario di immissioni in ruolo riguarderà il personale docente attualmente iscritto nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), che secondo le stime del Governo consta di 148.000 unità;
   attualmente risultano provvisti di abilitazione o in procinto di acquisirla altri 166 mila docenti, di cui 55 mila diplomati magistrali, 69 mila abilitati con i percorsi abilitanti speciali, 10.500 abilitati con il primo ciclo del tirocinio formativo attivo, 22.500 abilitati con il secondo ciclo di tirocinio formativo attivo, 8.900 laureati in scienze della formazione primaria che hanno conseguito la laurea dopo il 2010-2011;
   tali docenti sono stati formati dallo Stato e, nella gran parte dei casi, hanno già acquisito un'esperienza di insegnamento pari o superiore ai 36 mesi, ma non vengono considerati dal Governo al fine di una stabilizzazione –:
   in che termini e secondo quali modalità il Governo intenda recepire nel nostro ordinamento la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui in premessa, garantendo al personale scolastico interessato dal dispositivo l'assunzione a tempo indeterminato;
   se non ritenga opportuno considerare, ai fini della stabilizzazione e contrariamente a quanto disposto nel documento «La Buona Scuola», anche i docenti della seconda fascia delle graduatorie d'istituto, provvisti di abilitazione, dal momento che, secondo quanto disposto dalla terza sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea, la normativa italiana «non riserva l'accesso ai posti permanenti nelle scuole statali al personale vincitore di concorso, poiché essa consente, altresì, nell'ambito del sistema del doppio canale, l'immissione in ruolo di docenti che abbiano unicamente frequentato corsi di abilitazione»;
   se non ritenga opportuno attuare, nelle more delle procedure di stabilizzazione dei docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, un censimento che verifichi il numero complessivo di giorni di insegnamento di tali iscritti, anche al fine di escludere dalla stabilizzazione chi non abbia svolto un solo giorno di servizio effettivo dal momento dell'iscrizione nelle suddette graduatorie.
(2-00773) «Chimienti, Simone Valente, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Vignaroli, Carinelli, Fico, Nesci, Petraroli, Battelli, Luigi Di Maio, Tripiedi, Rizzetto, Bechis, Baldassarre, Ciprini, Cominardi, Rostellato, Cozzolino, Toninelli, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, D'Ambrosio».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

diritto del lavoro

assunzione