ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00681

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 291 del 16/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: DAMBRUOSO STEFANO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 16/09/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 16/09/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 16/09/2014
Stato iter:
19/09/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/09/2014
Resoconto DAMBRUOSO STEFANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 19/09/2014
Resoconto BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 19/09/2014
Resoconto DAMBRUOSO STEFANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/09/2014

SVOLTO IL 19/09/2014

CONCLUSO IL 19/09/2014

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00681
presentato da
DAMBRUOSO Stefano
testo presentato
Martedì 16 settembre 2014
modificato
Venerdì 19 settembre 2014, seduta n. 294

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   tra pochi giorni migliaia di consiglieri e di sindaci dei comuni interessati dalla costituzione delle città metropolitane parteciperanno all'elezione dei consigli metropolitani che avranno il compito di redigere lo statuto delle città metropolitane, come previsto dalla legge n. 56 del 2014;
   le democrazie costituzionali prevedono elezioni libere e plurali garantendo l'effettiva possibilità di scegliere tra diverse proposte nell'ambito del procedimento elettorale, ancorché costituente;
   è necessario conoscere le diverse indicazioni di indirizzo statutario proposte dalle liste e dai candidati;
   definire la composizione del consiglio metropolitano che ha il compito di redigere lo statuto attraverso elezioni di secondo grado costituisce un limite per la partecipazione democratica dei cittadini, già oggi distanti dalle istituzioni attraverso una marcata astensione elettorale;
   ridurre la partecipazione al processo costituente della città metropolitana, da parte dei consiglieri e dei sindaci dei comuni coinvolti, alla sola manifestazione di voto, limita e preclude l'esercizio della potestà affidata al corpo elettorale a cui appartiene di determinare la formazione della volontà nella definizione dello statuto della città metropolitana;
   l'esercizio del diritto di voto non può essere assoggettato a limiti e modalità di espressione da parte della legge ordinaria, oltre quelli previsti dalla Costituzione (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Costituzione);
   la circolare del Ministero dell'interno n. 32 del 2014 sulla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale», all'articolo 9 informa che «la legge n. 56/2014 non detta delle norme in materia di propaganda elettorale; per la particolarità e limitatezza del corpo elettorale, non può ritenersi applicabile la disciplina della propaganda elettorale tramite pubbliche affissioni di cui la legge n. 212/56 e successive modificazioni, tesa a rendere note le liste e i candidati di tutto il corpo elettorale che partecipa alle elezioni dirette. Si ritiene, pertanto, di non dover dettare particolari prescrizioni sulle forme di propaganda elettorale, tanto più che i candidati sono nella quasi totalità (fatti salvo “consiglieri provinciali uscenti”) sindaci o consiglieri in carica, nei confronti dei quali opera il divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle in forma impersonale, di cui l'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Detti candidati, da cittadini, possono compiere attività di propaganda al di fuori delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle proprie competenze»;
   questo tipo di disposizione, con l'accezione assolutamente ambigua secondo la quale sarebbe ammessa soltanto una comunicazione «in forma impersonale», contrasta con il diritto di informazione, di trasparenza e di partecipazione democratica dei cittadini, dei candidati e degli elettori;
   questo tipo di dispositivo assunto attraverso circolare sta generando discriminazioni tra liste e candidati, tant’è che persino il sito web del comune capoluogo della città metropolitana di Milano, alla luce della circolare sopradetta, ha tratto la seguente indicazione operativa: «Pertanto visto che questo sito è promosso dal comune di Milano qualunque commento o post pubblicati dai candidati al consiglio metropolitano verrà prontamente cancellato»;
   questo non giustifica un'interpretazione della legge n. 56 del 2014 preclusiva del diritto ad una partecipazione informata al processo elettorale, peraltro in netto contrasto con le regole sulla par condicio stabilite dalla legge n. 28 del 2000 –:
   cosa intenda fare il Governo per quanto di competenza:
    a) per garantire e tutelare il diritto fondamentale di informazione e libertà di espressione e per evitare possibili strumentalizzazioni del flusso di informazioni da parte di terzi;
    b) per garantire il rispetto e l'applicazione della legge n. 28 del 2000 sulla par condicio;
    c) per favorire un processo deliberativo frutto dell'interazione positiva tra i candidati e il corpo elettorale.
(2-00681) «Dambruoso, Mazziotti Di Celso».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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