ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00678

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 291 del 16/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: TACCONI ALESSIO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 16/09/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PISICCHIO PINO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 16/09/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 16/09/2014
Stato iter:
19/09/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/09/2014
Resoconto TACCONI ALESSIO MISTO
 
RISPOSTA GOVERNO 19/09/2014
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 19/09/2014
Resoconto TACCONI ALESSIO MISTO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/09/2014

SVOLTO IL 19/09/2014

CONCLUSO IL 19/09/2014

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00678
presentato da
TACCONI Alessio
testo presentato
Martedì 16 settembre 2014
modificato
Venerdì 19 settembre 2014, seduta n. 294

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:
   i cosiddetti «richiami vivi» sono uccelli che vengono catturati in maniera non selettiva in «roccoli» e «prodine» mediante reti da uccellagione a maglie molto sottili, quasi invisibili;
   tali tecniche non solo sono vietate dalla direttiva dell'Unione europea n. 2009/147/CE (cosiddetta direttiva uccelli) ma sono pratiche, ad avviso degli interpellanti, incivili, con le quali migliaia di piccoli uccelli migratori, dopo aver affrontano un lunghissimo viaggio dal nord Europa, giunti in Italia, vengono catturati e tenuti in condizioni igieniche, etologiche e fisiologiche barbare e crudeli, sottoposti a massicce cure ormonali allo scopo di aumentare le loro capacità canore per essere utilizzati come «richiami vivi» per l'uccisione di altri animali selvatici;
   la direttiva vieta di uccidere deliberatamente alcune specie di uccelli espressamente contemplate, mentre autorizza la caccia di talune specie a condizione che i metodi di caccia utilizzati rispettino alcuni basilari principi, quali il divieto di caccia durante il periodo della migrazione o della riproduzione, divieto di metodi di cattura in massa o non selettiva;
   l'articolo 9 della direttiva prevede che gli Stati membri possano derogare ai divieti a condizione che non vi siano soluzioni alternative soddisfacenti e che tali deroghe siano giustificate:
    a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna;
    b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
    c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità;
   ai sensi della legge n. 157 del 1992, l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva sono esercitate, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), dalle regioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 su richiamato, ma le deroghe che troppo facilmente sono state concesse da alcune regioni, oltre che palesemente illegittime e non conformi alla normativa, sono anche contrarie ai continui pareri negativi dell'Ispra che, ancora il 24 maggio 2013, si era detto sfavorevole alla riapertura dei «roccoli» per la stagione 2013/2014, sottolineando invece la necessità di attuare metodi alternativi quali l'allevamento degli uccelli in cattività e rilevando la totale assenza di dati certi sul fabbisogno di richiami vivi per i cacciatori;
   la Commissione europea, con lettera del febbraio 2014, ha formalmente aperto una procedura di infrazione e ha messo in mora la Repubblica italiana (procedura n. 2014/2006) contestando il mancato rispetto degli articoli 8 e 9 della direttiva, richiamando l'esigenza di controllare l'operato delle regioni nell'applicazione delle normativa;
   le misure nel frattempo messe in atto sia in sede di approvazione della legge europea per il 2014 sia in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 91 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014) non sono sufficienti;
   se, infatti, l'articolo 16 del sopradetto decreto-legge n. 91 del 2014, nel testo presentato dal Governo, sembrava andare nella giusta direzione con il divieto esplicito di catturare gli uccelli selvatici ai fini di richiamo, pur mantenendo aperta la possibilità di derogare a tale divieto ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, il testo approvato dal Senato della repubblica e convertito in legge è molto meno vincolante, con il solo riferimento generico alla possibilità di deroga e il rimando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da applicarsi entro un anno, che regolerà la materia;
   il documento della Commissione europea fa innanzitutto notare che le deroghe concesse da varie regioni non sono state oggetto di un controllo costante e tempestivo dello Stato e che non è stato tenuto conto di quanto prevede la direttiva circa la valutazione, tra le altre cose, di soluzioni alternative alla concessione della deroga. La Commissione europea sottolinea che vi sono alternative valide ai richiami vivi, come richiami a bocca o tutt'al più richiami di allevamento, alternative ampiamente utilizzate da molte regioni italiane e da tutti gli altri Stati membri ad eccezione dell'Italia –:
   quali iniziative il Ministro interpellato intenda adottare per affrontare risolutamente il problema dei «richiami vivi», che sono in totale antitesi con la biologia, l'etologia, l'ecologia e la fisiologia degli uccelli, per rispondere alla procedura di messa in mora n. 2014/2006 della Commissione europea ed evitare le pesanti sanzioni che ne deriverebbero a carico di tutti i contribuenti, e per conformare la legislazione italiana in materia al senso etico della maggior parte dei cittadini italiani e per rendere vincolante, oltre che obbligatorio, il parere dell'Ispra.
(2-00678) «Tacconi, Pisicchio».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'ambiente

regolamentazione della caccia

uccello