ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00551

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 234 del 27/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PRODANI ARIS MOVIMENTO 5 STELLE 27/05/2014
CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 27/05/2014
MUCCI MARA MOVIMENTO 5 STELLE 27/05/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 27/05/2014
Stato iter:
03/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 03/03/2015
Resoconto RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
 
RISPOSTA GOVERNO 03/03/2015
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 03/03/2015
Resoconto RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/03/2015

SVOLTO IL 03/03/2015

CONCLUSO IL 03/03/2015

Atto Camera

Interpellanza 2-00551
presentato da
RIZZETTO Walter
testo presentato
Martedì 27 maggio 2014
modificato
Martedì 3 marzo 2015, seduta n. 384

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   è noto che la normativa comunitaria e nazionale promuove lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili prefiggendosi l'obiettivo di potenziare e razionalizzare il sistema, per incrementare l'efficienza dell'energia alternativa anche diminuendo gli oneri relativi alla realizzazione degli impianti da essa alimentati;
   tuttavia, nell'ambito del settore delle energie rinnovabili, vengono adottati di frequente dei provvedimenti che invece di incentivare tali investimenti, come prevede la normativa, li scoraggiano o, addirittura, determinano un danno attraverso l'addebitando di costi/oneri retroattivi per coloro che hanno già provveduto ad investire in queste tecnologie;
   al riguardo, una questione sulla quale è necessario intervenire, con idonei provvedimenti di modifica, concerne l'accatastamento degli impianti fotovoltaici;
   in base alla circolare dell'Agenzia delle entrate 19 dicembre 2013, n. 36/E, l'impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio è sottoposto all'obbligo di accatastamento se ha una potenza superiore ai 3,00 chilowatt picco;
   dunque, l'amministrazione fiscale è intervenuta con un documento di prassi dove si esprime sulla qualificazione mobiliare o immobiliare degli impianti fotovoltaici e sulle conseguenze che ne derivano in materia catastale e tributaria;
   nel testo della circolare si fa riferimento agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28, rubricato «Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale», che enunciano rispettivamente la definizione di unità immobiliare e, più specificamente, gli immobili oggetto di censimento, nonché quelli non oggetto di inventariazione a meno di una autonoma suscettibilità reddituale;
   la circolare prevede che, ai fini dell'obbligo di accatastamento e della determinazione della rendita catastale di un impianto fotovoltaico, non è fondamentale esclusivamente la facile amovibilità delle sue varie componenti impiantistiche, quanto, piuttosto, il rapporto di tali componenti con la capacità ordinaria dell'unità immobiliare a cui appartengono di produrre un reddito temporalmente rilevante;
   in altri termini, gli uffici dell'Agenzia delle entrate accertano gli immobili che ospitano i medesimi impianti, indagando, ai fini della determinazione della relativa rendita catastale, sulla correlazione che sussiste tra l'immobile e, in generale, quelle componenti impiantistiche rilevanti ai fini della sua funzionalità e capacità reddituale;
   l'Agenzia delle entrate ha quindi proceduto a definire l'irrilevanza catastale delle installazioni fotovoltaiche, qualora la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt picco;
   di contro, ha qualificato gli impianti fotovoltaici come beni immobili e, di conseguenza, da dichiarare al catasto, quando: a) costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10; b) risultano posizionati sulle pareti o su un tetto, oppure realizzati su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato;
   dunque, l'amministrazione fiscale ha applicato agli impianti fotovoltaici i criteri relativi all'individuazione dell'unità immobiliare oggetto di censimento catastale, estendendoli inderogabilmente sul presupposto di una sussistente autonomia funzionale e reddituale;
   ebbene, si ritiene che l'Agenzia delle entrate abbia esteso categoricamente agli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 3 chilowatt picco i criteri di individuazione delle unità oggetto di censimento catastale, senza la dovuta considerazione delle peculiarità che sono proprie di tali investimenti e, altresì, in mancanza di necessarie direttive per procedere alla dichiarazione di variazione catastale, determinando, pertanto, la dubbia legittimità e la carenza della circolare emessa;
   i moduli fotovoltaici sono installati per abbattere i costi in bolletta ed il Governo più volte ha dichiarato di essere a favore della green economy, settore che va sostenuto anche per la creazione di nuovi posti di lavoro e il mantenimento di quelli attuali; è chiaro che tali fini si contrappongono al riconoscimento di ulteriori oneri, come quelli connessi all'accatastamento per gli impianti installati sulle coperture e/o pertinenze degli edifici al servizio di utenze domestiche o delle piccole e medie imprese, quali sono generalmente gli impianti con potenza inferiore a 20 chilowatt picco;
   stabilendo l'obbligo della dichiarazione di variazione catastale quando l'impianto fotovoltaico integrato a un immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15 per cento o superiore, si determina un aumento del valore e un aumento di tutte le imposte che hanno come base il valore catastale per chi procede al predetto virtuoso investimento;
   generalmente, un impianto di 3,00 chilowatt picco è quello che serve per coprire i consumi di una famiglia-tipo; tuttavia, molti proprietari hanno scelto di installare impianti più potenti, così da massimizzare i benefici, sicché, se l'estensione del tetto dell'abitazione lo consente, molti acquirenti hanno scelto potenze sino ai 6/12 chilowatt picco di potenza installata (in media, 1,00 chilowatt picco richiede circa 7 metri quadri di superficie);
   pertanto, a quanto afferma l'Agenzia delle entrate, per gli impianti con potenza superiore a 3,00 chilowatt picco, va verificato se la rendita catastale dell'unità immobiliare deve essere aggiornata, al riguardo, come predetto, la circolare afferma che la variazione catastale è obbligatoria quando il valore dell'impianto è pari o supera il 15 per cento della rendita catastale;
   la circolare in questione, tra l'altro, non ha chiarito attraverso quali procedure il proprietario dell'impianto possa accertare se il valore dello stesso superi o meno il 15 per cento della rendita catastale. È certo che tale calcolo non può essere effettuato dal proprietario stesso, ma da un tecnico abilitato, con l'aggiunta, quindi, di ulteriori costi;
   dunque, non solo non si specificano i criteri per valutare oggettivamente l'aumento della tariffa d'estimo catastale dovuta alla presenza dell'impianto fotovoltaico, ma, altresì, sul punto, non si considerano due ulteriori e rilevanti problematiche che renderebbero necessaria la rimodulazione della tariffa d'estimo al ribasso: innanzitutto la vita media di un impianto è convenzionalmente di circa 25-30 anni durante i quali la produzione di energia decresce e con essa anche la redditività dell'impianto; in secondo luogo, al termine della vita convenzionale dell'impianto, quando lo stesso non produrrà più un alto beneficio per l'utente, quest'ultimo dovrà, altresì, sostenere i costi per lo smaltimento;
   quanto affermato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate è gravemente penalizzante per il settore del fotovoltaico, che, invece, andrebbe valorizzato così come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, anche considerando che la realizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili presenta i caratteri di un servizio di pubblica utilità;
   ad avviso degli interpellanti vi sono fondati dubbi sulla legittimità della circolare dell'Agenzia delle entrate rispetto all'accatastamento degli impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra 3,00 a 20,00 chilowatt picco e ciò ha dato luogo ad uno stato d'incertezza in cui versano circa 312 mila impianti (dati Gestore servizi energetici);
   si ritiene che debbano essere esentati dalla rivalutazione della rendita catastale i piccoli impianti con potenza inferiore ai 20,00 chilowatt picco, trattandosi generalmente di utenze domestiche o quelle di piccole imprese, installati con finalità di risparmio energetico ed autoconsumo e non di investimento o mera speculazione, quindi, non soggetti a denuncia di apertura di officina elettrica ed installati sulle coperture e pertinenze degli edifici;
   quantomeno, devono essere esentati dalla rivalutazione della rendita catastale gli impianti, delle medesime taglie e caratteristiche a quelle predette, che non beneficiano delle tariffe incentivanti ai sensi di tutte le edizioni del conto energia e che hanno optato per il regime di scambio sul posto;
   le menzionate criticità della circolare sono state eccepite con interrogazione a risposta in commissione n. 5-02215 pubblicata in data 24 febbraio 2014;
   alla predetta interrogazione è stato dato riscontro con atto pubblicato in data 22 aprile 2014 – nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive) della Camera dei deputati – che nel merito non ha in alcun modo soddisfatto il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo;
   sul punto, infatti, con la risposta acquisita in Commissione X si presume la legittimità della circolare dell'Agenzia dell'entrate, applicando meccanicamente la normativa in materia di accatastamento e determinazione della rendita catastale, senza effettuare un'interpretazione estensiva che tenga conto anche della normativa europea e nazionale che riconosce specifici benefici per la promozione dello sviluppo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, affinché tale fonti energetiche alternative diano un sempre maggiore contributo alla produzione di energia elettrica nel mercato italiano e comunitario;
   seppure si volesse ipotizzare che la normativa concernente l'accatastamento e la determinazione della rendita catastale debba essere applicata agli impianti fotovoltaici, così come affermato dall'Agenzia dell'entrate, la cui tesi continuerebbe a giudizio degli interpellati comunque ad essere carente e lacunosa, si sottolinea l'evidente necessità di immediati interventi normativi che aggiornino e conformino tale normativa, nel rispetto di quella prevista per incrementare gli investimenti virtuosi nel settore delle fonti rinnovabili;
   ed invero, anche nell'atto di risposta in Commissione X, per sostenere la tesi assunta dall'Agenzia delle entrate, ci si richiama ad una normativa ormai obsoleta che deve essere adeguata ai nuovi principi normativi sviluppatisi nel tempo come quelli relativi al settore delle energie alternative. In particolare, ci si riferisce al regio decreto-legge addirittura del 1939 che, nel determinare gli elementi che concorrono alla determinazione della rendita catastale, di certo non avrebbe potuto tenere conto delle specificità riconosciute dall'attuale normativa agli impianti alimentati da energie rinnovabili;
   pertanto, si ribadisce che quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate sull'accatastamento degli impianti fotovoltaici limita drasticamente e secondo gli interpellanti illegittimamente i benefici riconosciuti al settore, pregiudicando ingiustamente chi ha investito in tali impianti con finalità di risparmio energetico –:
   quali siano gli orientamenti del Governo in merito a quanto premesso e se sia intenzione dello stesso promuovere concretamente lo sviluppo di impianti di energia da fonti rinnovabili in conformità ai principi sanciti dalla normativa in materia;
   se sia intenzione del Governo porre in essere iniziative per rendere efficaci gli investimenti effettuati nel settore delle energie rinnovabili, adottando anche iniziative normative che aggiornino e adeguino la normativa in materia di accatastamento e determinazione della rendita catastale a quella prevista rispetto allo sviluppo ed alla promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, esentando dalla rivalutazione della rendita catastale i piccoli impianti con potenza inferiore ai 20,00 chilowatt picco – trattandosi generalmente di utenze domestiche o di piccole imprese installate con finalità di risparmio energetico e non di investimento – e, in particolare, gli impianti, della medesima taglia e delle medesime caratteristiche a quelle predette, che non beneficiano delle tariffe incentivanti ai sensi di tutte le edizioni del conto energia e che hanno optato per il regime di scambio sul posto.
(2-00551) «Rizzetto, Prodani, Crippa, Mucci».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

norma europea

energia rinnovabile

produzione d'energia