ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00529

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 223 del 06/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: MONCHIERO GIOVANNI
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 06/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROMANO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 06/05/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 06/05/2014
Stato iter:
08/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/05/2014
Resoconto MONCHIERO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 08/05/2014
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 08/05/2014
Resoconto MONCHIERO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/05/2014

SVOLTO IL 08/05/2014

CONCLUSO IL 08/05/2014

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00529
presentato da
MONCHIERO Giovanni
testo presentato
Martedì 6 maggio 2014
modificato
Giovedì 8 maggio 2014, seduta n. 225

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recepisce la direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché la direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro;
   lo schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 54) è stato trasmesso alla Camera dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96;
   la Commissione XII (Affari sociali) della Camera dei deputati è stata chiamata ad esprimere il parere di competenza al Governo sul sopra detto schema di decreto legislativo. In data 11 febbraio 2014 la Commissione XII (Affari sociali) ha dato parere favorevole con condizioni e osservazioni;
   nella medesima seduta dell'11 febbraio 2014, il Sottosegretario di Stato pro tempore, Paolo Fadda, intervenendo in Commissione XII (Affari sociali) della Camera dei deputati – in discussione in sede consultiva per i pareri al Governo – ha dichiarato di condividere il contenuto della proposta di parere presentata dal relatore, assicurando che il Governo ne avrebbe tenuto conto all'atto dell'emanazione del decreto legislativo;
   alcune delle condizioni e delle osservazioni contenute nel parere approvato dalla Commissione XII della Camera dei deputati non sono state recepite del decreto legislativo n. 38 del 2014, e in particolare:
    a) la condizione posta dalla lettera b) di sopprimere all'articolo 10, comma 3, il secondo e il terzo periodo, non è stata recepita nel decreto legislativo n. 38 del 2014;
    b) la condizione posta alla lettera c), ove si prevedeva che all'articolo 10, comma 8, dello schema di decreto di riferimento, venisse specificato che, nei casi in cui l'autorizzazione preventiva all'assistenza transfrontaliera fosse negata per i motivi di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d), cioè in ragione del fatto che l'assistenza sanitaria richiesta potesse essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia, l'asl competente individuasse e comunicasse al paziente la specifica struttura sanitaria in grado di erogare la prestazione entro il predetto termine con le garanzie di sicurezza e qualità della prestazione offerta, è stata recepita solo in parte, eliminando proprio il riferimento alle garanzie di sicurezza e qualità;
    c) non è stata recepita l'osservazione approvata nel parere e relativa alla lettera a) in cui, con riferimento all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, si chiedeva che il Governo valutasse l'opportunità di eliminare il riferimento ai «principi etici» cui si ispirerebbe la specifica normativa vigente nel nostro Paese;
    d) non è stata recepita la condizione di cui alla lettera d) che invitava il Governo a sopprimere il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 8 dello schema di decreto – che è stato invece mantenuto nel decreto legislativo n. 38 del 2014 – ove si prevede che misure limitative dell'accesso alle cure transfrontaliere potessero essere applicate ai cittadini di una o più regioni, o di singole regioni, o, addirittura, di singole aziende del Servizio sanitario nazionale, su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
    e) solo in parte è stata presa in considerazione l'osservazione relativa alla lettera e), vale a dire quella di valutare l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 18, che meglio tuteli il diritta di tutti i cittadini italiani di usufruire dei servizi assistenziali previsti dalle direttive e dallo schema di decreto legislativo, nel rispetto del generale principio di uguaglianza;
   in tutti questi casi le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 38 del 2014 sono volte a limitare gli spazi di libero accesso alla medicina transfrontaliera riconosciuti ai cittadini dell'Unione europea dalla direttiva di cui si dà attuazione –:
   quali siano le ragioni del mancato recepimento, nell'attuazione della direttiva n. 2011/24/UE, delle condizioni e delle osservazioni elencate in premessa contenute nel parere approvato dalla Commissione XII (Affari sociali) della Camera dei deputati, in merito alle quali il Sottosegretario di Stato pro tempore Fadda aveva, in Commissione, espresso parere favorevole.
(2-00529) «Monchiero, Andrea Romano».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

direttiva comunitaria

servizio sanitario

assistenza sociale

diritti del malato

cittadino della Comunita'