ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00513

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 216 del 22/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: MARZANA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
BATTELLI SERGIO MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
DI MAIO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
IANNUZZI CRISTIAN MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22/04/2014
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22/04/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 23/04/2014
Stato iter:
08/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/05/2014
Resoconto MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 08/05/2014
Resoconto REGGI ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 08/05/2014
Resoconto MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/05/2014

SVOLTO IL 08/05/2014

CONCLUSO IL 08/05/2014

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00513
presentato da
MARZANA Maria
testo presentato
Martedì 22 aprile 2014
modificato
Giovedì 8 maggio 2014, seduta n. 225

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   oramai da diversi anni scolastici tante famiglie di ragazzi disabili hanno adito gli organi di giustizia amministrativa per il riconoscimento del diritto dei loro figli ad essere assistiti a scuola da un insegnante di sostegno per un adeguato numero di ore;
   tali ricorsi sono stati tutti accolti dai giudici amministrativi, i quali hanno confermato come l'amministrazione scolastica continui da anni ad agire in modo colposo in materia di insegnanti di sostegno, a tal riguardo si legga la sentenza n. 381 del 2013 del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Palermo, che ha rilevato come «malgrado l'esistenza di numerosissimi precedenti giurisprudenziali sfavorevoli al Ministero e all'ufficio scolastico, questi ultimi continuano, anno dopo anno scolastico, a reiterare provvedimenti all'evidenza non conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili»;
   inizialmente, le segreterie dei tribunali amministrativi non richiedevano per il deposito di tali ricorsi alcun contributo unificato, ritenendo che gli stessi fossero esenti dal pagamento di tale contributo, poiché concernente i minori e la tutela della prole, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del testo unico n. 115 del 2002;
   successivamente, in ottemperanza alla circolare 18 ottobre 2011 «Istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo», il Segretariato generale della giustizia amministrativa ha invitato la segreteria dei tribunali amministrativi regionali a pretendere, nel caso di proposizione di tali ricorsi, un contributo unificato di ben 650 euro;
   in particolare, in questa circolare al punto E.9 «Ricorsi proposti dai genitori di alunni diversamente abili per ottenere un insegnante di sostegno» si legge che il contributo unificato non può essere eliminato poiché riguarda i soli rapporti concernenti situazioni giuridiche soggettive che hanno origine e si esauriscono nell'ambito della famiglia e del rapporto relazionale potestà genitoriale-figli, azionabili dinanzi al giudice ordinario, restringendo indebitamente a parere degli interpellanti l'ambito di applicazione della norma che il legislatore ha espresso, che invece è da intendersi in modo volutamente ampio;
   quindi si impone il pagamento del contributo unificato per controversie relative al sostegno scolastico, che, invece, sono esenti ai sensi di legge;
   non a caso, l'articolo 17, comma 8-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 («Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ha esteso il regime di esenzione dal pagamento del contributo unificato ai ricorsi diretti ad ottenere l'assegnazione di insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   nel contempo, per garantire l'esenzione anche per i ricorsi già depositati riferibili agli anni 2011/12/13, la Camera dei deputati, nella seduta del 31 ottobre 2013, in sede di conversione del sopra indicato decreto-legge, ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno che impegnava il Governo a garantire la retroattività della sopra detta novella legislativa;
   pertanto, in data 14 novembre 2014, il Segretariato generale della giustizia amministrativa ha invitato le segreterie dei tribunali amministrativi a sospendere le procedure di recupero del contributo unificato relativo ai ricorsi in materia di insegnanti di sostegno, depositati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 17, comma 8-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, al fine di un approfondimento riguardante, appunto, la possibilità di applicare retroattivamente la norma summenzionata;
   nell'ambito di tale approfondimento, il Segretariato generale della giustizia amministrativa ha posto apposito quesito al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri che, in risposta a tale quesito, con nota del 6 febbraio 2014, ha ritenuto che «(...) la norma sopravvenuta è applicabile esclusivamente ai ricorsi depositati successivamente all'entrata in vigore della legge (...)»;
   quindi, il Segretariato generale della giustizia amministrativa, in data 21 marzo 2014, invitava le segreterie dei tribunali amministrativi a riattivare tutte le procedure di recupero del contributo unificato relativi ai ricorsi in materia di insegnanti di sostegno, depositati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 17, comma 8-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104;
   certamente la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo, così come recita l'articolo 11 delle «preleggi», stabilendo un tipico principio generale, che però, essendo posto da una legge ordinaria, come nel caso in argomento, può essere derogato da una legge successiva, la quale si auto-attribuisce un effetto anche per il passato poiché sono numerose le disposizioni in materia tributaria che «in deroga all'articolo 3 della legge n. 212 del 2000» attribuiscono a se medesime efficacia retroattiva;
   pertanto il legislatore, trattandosi di una materia diversa da quella penale, sia pur entro i limiti della ragionevolezza, può derogare a tali principi;
   un costo di ben 650 euro per il contributo unificato è una cifra davvero consistente, specie per le famiglie di ragazzi disabili, che già vivono situazioni di particolare difficoltà economico-sociale legate alla disabilità;
   a rendere paradossale tale situazione si aggiunge il fatto che le somme richieste si riferiscono a giudizi conclusisi con sentenze passate in giudicato che hanno visto la soccombenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è obbligato al pagamento del contributo unificato, delle somme dovute a titolo di spese di giudizio e al risarcimento del danno;
   quindi, l'esoso importo del contributo unificato preteso dalle segreterie dei tribunali amministrativi non determina nessuna effettiva maggiore entrata per l'erario, considerato che tali ricorsi si concludono, nella totalità dei casi, con la soccombenza dell'amministrazione scolastica, sicché tale circolare realizza, di fatto, l'unico risultato di scoraggiare il ricorso alla tutela giurisdizionale per vedere riconosciuto un sacrosanto diritto fondamentale dei propri figli disabili –:
   quali iniziative normative il Governo intenda assumere al fine di garantire la retroattività della novella legislativa citata, tenendo conto dell'indirizzo contenuto nell'ordine del giorno ricordato in premessa;
   quali iniziative il Presidente del Consiglio dei ministri intenda intraprendere per garantire la retroattività dell'articolo 17, comma 8-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, in materia di esenzione dal pagamento del contributo unificato per i ricorsi diretti ad ottenere l'assegnazione di insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili;
   quali iniziative il Ministro interpellato intenda intraprendere per garantire agli alunni disabili l'assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno al fine di evitare i numerosi ricorsi a cui ad ogni inizio di anno scolastico le famiglie devono adire per veder garantito il riconoscimento del diritto dei loro figli.
(2-00513) «Marzana, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Vacca, Simone Valente, Battelli, Agostinelli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Businarolo, Carinelli, Colletti, Colonnese, De Lorenzis, Dell'Orco, Luigi Di Maio, Ferraresi, Fico, Gagnarli, Gallinella, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lupo, Nesci, Parentela, Di Vita, Dall'Osso, Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Lorefice, Mantero, Grillo».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

famiglia

insegnante

disabile

amministrazione scolastica