ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00455

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 190 del 14/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: GARAVINI LAURA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GELLI FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
NACCARATO ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
FERRARI ALAN PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
CRIMI' FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
TULLO MARIO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
BERLINGHIERI MARINA PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
D'ARIENZO VINCENZO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
D'OTTAVIO UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
PINI GIUDITTA PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
PORTA FABIO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
PICCOLO SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
PATRIARCA EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
GIULIETTI GIAMPIERO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
ROSTAN MICHELA PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
BOLOGNESI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
VALIANTE SIMONE PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
PASTORINO LUCA PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
FARINA GIANNI PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
IMPEGNO LEONARDO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
MAGORNO ERNESTO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
MARTINO PIERDOMENICO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
FEDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
BATTAGLIA DEMETRIO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
FOSSATI FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
BRUNO BOSSIO VINCENZA PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
LA MARCA FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
LOSACCO ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2014
ARGENTIN ILEANA PARTITO DEMOCRATICO 14/03/2014
BIANCHI STELLA PARTITO DEMOCRATICO 14/03/2014
COCCIA LAURA PARTITO DEMOCRATICO 14/03/2014
COLANINNO MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 14/03/2014
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 14/03/2014
EPIFANI ETTORE GUGLIELMO PARTITO DEMOCRATICO 14/03/2014
GINEFRA DARIO PARTITO DEMOCRATICO 14/03/2014
GIORGIS ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 14/03/2014
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 14/03/2014
MARANTELLI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 14/03/2014
MELONI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 14/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/03/2014
Stato iter:
28/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/03/2014
Resoconto GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 28/03/2014
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 28/03/2014
Resoconto GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/03/2014

SVOLTO IL 28/03/2014

CONCLUSO IL 28/03/2014

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00455
presentato da
GARAVINI Laura
testo presentato
Venerdì 14 marzo 2014
modificato
Venerdì 28 marzo 2014, seduta n. 200

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e ulteriormente modificato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, prevede l'obbligo per gli intermediari finanziari italiani (e dunque per le banche) di applicare una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20 per cento sui redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria all'estero;
   lo stesso decreto-legge, a seguito delle modificazioni introdotte dall'articolo 9 della legge europea 2013 (legge n. 97 del 2013), prevede che gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, siano soggetti a tassazione preventiva, a meno che il contribuente specifichi, in sede di dichiarazione dei redditi, che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o che determinate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento dell'espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte;
   il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, a seguito delle modificazioni di cui alla legge n. 97 del 2013, prevede l'obbligo per gli intermediari finanziari di trasmettere all'Agenzia delle entrate, con modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore della stessa Agenzia, i dati relativi ai trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni, equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   la circolare dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2013 (protocollo 2013/151663), emanata in sede attuativa del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, come modificato dall'articolo 9 della legge n. 97 del 2013 (legge europea 2013), disponeva che, a partire dal 1o febbraio 2014, per gli intermediari residenti, indipendentemente da un incarico alla riscossione, qualsiasi trasferimento di denaro proveniente dall'estero ed effettuato con bonifico estero, fosse soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto d'imposta del 20 per cento in modo automatico, dagli intermediari finanziari e per conto dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate presumeva, in tal modo, che tutti i flussi dall'estero concorressero a formare il reddito complessivo del residente in Italia, fatta salva la previsione secondo cui il contribuente potesse attestare, mediante un'autocertificazione, che i trasferimenti dall'estero non costituissero redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti dall'estero o da attività estere di natura finanziaria. Tale dichiarazione, sempre secondo le linee indicate da tale circolare, poteva essere resa in via preventiva e riguardare la generalità dei flussi, accreditati presso il medesimo intermediario, salva specifica indicazione da parte del contribuente. Anche in caso di autocertificazione la banca avrebbe avuto il dovere di segnalare l'operazione e il beneficiario all'Agenzia delle entrate. Tuttavia, non risultava chiaro dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate né la valenza temporale dell'autocertificazione (se occorresse un rinnovo ogni anno in relazione al periodo di imposta), né veniva stabilito uno standard comune per l'autocertificazione;
   la scelta dell'Agenzia delle entrate di implementare le nuove disposizioni di legge sul monitoraggio fiscale e sulla tassazione del 20 per cento (relativa agli investimenti esteri e alle attività di natura finanziaria concorrenti a formare il reddito complessivo del residente in Italia), mediante un'interpretazione estensiva del prelievo alla fonte di tutti i bonifici esteri e in modo automatico, da parte degli intermediari finanziari, ha destato all'interno dell'opinione pubblica un comprensibile allarme. Tali modalità attuative comporterebbero uno sproporzionato carico di incombenze burocratiche a carico dei comuni cittadini, soggetti ad adempimenti dai profili vessatori, essendo affidato loro un ingiustificato onere della prova circa la natura delle somme percepite al fine di escluderne l'eventuale conteggio presunto e anticipato nel proprio reddito imponibile;
   il numero dei beneficiari è cospicuo e rilevante, in quanto moltissimi cittadini italiani ricevono annualmente trasferimenti di denaro dall'estero, anche di modesta entità o di natura occasionale, senza che questi costituiscano redditi derivanti da investimenti esteri e da attività di natura finanziaria all'estero;
   l'onere della prova circa l'inclusione o l'esclusione di tali somme ai fini della dichiarazione dei redditi dovrebbe incombere all'Agenzia delle entrate, posta nelle condizioni di svolgere un più esteso monitoraggio, controllo e tracciabilità dei flussi, anche grazie all'introduzione di una più stringente normativa introdotta in materia dalle recenti modifiche legislative;
   la ratio della nuova disciplina sul cosiddetto monitoraggio fiscale, introdotta dalla legge europea 2013, non sembra essere pienamente rispondente alle modalità sopra segnalate e contenute nella circolare dell'Agenzia delle entrate, in quanto le disposizioni contenute nella recente legge europea assolvono esclusivamente a una funzione informativa, al fine di combattere pratiche elusive ed evasive nei flussi transfrontalieri, non avendo finalità di calcolo del reddito imponibile né di liquidazione delle imposte;
   è utile segnalare gli scopi della nuova disciplina introdotta dall'articolo 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013) sul cosiddetto monitoraggio fiscale, volta innanzitutto ad adeguare la disciplina italiana a quella europea anche sotto il profilo delle sanzioni e a rendere la normativa nazionale più proporzionale agli obiettivi perseguiti dallo Stato (come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 1711/11/Taxu con cui si contestava all'Italia l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi dei trasferimenti da o verso l'estero effettuati senza il ricorso a intermediari abilitati e soprattutto per la contestata non proporzionalità delle sanzioni); si rilevano, inoltre, la necessità: di ampliare l'ambito applicativo della normativa sul monitoraggio a fini fiscali dei flussi transfrontalieri, atti a ricomprendere anche altri operatori come i cosiddetti money transfer (che con la precedente versione della legge n. 167 del 1990 sfuggivano a tali adempimenti); di semplificare e ridurre gli adempimenti, introducendo modifiche alla struttura del quadro RW e alle relative regole di compilazione del modello unico per rendere rilevanti ai fini del monitoraggio le sole attività finanziarie e gli investimenti esteri; di introdurre obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari e di altri soggetti esercenti attività finanziaria per quanto attiene movimentazione di conti da e verso l'estero, investimenti all'estero, svolgimento di attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia; infine, si rilevava la necessità di estendere gli obblighi di dichiarazione anche ai «titolari effettivi» degli investimenti esteri, pur non risultandone possessori, consentendo, altresì, all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di richiedere agli intermediari dati e notizie relative ad operazioni finanziarie, allineando il monitoraggio fiscale all'antiriciclaggio, per meglio contrastare le frodi comunitarie;
   ferma restando l'esigenza di pervenire a un migliore monitoraggio dei flussi di denaro transfrontalieri e a un più efficace contrasto di fenomeni di evasione ed elusione, è necessario, tuttavia, mantenere distinte le modalità di controllo e tracciabilità dei flussi di denaro sopra una certa soglia e che rilevano ai fini dell'antiriciclaggio, dal trasferimento di somme di modesta entità o di natura occasionali pur se di natura finanziaria. La movimentazione estera di natura finanziaria da parte di singoli o di società, come prevede la disciplina vigente, è già soggetta all'applicazione di ritenute d'ingresso alla fonte, qualora nel trasferimento del reddito dall'estero in Italia sia comunque coinvolto un intermediario finanziario italiano (banca, società di intermediazione mobiliare, società fiduciaria ed altri). Pertanto, pur volendo mantenere un obbligo di segnalazione da parte dell'intermediario finanziario all'Agenzia delle entrate circa altri movimenti su bonifici esteri, occorre evitare di introdurre misure vessatorie nei confronti di cittadini e contribuenti, quali quella di indiscriminato prelievo automatico su ogni tipo di movimentazione dall'estero, superando la previsione che affida ai beneficiari delle somme l'incombenza dell'onere della prova, onere che dovrebbe invece rimanere in capo all'Agenzia delle entrate;
   la Commissione europea e il responsabile europeo per la fiscalità, in seguito a due interrogazioni presentate da europarlamentari italiani al Parlamento europeo, saranno chiamati a valutare se le misure attuative contenute nella circolare dell'Agenzia delle entrate siano «proporzionate» e se poggino su giustificazioni non lesive di alcuni principi fondanti il diritto europeo, quali la non disparità di trattamento fra cittadini italiani e cittadini di altri Paesi membri, la libera circolazione di merci e di capitali nello spazio dell'Unione europea, comprendente anche il divieto di restrizioni dei pagamenti tra gli Stati membri;
   l'Agenzia delle entrate, su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha disposto la sospensione della misura del prelievo automatico sui bonifici esteri fino al 1o luglio 2014, anche in considerazione dell'evoluzione del contesto internazionale incidente in materia –:
   se non intenda il Governo intervenire con urgenza – in considerazione della decisione di sospendere fino al 1o luglio le previsioni contenute nella citata circolare dell'Agenzia delle entrate – affinché sia definitivamente scongiurata qualsiasi interpretazione estensiva dell'articolo 9 della legge europea 2013, circa il prelievo automatico della tassazione del 20 per cento a titolo di acconto di imposta su tutti i trasferimenti dall'estero, provvedendo all'esclusione della ritenuta alla fonte dei flussi esteri non suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, al fine di superare le incombenze sostanzialmente vessatorie a carico dei contribuenti, come la previsione dell'onere della prova a loro carico mediante autocertificazione, e di scongiurare eventuali contenziosi con l'erario e potenziali aperture di procedure d'infrazione in sede europea.
(2-00455) «Garavini, Gelli, Naccarato, Luciano Agostini, Ferrari, Crimì, Tullo, Berlinghieri, Arlotti, Carnevali, D'Arienzo, D'Ottavio, Rubinato, Giuditta Pini, Porta, Salvatore Piccolo, Patriarca, Giulietti, Rostan, Bolognesi, Valiante, Pastorino, Gianni Farina, Impegno, Magorno, Pierdomenico Martino, Fedi, Battaglia, Fossati, Bruno Bossio, La Marca, Losacco, Argentin, Mariastella Bianchi, Coccia, Colaninno, Damiano, Epifani, Ginefra, Giorgis, Gnecchi, Marantelli, Marco Meloni».

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE ENTRATE, DECRETO LEGGE 1990 0167

EUROVOC :

interpretazione del diritto

riciclaggio di denaro

trasferimento di capitali

reddito imponibile

investimento