ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00434

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 182 del 04/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: BRUNETTA RENATO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 04/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 04/03/2014
Stato iter:
07/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/03/2014
Resoconto BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 07/03/2014
Resoconto AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 07/03/2014
Resoconto BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/03/2014

SVOLTO IL 07/03/2014

CONCLUSO IL 07/03/2014

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00434
presentato da
BRUNETTA Renato
testo presentato
Martedì 4 marzo 2014
modificato
Venerdì 7 marzo 2014, seduta n. 185

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   con l'interpellanza urgente n. 2-00353, presentata dall'interpellante l'8 gennaio 2014, è stata messa in evidenza la necessità dell'attuazione della norma di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, 30 ottobre 2013, n. 255);
   la suddetta disposizione ha integralmente sostituito, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nella precedente formulazione, prevedeva che gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
   l'intervento operato dal decreto-legge n. 101 del 2013 integra in primo luogo l'ambito soggettivo di riferimento del suddetto articolo 60, estendendo la platea dei soggetti tenuti al rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto anche alle società non quotate, partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, e dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
   detto intervento opera, inoltre, sul contenuto informativo dell'obbligo stesso, in particolare per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, andando a specificare che il costo annuo del personale comunque utilizzato ed oggetto della comunicazione deve ritenersi riferito ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo;
   in virtù di tale disposizione, pertanto, anche la Rai, in quanto società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e al Ministero dell'economia e delle finanze il costo annuo del personale comunque utilizzato, con riferimento ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, in conformità a specifiche procedure definite d'intesa con i predetti dicasteri;
   in risposta all'interpellanza presentata, nel corso della seduta dell'assemblea della Camera dei deputati di venerdì 10 gennaio 2014, il senatore Giovanni Legnini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri pro tempore, in relazione alla concreta attuazione della disposizione di cui al citato articolo 2, comma 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, ha fatto presente che «il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha già predisposto una prima bozza di documento di lavoro per la definizione delle procedure di acquisizione dei dati utili a soddisfare le necessità informative previste dalla norma che, peraltro, riguarda una pluralità di soggetti»;
   il Sottosegretario di Stato pro tempore Legnini ha poi dichiarato che, «sulla base di tale bozza di documenti nella giornata del 9 gennaio 2014, è stata svolta la prima riunione di coordinamento tra rappresentanti del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio con il quale è stato avviato il percorso attuativo della norma per verificare le modalità di rilevazione più idonee all'interno del suddetto sistema conoscitivo che, comunque, con riferimento alla Rai, in ordine alla quale la norma prescrive l'acquisizione di informazioni di maggior dettaglio (ovvero il costo annuo dei singoli rapporti di lavoro), richiederà una specifica modalità di trattazione»;
   in conclusione, il Sottosegretario di Stato pro tempore Legnini ha precisato che «la disciplina normativa che è stata puntualmente richiamata sarà attuata, come è doveroso fare, entro i tempi tecnici strettamente necessari e con le procedure che sono state richiamate»;
   l'interpellante, il 4 febbraio 2014, ha depositato un'ulteriore interpellanza, n. 2-00400, relativa ai «tempi e modalità di attuazione della normativa in tema di trasparenza della RAI, con particolare riferimento alla comunicazione del costo annuo del personale utilizzato», con la quale sono stati chiesti aggiornamenti circa il percorso attuativo della medesima disposizione di cui al sopra citato decreto-legge n. 101 del 2013;
   in risposta all'interpellanza presentata, nel corso della seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati di venerdì 7 febbraio 2014, Luigi Casero, Viceministro dell'economia e delle finanze pro tempore, ha rappresentato «l'impegno del Governo ad una rapida attuazione della nuova normativa», facendo altresì presente «che il Ministero dell'economia e delle finanze, congiuntamente al Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, ha provveduto a richiedere alla Rai la trasmissione dei dati previsti nei tempi più brevi consentiti, e comunque non oltre il 31 marzo 2014»;
   il Viceministro pro tempore Casero ha poi dichiarato che «considerato il vasto universo di riferimento, essendo i soli dipendenti dell'azienda circa 12 mila, si è convenuto con il Dipartimento della funzione pubblica di raccogliere informazioni con differente livello di dettaglio a seconda della tipologia del personale»;
   il Viceministro dell'economia e delle finanze pro tempore ha, inoltre, affermato che «per poter rispondere in modo dettagliato alla richiesta e permettere la pubblicazione di questi dati, il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto comunque opportuno richiedere ed acquisire l'avviso dell'Autorità garante della privacy e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato su alcuni aspetti interpretativi della norma»;
   è appena il caso di sottolineare che sia il Garante per la protezione dei dati personali che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno già espresso nel 2010 un parere, in tema di total disclosure, per i profili di competenza;
   il Garante per la protezione dei dati personali, fin dal parere del 30 giugno 2010, reso proprio alla Rai in ordine alla divulgazione dei dati relativi ai compensi erogati dalla medesima società, ha rammentato che «la normativa di protezione dei dati personali non può ritenersi ostativa alla pubblicazione, da parte della RAI, dei compensi erogati, sempre che risultino essere osservati i principi stabiliti dall'articolo 11 del codice e purché venga osservata la specifica modalità di divulgazione attraverso il sito web»;
   sullo stesso tema, anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è già pronunciata, per competenza, il 7 luglio 2010, trasmettendo, al Ministero dello sviluppo economico e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, una propria segnalazione in merito; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sottolineato le implicazioni di carattere concorrenziale, riconoscendo tuttavia l'esigenza di accountability del servizio pubblico radiotelevisivo e l'importanza di assicurare la trasparenza dei costi connessi alla gestione dei servizi pubblici, il cui finanziamento è a carico dei cittadini;
   il 5 settembre 2013 è stato inaugurato, con conferenza stampa dell'interpellante, il sito internet www.raiwatch.it che, sin dal principio, ha dichiarato l'intento di monitorare, nella sua completezza, l'attività svolta dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, pubblicando altresì gli atti di sindacato ispettivo e più in generale tutti i quesiti posti alla Rai, dai parlamentari componenti della Commissione stessa e le relative risposte fatte pervenire dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
   il 15 gennaio 2014, il tribunale di Bologna, accogliendo un ricorso urgente (ex articolo 700 del codice di procedura civile) presentato dalla Rai, ha disposto l'oscuramento del suddetto sito web; l'ordinanza del tribunale di Bologna ha infatti inibito a Wicom srl, provider del sito, l'uso del nome a dominio raiwatch.it, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo e, in particolare attraverso internet e i social network, disponendo il trasferimento provvisorio del nome a dominio raiwatch.it a favore di Rai;
   si ritiene utile rappresentare che è tuttora attivo sul web un sito internet analogo, per finalità e contenuti a quello oscurato sulla base del ricorso della Rai, caratterizzato anch'esso dalla dicitura «Rai» nel proprio dominio: www.cambiamolarai.it riconducibile al senatore Maurizio Rossi; non si comprende, pertanto, in base a quali criteri e politiche aziendali, Rai abbia avanzato ricorso soltanto contro raiwatch.it; a tal riguardo, sembra configurarsi, a parere dell'interpellante, una vera e propria azione di intimidazione da parte della Rai nei confronti del sottoscritto interpellante, al quale si riconduce l'attività del sito oscurato raiwatch.it;
   la Rai, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, continua a non ottemperare agli obblighi di legge sulla trasparenza, come stabilito, solo da ultimo, dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui la Rai è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e al Ministero dell'economia e delle finanze il costo annuo del personale comunque utilizzato, con riferimento ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, in conformità a specifiche procedure definite d'intesa con i predetti dicasteri;
   infatti, tali obblighi di pubblicità e di trasparenza si desumono da una corposa normativa a cui va aggiunta la previsione, contenuta nel contratto di servizio 2010-2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, 27 giugno 2011, n. 147, siglato tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai e tuttora in vigore in prorogatio al cui articolo 7, comma 27, si prevede che «La Rai pubblica sul proprio sito web gli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e dai collaboratori nonché informazioni, anche tramite il mezzo televisivo, eventualmente con rinvio al medesimo sito web nei titoli di coda, e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico»;
   la medesima società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo si è resa protagonista recentemente di un ulteriore spiacevole episodio che ha visto coinvolto il giornalista Sigfrido Ranucci, inviato di Report, trasmissione condotta dalla giornalista Milena Gabanelli in onda su Rai Tre;
   nei confronti del giornalista è stata annunciata, il 22 febbraio 2014, da parte del sindaco di Verona, Flavio Tosi, una denuncia per diffamazione a mezzo stampa, accompagnata da una registrazione audio-video e dalle relative trascrizioni, dalle quali si evincerebbe il tentativo perseguito dal giornalista di Report di costruire una puntata della trasmissione ad hoc, con la finalità di dimostrare ipotetiche connessioni tra il sindaco di Verona e ambienti della criminalità organizzata, tutto ciò con chiari intenti diffamatori;
   il filmato audio-video è stato realizzato da Sergio Borsato, ex militante leghista, contattato dal giornalista Ranucci, presumendo che fosse in possesso di documenti compromettenti riguardanti Flavio Tosi; il giornalista, citando fantomatiche indagini della magistratura in corso, ha fatto altresì riferimento alla possibilità che venisse corrisposto un compenso all'ex militante leghista, anche attraverso risorse provenienti, in qualche misura, dalla Rai;
   l'inviato di Report, che si ricorda essere trasmissione del servizio pubblico radiotelevisivo ha, in tal modo, posto in essere una condotta gravissima, ad avviso dell'interpellante, in totale spregio di qualsiasi norma deontologica propria della professione del giornalista, finalizzata piuttosto a costruire artatamente una tesi completamente falsa e denigratoria, tesa a danneggiare il sindaco di Verona Flavio Tosi a livello personale, oltre che politico, anche attraverso l'offerta di denaro pubblico;
   la Corte di cassazione, con sentenza n. 16236 del 2010, ha precisato che, quando si tratta del cosiddetto «giornalismo di inchiesta» – il quale provvede ad attingere direttamente l'informazione – gli obblighi del giornalista, connessi al generale limite della verità oggettiva della notizia pubblicata, si sostanziano nel rispetto dei principi etici e deontologici dell'attività professionale, quali risultano dalla relativa legge (articolo 2 della citata legge n. 69 del 1963) e dalla Carta dei doveri del giornalista, ai quali si aggiunge il rispetto della riservatezza, secondo quanto stabilito dalle regole deontologiche in tema di trattamento dei dati personali; restano, comunque, validi i limiti generali costituiti dall'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e la correttezza formale dell'esposizione –:
   se il Governo sia a conoscenza di tutte le circostanze esposte in premessa e se non ritenga lesivi del principio di trasparenza e della libertà di informazione, nonché della vocazione istituzionale a servire l'interesse pubblico da parte dell'azienda, come sanciti anche dal contratto di servizio:
    a) le iniziative della governance della Rai (espressione anche dell'azionista pubblico) volte, ad avviso dell'interpellante, al boicottaggio, fino ad ottenere l'oscuramento del sito internet citato in premessa, di tutte le iniziative costituzionalmente protette volte a diffondere conoscenze sulla situazione e le policy dell'azienda radiotelevisiva;
    b) la mancata attuazione delle norme relative agli obblighi di pubblicazione dei dati stabiliti per la società Rai spa;
   se il Governo non ritenga opportuno assumere tutte le iniziative urgenti di propria competenza, al fine di rendere esecutivi, a norma di legge, gli obblighi di trasparenza in capo alla Rai, per dare completo avvio alla pubblicazione dei singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo;
   se il Governo intenda assumere specifiche iniziative normative per disciplinare in maniera più puntuale e rigorosa l'attività giornalistica, in particolare quella relativa al giornalismo d'inchiesta, anche attraverso la previsione di opportune sanzioni disciplinari, per evitare il ripetersi di episodi gravi come quello esposto in premessa.
(2-00434) «Brunetta».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

servizio pubblico

professioni del settore delle comunicazioni

contratto di prestazione di servizi

deontologia professionale

delitto contro la persona

legislazione antitrust