ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00432

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 182 del 04/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 04/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PISICCHIO PINO MISTO-CENTRO DEMOCRATICO 04/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 04/03/2014
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 04/03/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI delegato in data 05/03/2014
Stato iter:
07/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/03/2014
Resoconto PILI MAURO MISTO
 
RISPOSTA GOVERNO 07/03/2014
Resoconto BELLANOVA TERESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 07/03/2014
Resoconto PILI MAURO MISTO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/03/2014

SVOLTO IL 07/03/2014

CONCLUSO IL 07/03/2014

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00432
presentato da
PILI Mauro
testo presentato
Martedì 4 marzo 2014
modificato
Venerdì 7 marzo 2014, seduta n. 185

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali, per sapere – premesso che:
   in questi anni la Sardegna e i sardi hanno pagato, e continuano a pagare, un prezzo altissimo per le gravissime e reiterate discriminazioni democratiche, economiche, infrastrutturali e sociali che lo Stato e l'Europa hanno esercitato contro la più isolata regione insulare dell'Unione europea;
   sia lo Stato che l'Europa hanno sistematicamente ignorato la condizione insulare della Sardegna e hanno a giudizio degli interpellanti ripetutamente danneggiato con provvedimenti gravemente discriminatori la rappresentanza democratica, l'economia e la società sarda;
   il 25 maggio 2014, si svolgeranno le elezioni europee;
   si tratta di un'occasione unica e irripetibile per far sentire forte e chiara la voce della Sardegna e dei sardi;
   la discriminazione più rilevante sul piano democratico è, infatti, quella dell'esclusione della Sardegna dal Parlamento europeo, considerato che l'accorpamento con la Sicilia ne preclude per il rapporto elettorale qualsiasi possibilità di accesso;
   si tratta di una discriminazione grave sul piano democratico, insostenibile su quello sostanziale, considerato che l'Europa, in concorso con lo Stato, ha messo in atto provvedimenti che a giudizio degli interpellanti ledono l'appartenenza stessa della Sardegna al contesto europeo;
   si tratta di quella che agli interpellanti appare una palese discriminazione democratica;
   l'attuale legge elettorale europea distorce e nega in modo ineludibile l'uguaglianza e la libertà del diritto di voto dei cittadini sardi e provoca una palese distorsione della loro rappresentanza come cittadini dell'Unione europea, accertata proprio in forza delle precedenti elezioni europee;
   si tratta di norme che appaiono palesemente non conformi ai principi e alle norme costituzionali che traggono principalmente origine dalle modifiche introdotte con la legge n. 10 del 2009, nella disciplina previgente sull'elezione del Parlamento europeo, nonché dalle modifiche legislative nazionali e comunitarie entrate in vigore successivamente all'adozione della legge n. 18 del 1979, che evidenziano, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'incompatibilità della normativa attuale in materia, con quelle costituzionali e comunitarie anche in relazione alle norme speciali e derogatorie previste per alcune minoranze linguistiche;
   tale lesione dei principi fondamentali della rappresentanza democratica costituisce un vulnus di rilevanza tale da minare alla radice la stessa appartenenza della Sardegna all'Unione europea, essendo il popolo sardo privato del più elementare diritto di rappresentanza diretta;
   il principio di uguaglianza alla base della stessa Unione europea viene, dunque, violato e ignorato nel caso della regione insulare della Sardegna che, proprio per le sue peculiarità insulari e culturali – linguistiche, avrebbe avuto diritto al riconoscimento della propria specialità sia sul piano della rappresentanza democratica che economica e sociale. La legge sull'elezione della delegazione italiana al Parlamento europeo n. 18 del 1979 è stata modificata con la legge n. 10 del 2009, mediante l'introduzione di norme che, secondo gli interpellanti in contrasto con la Costituzione e i Trattati sul funzionamento dell'Unione europea e dell'Unione europea, limitano gravemente il diritto di voto dei cittadini residenti in Sardegna, che invece dovrebbe essere garantito sia costituzionalmente che dalle norme sovranazionali;
   la mancanza di un potere-diritto di rappresentanza nel Parlamento europeo costituisce elemento che determina, di fatto, l'esclusione della Sardegna dallo stesso contesto dell'Unione europea determinando, di fatto, quella che agli interpellanti appare una condizione statutale indipendente;
   si rende indispensabile porre al Governo la seguente condizione;
   si rende indispensabile un'immediata e urgente modifica del contesto normativo che consenta alla regione Sardegna, prima delle elezioni europee del 25 maggio 2014, un'adeguata rappresentanza nel contesto del futuro Parlamento europeo. Tale condizione risulta inderogabile e non negoziabile proprio perché si intende altrimenti promuovere un'azione tesa a favorire un'astensione collettiva del popolo sardo dalle prossime elezioni europee, con l'avvio di procedure tese a riconoscere la condizione statutale di fatto indipendente della Sardegna dal contesto europeo;
   si configura una palese discriminazione economica nei confronti della Sardegna;
   tutti i provvedimenti economici e sociali adottati dall'Unione europea con il concorso dello Stato italiano che hanno riguardato e riguardano la Sardegna ignorano reiteratamente e in modo grave la condizione insulare della regione;
   tutti i parametri econometrici di riparto di risorse e definizione di politiche comunitarie hanno deliberatamente escluso la misurazione e la compensazione del divario insulare;
   tale atteggiamento, oltre che discriminatorio, risulta minare alle fondamenta il principio di uguaglianza tra cittadini appartenenti all'Unione europea;
   si tratta di un reiterato comportamento che si è manifestato sin dal 2004, quando in fase di valutazione dei parametri di coesione si è forzatamente ritenuto di dover valutare solo ed esclusivamente il parametro artificiosamente determinato del prodotto interno lordo medio europeo che ha ignorato la condizione insulare e il rapporto all'interno di quello stesso prodotto interno lordo di fatturati che, come nel caso della Saras, risultavano del tutto estranei al contesto sardo. Quell'atto, teso ad escludere la valutazione sia della condizione insulare che del parametro occupazionale, ha in modo lesivo e grave collocato la Sardegna fuori da un contesto di «obiettivo uno», accorpando l'isola a contesti del tutto diversi sul piano delle condizioni infrastrutturali; economiche, sociali e di contesto geografico;
   tale atteggiamento supportato da atti conseguenti ha provocato danni economici e sociali di rilevante entità, a partire da un taglio netto di risorse economiche con ricadute sociali ed occupazionali senza precedenti;
   lo stesso riparto di risorse per la prossima programmazione europea 2013-2020 esclude qualsiasi tipo di compensazione insulare e conferma la discriminazione economica che colloca la Sardegna di fatto fuori dal contesto del riequilibrio e della coesione europea;
   si ritiene necessario sottoporre tale condizione al Governo nazionale;
   la Commissione europea, con lo Stato italiano, deve introdurre con effetto immediato nella programmazione 2013-2020 parametri di misurazione e compensazione economica, infrastrutturale e fiscale del divario insulare al fine di inserire la Sardegna a pieno titolo e a pari condizioni nel piano di coesione europea. Tale condizione, inderogabile e non negoziabile, deve verificarsi sin dal prossimo provvedimento economico al vaglio del Parlamento e deve essere ratificata prima delle elezioni europee da parte della stessa Commissione europea;
   si configura in modo evidente una discriminazione infrastrutturale verso la Sardegna;
   il Governo con reiterati provvedimenti di natura economica ha adottato un piano infrastrutturale nazionale che prevede l'esclusione della Sardegna da qualsiasi contesto infrastrutturale strategico adducendo come motivazione il mancato inserimento della Sardegna nell'ambito dei 4 corridoi europei;
   con l'atto finale del Documento di economia e finanza 2012, approvato il 26 aprile 2012, viene, infatti, enunciato, declinato e adottato un disegno pianificatorio che disattende precisi disposti costituzionali e comunitari relativi al diritto all'equità, alla coesione e all'unitarietà dell'Unione europea e della Stato;
   in particolar modo il Documento di economia e finanza afferma quanto segue: «In questa prospettiva, le priorità d'intervento nazionali coincidono con il sottoinsieme delle infrastrutture strategiche comprese nella rete essenziale transeuropea di trasporto TEN-T, con il duplice vantaggio di abbinare un valore aggiunto di crescita europea al valore aggiunto di crescita italiana e di utilizzare al meglio i cofinanziamenti europei per le stesse infrastrutture. L'obiettivo è di realizzare, progressivamente, le tratte italiane dei quattro corridoi «Adriatico-Baltico», «Mediterraneo», «Helsinki – La Valletta» e «Genova - Rotterdam», partendo dai principali colli di bottiglia, costituiti dai nodi urbani (Roma, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Torino, Venezia e Palermo), portuali marittimi (Ancona, Bari, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Palermo, Ravenna, Taranto, Trieste e Venezia) e fluvio-marittimi (Cremona, Mantova, Ravenna, Trieste e Venezia), aeroportuali (Roma Fiumicino, Milano Linate e Malpensa, Venezia Tessera, Bergamo Orio al Serio, Bologna Borgo Panigale, Genova Sestri, Napoli Capodichino, Palermo Punta Raisi e Torino Caselle) interportuali (Ancona, Bari, Bologna, Cervignano, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Novara, Orbassano, Padova, Pomezia e Verona) e di valico alpino (Fréjus Domodossola, Chiasso, Brennero, Tarvisio, Trieste) e dagli archi congestionati della rete transeuropea di trasporto essenziale (Ten-T core network) concordati in sede di revisione delle reti TEN-T e del «meccanismo per collegare l'Europa» (Connecting Europe Facility)»;
   tale puntuale definizione di interventi strategici esclude in qualsiasi modo la Sardegna e risulta a giudizio degli interpellanti totalmente eluso e palesemente violato l'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, con particolare riferimento alla lettera g) relativa alla misurazione e alla compensazione del divario insulare che richiama gli interventi previsti nell'ambito dell'articolo 19 della Costituzione;
   alla mancata attuazione di tale provvedimento e alla reiterazione di tale discriminazione evidente si deve aggiungere la rilevazione effettuata da un soggetto terzo, l'istituto Tagliacarne, che rileva attraverso l'atlante delle infrastrutture elementi di comparazione assolutamente emblematici dell'assenza di coesione e unità nazionale ed europea: per quanto riguarda le reti energetiche: indice 100 per l'Italia; 64,54 per il Mezzogiorno; 35,22 per la Sardegna; per quanto riguarda le reti stradali: indice 100 per l'Italia; 87,10 per il Mezzogiorno; 45,59 per la Sardegna; per quanto riguarda le reti ferroviarie: indice 100 per l'Italia; 87,81 per il Mezzogiorno; 15,06 per la Sardegna; per quanto riguarda l'analisi delle infrastrutture economico sociali: indice 100 per l'Italia; 84,45 per il Mezzogiorno; 56,16 per la Sardegna;
   tali dati, inoltre, non tengono conto del divario insulare, che risulta indefinito proprio per l'assenza strutturale di tale parametro nell'ambito di una corretta pianificazione territoriale e di coesione nazionale ed europea;
   un divario che rende il dato macroscopico tale da evidenziare una vera e propria emergenza nazionale ed europea sul piano della coesione economica ed infrastrutturale, minando i presupposti fondamentali della stessa Carta costituzionale e i trattati europei in termini di coesione e uguaglianza tra i cittadini;
   risulta evidente la non conformità alla Costituzione relativamente agli articoli 2-3-4-5; appare agli interpellanti palesemente violato il disposto dell'articolo 2 della Costituzione che affida alla «Repubblica» il compito di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. I provvedimenti dello Stato e della Commissione europa ignorano tale disposto sia sul piano del diritto ad un'equa ripartizione di interventi e risorse tese al riequilibrio territoriale e infrastrutturale che su quello dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale; è sostanzialmente violato l'articolo 3 della Costituzione che ha riconosciuto a «tutti i cittadini pari dignità sociale»;
   l'articolo 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Gazzetta Ufficiale legge n. 158, pagina 77, – rettifiche – Gazzetta Ufficiale del 2004, legge n. 229, pagina 35, e Gazzetta Ufficiale del 2005, legge n. 197, pagina 34), così dispone: «La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo»; risulta evidente che l'esclusione della Sardegna da qualsiasi piano infrastrutturale strategico costituisce, proprio per la sua aggravante condizione insulare, un grave impedimento alla mobilità e che, pertanto, per il pieno esercizio del predetto diritto risulta indispensabile un piano adeguato di infrastrutturazione teso proprio all'eliminazione sia sul piano infrastrutturale che economico di quel divario;
   si rende indispensabile porre la seguente condizione;
   risulta improcrastinabile e indifferibile l'adozione di una serie di atti tesi ad attuare un riequilibrio sostanziale infrastrutturale, da adottarsi prima delle elezioni europee, che preveda:
    a) una ridefinizione dei corridoi europei al fine di inserire anche le regioni insulari, con particolare riferimento alla Sardegna, all'interno di siffatti corridoi di trasporto e mobilità con l'inserimento a pieno titolo e con compensazione e incentivi economici del sistema portuale sardo nelle autostrade del mare;
    b) un'equa ripartizione delle risorse statali e comunitarie con parametri oggettivi, eliminando quelle evidenti e assolutamente inique ripartizioni che danneggiano in modo irreversibile la regione Sardegna e non tengono conto della condizione insulare;
    c) l'adozione di un decreto attuativo relativamente alla questione insulare in relazione alla lettera g) dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, al fine di prevedere un piano di misurazione e riequilibrio del divario insulare;
   si registra un'evidente discriminazione energetica ai danni della Sardegna;
   la condizione insulare costituisce un grave condizionamento alla liberalizzazione del mercato elettrico della Sardegna. Tale situazione è riscontrata nella decisione della Commissione europea relativa al caso Alcoa dove si afferma: «i prezzi all'ingrosso dell'elettricità in Italia sono fra i più elevati in Europa, e i prezzi in Sardegna sono fra i più elevati in Italia. Il mercato dell'energia elettrica in Sardegna presenta una serie di problemi (alcuni dei quali, tuttavia, sono comuni al resto d'Italia) che possono essere riassunti come segue: prezzi elevati, forte grado di concentrazione del mercato, potere di mercato degli operatori dominanti, capacità di produzione eccedentaria nel segmento ad alto costo, relativa inefficienza delle centrali di produzione che stanno diventando obsolete, assenza di accesso all'infrastruttura del gas naturale, carenza di interconnessione»;
   la Commissione europea, per quanto riguarda la natura del problema di concorrenza in Sardegna, rileva quanto segue: «I prezzi elevati in Sardegna sono il frutto di una combinazione di fattori: l'insufficiente interconnessione, la struttura dei costi del portafoglio di generazione e il potere di mercato dei due principali generatori»;
   assumendo a riferimento i livelli dei prezzi del 2005, secondo l'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas nel 2009 i prezzi nel continente sono aumentati, a seconda della zona, fra lo zero e il 5 per cento, mentre i prezzi in Sardegna sono aumentati del 36 per cento. Dette differenze nei livelli dei prezzi – secondo l'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas – non sono riconducibili interamente a differenze nella struttura di costo del rispettivo parco produttivo quanto, piuttosto, al potere di mercato unilaterale di cui godono i produttori in Sardegna;
   il fatto che in Sardegna non si possa ottenere un prezzo concorrenziale soltanto leggermente superiore al costo di produzione marginale del produttore è da imputarsi – secondo le dichiarazioni riportate dalla Commissione europea – al comportamento dell'operatore dominante, che può fissare il prezzo in Sardegna e non ha alcun interesse commerciale a vendere ad un prezzo inferiore, sapendo che nessuno può acquistare altrove l'elettricità di cui ha bisogno. Inoltre, in situazione di duopolio (Enel e E.ON), entrambi gli operatori possono avere interesse ad applicare un prezzo superiore al prezzo economicamente ottimale, onde evitare di creare «un cattivo precedente» nel resto d'Italia. Considerato il notevole potere di mercato conservato dall'ex monopolista Enel, la relazione alla Commissione europea conclude che non vi è alcuna differenza sostanziale fra il prezzo (18/20 euro megawattora) accordato ad Alcoa in una situazione di monopolio (approvato dalla Commissione europea nella decisione Alumix) e la tariffa applicabile nelle attuali, alquanto imperfette, condizioni di mercato;
   mentre in tutta Europa i Governi di vari Stati membri incoraggiano la conclusione di contratti di fornitura a lungo termine orientati ai costi tra i consumatori industriali elettro-intensivi e i produttori di energia elettrica, tenuto conto del fatto che i mercati elettrici non funzionano adeguatamente, tutto ciò è precluso in Sardegna per quella che agli interpellanti appare una grave commistione di interessi tra le forze politiche di centrodestra e centrosinistra e l'Enel;
   in gran parte dei Paesi europei i contratti bilaterali costituiscono la soluzione adottata per affrontare il problema e, in particolare, le misure adottate nei vari Paesi rendono possibili tariffe regolamentate;
   si rende indispensabile porre la seguente condizione al Governo nazionale;
   occorre l'immediata e improcrastinabile adozione, prima delle elezioni europee, di un provvedimento teso a garantire il riequilibrio del costo elettrico in Sardegna garantendo prezzi pari alla media europea secondo le varie tipologie di consumo, domestiche ed elettrointensive, al fine di eliminare strutturalmente le condizioni speculative e di monopolio che hanno provocato e provocano un danno economico ed occupazionale senza precedenti alla Sardegna. Tale condizione prevede l'eliminazione radicale della posizione «dominante» dei produttori elettrici in Sardegna anche attraverso il commissariamento gestionale degli impianti sardi, al fine del ripristino di normali condizioni di mercato. In questa direzione la Commissione europea deve esplicitamente e preventivamente adottare procedure che consentano per le regioni insulari l'adozione di parametri oggettivi per la determinazione del prezzo massimo ammissibile con la definizione di un onere di servizio pubblico energetico;
   è evidente la discriminazione agricola ai danni della Sardegna;
   l'attuale riparto dei fondi destinati ai due pilastri della Politica agricola comune costituisce la più evidente discriminazione ai danni dell'agricoltura e della zootecnica sarda;
   la mancata gestione dei pagamenti uniformi a livello regionale costituisce il vulnus della mancata coesione ed uguaglianza di trattamento tra le varie aree del Paese e dell'Europa. Non aver tenuto in alcuna considerazione parametri oggettivi di riequilibrio territoriale e insulare ha fatto sì che l'obiettivo del contributo integrativo al reddito sia stato rivolto non alle aree deboli ma a quelle più avvantaggiate sia sul piano strutturale che infrastrutturale, oltre che al posizionamento sul mercato;
   le attuali rilevanti disparità (da 50 a 500 euro/ha) costituiscono la più evidente conferma di una logica che tende a confermare le discriminazioni pregresse per renderle di fatto un consolidato storico destinato ad ampliare in modo irreversibile il divario tra aree forti e deboli del sistema agricolo nazionale ed europeo;
   le risorse del piano di sviluppo rurale a livello nazionale sono passate dai 17.661 miliardi di euro del precedente periodo di programmazione ai 18.619 miliardi di euro stabiliti per il 2014-2020, con un incremento del 5,42 per cento circa: alla Sardegna, aggiuntivamente al divario progresso, rispetto al piano di sviluppo rurale precedente, appena l'1,25 per cento. Non così per regioni come Emilia Romagna o Lombardia, che registrano un incremento superiore ai 130 milioni di euro. Il cofinanziamento statale per la Sardegna è oggi di 476,260 milioni di euro, mentre la volta scorsa era di 620,015 milioni di euro. Il minore impegno dello Stato si traduce in un onere per la regione di ben 204,111 milioni di euro; mentre per il piano di sviluppo rurale 2007-2013 aveva erogato 97,339 milioni di euro, che rappresentavano il 7,53 per cento della spesa totale, mentre oggi deve accollarsi il 15,60 per cento;
   tale evidente discriminazione non tiene in alcun modo conto dei costi sia dei trasporti che dell'energia, del costo della risorsa idrica e dei carburanti, tutti inficiati in modo rilevante dal gap insulare. A questo si aggiungono regolamenti e disposizioni comunitarie sia sul piano dei contingentamenti che della tutela dei mercati, che inficiano peculiarità e caratteristiche del comparto agricolo-zootecnico sardo;
   tale condizione di discriminazione si registra nelle politiche ambientali con un gravame di vincoli spropositato rispetto alle esigenze di governo del territorio e alle reali esigenze di tutela del territorio;
   l'imposizione di regole di dimensione europea, a partire da quelle di natura venatoria, eludono il principio di pianificazione ambientale legata alle reali condizioni territoriali di una regione insulare che registra peculiarità non assimilabili ad altri contesti;
   analogo discriminatorio atteggiamento viene messo in atto con provvedimenti vessatori verso l'attività di pesca tutta indirizzata a favorire marinerie diverse da quella sarda, con gravi ed evidenti discriminazioni a partire dal riparto delle quote del «tonno rosso» che hanno totalmente escluso la Sardegna;
   si rende indifferibile porre al Governo la seguente condizione;
   la condizione improcrastinabile e irrinunciabile è la ridefinizione, prima delle elezioni europee, di una nuova politica agricola che modifichi sostanzialmente in chiave di riequilibrio e uguaglianza il riparto dei fondi della Politica agricola comune, a partire dalla convergenza interna dei pagamenti diretti ridefinendo modalità e tempi. In tal senso si deve procedere alla regionalizzazione dei pagamenti stessi anche attraverso la definizione di una soglia minima di pagamenti (400 euro – 0,5 ha) da perseguire attraverso un nuovo riparto risorse tra regioni e una parte di cofinanziamento nazionale;
   si configura l'evidente discriminazione sulla mobilità da e per la Sardegna;
   la Sardegna è ancora oggi l'unica regione europea dove si prevede un doppio trattamento tra residenti e non residenti per quanto riguarda il naturale e universale diritto alla mobilità;
   sia per il trasporto marittimo che aereo vigono norme e disposizioni a giudizio degli interpellanti di dubbia legittimità, incostituzionali e contrarie al diritto comunitario relativamente alla mobilità dei passeggeri con le quali viene arbitrariamente chiesta la residenza per poter usufruire o per veder negato il diritto alla continuità territoriale;
   in totale violazione del principio di non discriminazione riaffermato dalla decisione della Commissione 23 aprile 2007, n. 2007/332/CE, e, nell'ambito delle competenze attribuite ai singoli soggetti istituzionali dalla normativa vigente, è necessario prevedere che a tutti i cittadini residenti nel territorio nazionale ed europeo che intendano effettuare voli da e per la Sardegna sia applicata la tariffa sottoposta ad onere di servizio pubblico, in modo da garantire il rispetto del principio di riequilibrio territoriale in relazione all'insularità della regione;
   risultano secondo gli interpellanti del tutto inapplicate e violate le disposizioni comunitarie in materia che disciplinano in modo esaustivo e puntuale il significato di continuità territoriale, esplicitando che l'obiettivo è quello di collegare in modo efficace e permanente territori altrimenti non collegati;
   il regolamento europeo (CE) n. 1008/2008 in particolare dispone: «previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione, gli aeroporti interessati e i vettori aerei operanti sulla rotta, uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale dello regione servita dall'aeroporto stesso. Tale onere è imposto esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale»;
   il richiamo al modo non discriminatorio esplicita la volontà del legislatore europeo di affermare il concetto di collegamento tra territori escludendo qualsiasi tipo di discriminazione tra cittadini europei;
   tale discriminazione è, invece, perpetrata a scapito dei cittadini non residenti per la continuità territoriale aerea, nel periodo 15 giugno – 15 settembre, e per quella marittima, per la media e alta stagione, a scapito dei cittadini residenti chiamati a pagare un prezzo superiore del 30 per cento rispetto ai non residenti;
   si rende indispensabile porre al Governo la seguente condizione;
   è improcrastinabile e irrinunciabile uniformare, con apposito provvedimento di natura statale ed europeo, la continuità territoriale marittima e aerea, da e per la Sardegna, merci e passeggeri al principio di uguaglianza e non discriminatorio. Tale atto deve essere finalizzato a garantire e favorire la libera circolazione di merci e passeggeri nell'intero ambito europeo con l'utilizzo di parametri certi e codificati di costi e compensazioni eventuali in linea con il costo chilometrico ferroviario;
   occorre sancire la piena attuazione del principio di continuità territoriale compresa l'autonomia della regione sarda a definire, proprio per la sua condizione insulare e speciale, accordi di qualsiasi natura, commerciali o di marketing, economici e finanziari, con le compagnie che attuino politiche attive di sviluppo tese sia alla crescita economica che occupazionale. Tali azioni di coomarketing devono dimostrare l'efficacia e la valenza economica di tali investimenti con effettiva e duratura ricaduta sul territorio regionale, sia in termini di crescita che di occupazione –:
   se e come il Governo intenda dare risposte, con atti concreti e iniziative conseguenti, alle condizioni poste nel presente atto di sindacato ispettivo;
   se intenda dare risposte compiute e in quali tempi, necessariamente prima dell'indizione delle elezioni europee, al fine di scongiurare azioni sia sul piano giudiziario che su quello politico tese a rigettare tale atteggiamento, ad avviso degli interpellanti vessatorio, dello Stato e dell'Europa verso la Sardegna e i sardi.
(2-00432) «Pili, Pisicchio».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

regione insulare

rete di trasporti

libera circolazione delle merci

politica agricola comune

discriminazione economica

politica comune dei prezzi

sovranita' nazionale

Sardegna