ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00353

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 147 del 08/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: BRUNETTA RENATO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 07/01/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/01/2014
Stato iter:
10/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/01/2014
Resoconto BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/01/2014
Resoconto LEGNINI GIOVANNI SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 10/01/2014
Resoconto BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/01/2014

SVOLTO IL 10/01/2014

CONCLUSO IL 10/01/2014

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00353
presentato da
BRUNETTA Renato
testo presentato
Mercoledì 8 gennaio 2014
modificato
Venerdì 10 gennaio 2014, seduta n. 149

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» annovera, tra i principi cardine dell'attività amministrativa, i criteri di pubblicità e di trasparenza;
   la Rai-Radiotelevisione italiana spa è designata, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo Unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici», e già dall'articolo 20, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, quale concessionaria – fino al 6 maggio 2016 – del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
   l'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che: «Nessun atto comportante spesa (...) può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento»; al medesimo articolo 3, il comma 50 dispone che: «Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI-Radiotelevisione italiana spa sono rese note alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi»;
   l'attuale contratto di servizio 2010-2012, tutt'ora in vigenza in regime di prorogatio, all'articolo 27, comma 7, reca la previsione secondo la quale: «la Rai deve pubblicare gli stipendi percepiti dai dipendenti e dai collaboratori nonché informazioni, sui costi della programmazione di servizio pubblico»;
   la suprema Corte di cassazione a sezioni unite civili, con ordinanza 22 dicembre 2011, n. 28329, ha sottolineato la sottoposizione della Rai ai poteri di vigilanza e di nomina da parte dello Stato e l'assoggettabilità a responsabilità per danno erariale dei relativi impiegati – sottoposti al giudice contabile alla stregua di qualsiasi dipendente pubblico – assimilando, di fatto, la Rai ad un ente pubblico;
   l'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», nel definire l'ambito soggettivo di applicazione della legge, comprende le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alle quali si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;
   il citato decreto legislativo n. 33 del 2013 è intervenuto confermando la linea della massima trasparenza all'interno delle amministrazioni pubbliche. Infatti, l'articolo 15 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino e aggiornino le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione e consulenza (gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; il curriculum vitae; i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato);
   il Garante per la protezione dei dati personali, in un parere del 30 giugno 2010, reso proprio alla Rai in ordine alla divulgazione dei dati relativi ai compensi erogati dalla medesima società, ha rammentato che «la normativa di protezione dei dati personali non può ritenersi ostativa alla pubblicazione, da parte della Rai, dei compensi erogati, sempre che risultino osservati i principi stabiliti dall'articolo 11 del Codice e purché venga osservata la specifica modalità di divulgazione attraverso il sito web»;
   sullo stesso tema si è pronunciata per competenza anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha trasmesso, il 7 luglio 2010, al Ministero dello sviluppo economico e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi una propria segnalazione in merito, sottolineando le «implicazioni di carattere concorrenziale», riconoscendo tuttavia l'esigenza di accountability del servizio pubblico radiotelevisivo e l'importanza di assicurare la trasparenza dei costi connessi alla gestione dei servizi pubblici, il cui finanziamento è a carico dei cittadini;
   va rilevato, inoltre, che la Rai è sottoposta a penetranti poteri di vigilanza da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e alla verifica dell'adempimento dei compiti affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, trattandosi di ente «cui lo Stato contribuisce in via ordinaria» e, dal 2010, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 12 della stessa legge, configurandosi, con riguardo alla fusione per incorporazione nella RAI-Holding spa la fattispecie tipica dell'apporto statale al patrimonio in capitale;
   il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale 30 ottobre 2013, n. 255), all'articolo 2, comma 11, estende definitivamente alla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, l'obbligo di comunicare al dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e finanze il costo annuo del personale utilizzato;
   per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo viene, quindi, introdotta una disposizione specifica: per quest'ultima, infatti, che già comunque sarebbe rientrata nell'ambito delle «società non quotate partecipate o direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni» (e che quindi sarebbe stata comunque soggetta agli obblighi di comunicazione del costo del personale), viene specificato che la comunicazione deve essere relativa ai «singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo»;
   a differenza delle altre società che rientrano nella disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, del sopra detto decreto-legge, la Rai, quindi, dovrà specificare, in virtù di una precisa norma, il costo dei singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo;
   si tratta di un «onere aggiunto» per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che però non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per questo motivo l'emendamento che ha introdotto tale disposizione ha avuto il nulla osta della Commissione bilancio della Camera dei deputati –:
   quali misure, nell'ambito della propria competenza, intenda assumere con urgenza il Ministro interpellato al fine di dare piena e immediata attuazione alle previsioni normative in tema di trasparenza che riguardano la Rai, in particolare alla luce della recente approvazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
(2-00353) «Brunetta».

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2005 0177, RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

EUROVOC :

televisione

servizio pubblico

concessione di servizi

contratto di prestazione di servizi

costi salariali

trasparenza amministrativa

ente pubblico

commissione parlamentare