ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00285

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 111 del 05/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: MIGLIORE GENNARO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 05/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOCCADUTRI SERGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 05/11/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 05/11/2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 05/11/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 06/11/2013
Stato iter:
15/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/11/2013
Resoconto BOCCADUTRI SERGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 15/11/2013
Resoconto GIORDANI SIMONETTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
REPLICA 15/11/2013
Resoconto BOCCADUTRI SERGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/11/2013

SVOLTO IL 15/11/2013

CONCLUSO IL 15/11/2013

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00285
presentato da
MIGLIORE Gennaro
testo presentato
Martedì 5 novembre 2013
modificato
Venerdì 15 novembre 2013, seduta n. 119

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   la vigente normativa in materia di protezione del diritto d'autore fatica a conciliarsi con le nuove realtà determinate dallo sviluppo tecnologico e dalla diffusione delle moderne forme di fruizione dei contenuti multimediali;
   tale argomento è contenuto anche nell'ambito della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;
   la citata direttiva, infatti, al considerando n. 31, recita esplicitamente che: «Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l'ulteriore sviluppo dell'utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno»;
   in seguito all'adozione di tale direttiva, il 16 luglio 2008 la Commissione europea ha pubblicato il Green Paper on Copyright in the Knowledge Economy, un documento che prende in esame le criticità emerse nell'implementazione del sistema delle eccezioni al diritto d'autore previsto dalla direttiva 2001/29/CE e si conclude con un invito a presentare commenti entro il 30 novembre 2008, invito rivolto a tutti gli interessati alla materia, al fine di promuovere un dibattito sui migliori mezzi per assicurare la diffusione on-line delle conoscenze per la ricerca, la scienza e l'istruzione. Punto di riferimento dell'indagine è la comunicazione della Commissione europea: A single market for 21st Century Europe del 20 novembre 2007, dove veniva evidenziata la necessità di promuovere una quinta libertà del mercato interno, ossia la libera circolazione della conoscenza e dell'innovazione;
   il 25 luglio 2013, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attualmente priva di un suo componente a seguito delle dimissioni del professore Maurizio Decina, ha pubblicato una bozza di regolamento sulla tutela del diritto d'autore in rete;
   si tratta dello «Schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70» di cui alla delibera n. 452/13/CONS;
   detto schema di regolamento, ad avviso degli interpellanti, pone un primo problema relativo alla legittimazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a normare tale materia;
   il citato decreto legislativo n. 70 del 2003, attuativo della direttiva e-commerce europea (2000/31/CE), non si occupa infatti di diritto d'autore, bensì della tutela dell'affidabilità delle transazioni a distanza e in tale ottica esenta alcuni prestatori di servizi in rete da responsabilità per gli illeciti commessi dagli utenti tramite i loro servizi;
   la direttiva e il pedissequo decreto legislativo, però, non regolamentano alcun tipo di inibitoria, lasciando eventualmente tale possibilità ai singoli Stati membri. L'Italia, attuando le direttive europee Infosoc 2001/29/CE e Ipred 2004/48/CE, ha optato per la giurisdizionalizzazione di tali procedure (quindi riservandone la competenza alla magistratura, anche in via d'urgenza) senza prevedere in alcun modo un intervento di una qualsivoglia autorità amministrativa;
   con tutta evidenza tale situazione non è immutabile, ma una modifica può venire solo attraverso l'approvazione di norme di rango primario emanate dal Parlamento o dal Governo e non, invece, a mezzo di quella che agli interpellanti appare un'autoassegnazione di una competenza in materia sulla base di una normativa secondaria dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
   in ogni caso lo schema di regolamento è stato posto in consultazione per due mesi, ovverosia dal 25 luglio al 25 settembre 2013, periodo balneare che sembra scelto apposta per limitare al massimo gli interventi. In ogni caso, detto regolamento dovrebbe entrare in vigore il 3 febbraio 2014;
   al riguardo, diversi enti internazionali come Article 19 – l'associazione internazionale che si occupa di promozione e tutela della libertà di informazione in tutto il mondo – hanno espresso numerose critiche sul citato schema del nuovo regolamento sul diritto d'autore on-line che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si appresta a varare. In particolare, secondo il rapporto di Article 19 recentemente pubblicato, molte delle previsioni contenute nel nuovo regolamento non sarebbero compatibili con gli standard internazionali in materia di tutela della libertà di informazione e, soprattutto, violerebbero taluni diritti fondamentali dell'uomo, cristallizzati nella Convenzione internazionale sui diritti civili e politici dell'ONU e nella la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
   analoghe preoccupazioni sono espresse nel rapporto Freedom on the Net 2003 appena pubblicato dall'associazione Freedom House, che ha monitorato negli ultimi anni lo stato di salute della libertà in rete e che analizza l'andamento di controlli, censure e repressione su internet in 60 Paesi fra il maggio e l'aprile 2013, citando espressamente il predetto schema di regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni come possibile strumento di censura;
   la legislazione vigente, infatti, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alcune circoscritte competenze in materia di tutela del diritto d'autore e, in particolare, quelle previste dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, e successivamente più volte modificato ed integrato;
   ciononostante, l'allegato «A» alla menzionata delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 452/13/CONS recante lo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ipotizza, all'interno di tale documento, tra le altre cose, nuove modalità di contrasto alla pirateria che lascerebbero alla discrezionalità dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la decisione in merito all'inibizione del sito web «i cui server siano localizzati al di fuori dei confini nazionali»;
   la tutela costituzionale che garantisce la libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero impone, ad avviso degli interpellanti, quanto meno una riflessione sull'opportunità e la legittimità di affidare ad un ente amministrativo, per quanto nella forma di un'autorità indipendente, e non all'autorità giudiziaria una tale prerogativa, in particolare modo in un momento in cui viene quotidianamente messa in discussione l'indipendenza e la trasparenza delle procedure di nomina all'interno dell'autorità;
   si considera necessario ed urgente che il Parlamento o il Governo realizzino quanto prima una organica riforma della materia del diritto di autore su web, che tenga conto delle esigenze poste dal progresso e della necessità di non contrastare il naturale percorso di evoluzione dei costumi degli utenti, senza che tale prerogativa venga, di fatto, esercitata da un'autorità amministrativa indipendente. Non a caso, giacciono presso entrambi i rami del Parlamento alcune proposte di legge che, a vario titolo, mirano a modificare la normativa del diritto d'autore sul web;
   va oltretutto considerato che il modo di affrontare una questione così delicata, quale quella della disciplina del diritto d'autore sul web, che inciderà in maniera profonda sulla società, costituisce per certi versi già un'anomalia rispetto alle altre democrazie occidentali;
   alla luce dell'interesse che l'opinione pubblica ha dimostrato di nutrire nei confronti della questione illustrata dalla presente interpellanza, sarebbe opportuno avviare un ampio confronto in sede parlamentare rispetto al quale il Governo potrebbe contribuire, per quanto di sua competenza, alla rapida revisione della disciplina del diritto d'autore sul web, tenendo in considerazione la necessaria affermazione dei diritti fondamenti e della tutela dei cittadini utenti sul web e i diritti degli autori ed editori –:
   quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare al fine di pervenire alla definizione di una normativa organica sul diritto d'autore sul web, che sia il più possibile condivisa;
   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere a fronte dell'imminente entrata in vigore del citato schema di regolamento in materia di tutela del diritto di autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2013, n. 70, considerati i rilievi di numerose associazioni di categoria che hanno manifestato l'esigenza che tale delibera non entri in vigore in maniera che gli interpellanti ritengono assolutamente non condivisibile e legittima;
   se il Governo non intenda adottare immediate iniziative normative tese a limitare le attuali competenze conferite dalla legge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di diritto di autore, nel senso di escludere espressamente che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa varare, di fatto, una vera e propria riforma del diritto di autore sul web.
(2-00285) «Migliore, Boccadutri».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

diritto d'autore

proprieta' letteraria e artistica

ravvicinamento delle legislazioni

armonizzazione delle norme

libera circolazione delle merci

convenzione ONU

organizzazione internazionale