ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00098

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 35 del 18/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: GIORGIS ANDREA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARANTELLI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
MAURI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
MELONI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
MISIANI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
MOGHERINI FEDERICA PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
MONACO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
ORFINI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
ROSSOMANDO ANNA PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
BRESSA GIANCLAUDIO PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
D'OTTAVIO UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
MARCHI MAINO PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
POLLASTRINI BARBARA PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
RICHETTI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
ROSATO ETTORE PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
FIANO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
ASCANI ANNA PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
BINDI ROSY PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
BRAGANTINI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
CAMPANA MICAELA PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
CARELLA RENZO PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
DE MICHELI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
FERRARI ALAN PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
FOLINO VINCENZO PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
FONTANELLI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
GASPARINI DANIELA MATILDE MARIA PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
GINATO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
GINEFRA DARIO PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
GUERRA MAURO PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 18/06/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 19/06/2013
Stato iter:
27/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/06/2013
Resoconto GIORGIS ANDREA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 27/06/2013
Resoconto DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 27/06/2013
Resoconto GIORGIS ANDREA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/06/2013

SVOLTO IL 27/06/2013

CONCLUSO IL 27/06/2013

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00098
presentato da
GIORGIS Andrea
testo presentato
Martedì 18 giugno 2013
modificato
Giovedì 27 giugno 2013, seduta n. 42

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   la Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   la norma censurata disponeva che, dal 1o agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superassero 90 mila euro lordi annui, fossero assoggettati a un contributo di perequazione: del 5 per cento per la parte eccedente l'importo fino a 150 mila euro; del 10 per cento per la parte eccedente 150 mila euro; e del 15 per cento per la parte eccedente 200 mila euro;
   l'illegittimità della previsione – secondo i giudici della Corte costituzionale – deriva essenzialmente dal suo carattere particolare, ovvero dal suo riferirsi a una sola e specifica platea di cittadini, anziché a tutti coloro che sono titolari di redditi, come prescrive il fondamentale principio dell’«universalità della imposizione»;
   «se da un lato l'eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è suscettibile di consentire il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano, dall'altro – scrive la Corte costituzionale – ciò non può e non deve determinare un'obliterazione dei fondamentali canoni di uguaglianza, sui quali si fonda l'ordinamento costituzionale»;
   «a fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore non avrebbe perciò dovuto trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici, (rispetto agli altri cittadini che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, sono tenuti a un contributo di solidarietà del 3 per cento per i redditi oltre 300.000 euro lordi annui), ma – sono ancora le parole della Corte – “predisporre un universale intervento impositivo”, “foriero peraltro – proseguono i giudici della Corte costituzionale – di un risultato di bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole per lo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di uguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica”»;
   sulla base di considerazioni sostanzialmente analoghe la Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 223 del 2012, dichiarò l'illegittimità costituzionale:
    a) dell'articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014, nonché nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21;
    b) dell'articolo 9, comma 22, del decreto-legge n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013;
    c) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro;
    d) dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50 per cento della base contributiva, prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) –:
   se e come il Governo, in un momento di particolare crisi economica – al fine di reperire le risorse necessarie a contrastare la disoccupazione, a contenere l'incremento delle imposte indirette e a garantire a tutti i cittadini i beni e i servizi di cui necessitano – intenda dare seguito alle indicazioni della Corte costituzionale;
   se e come intenda definire nuove ipotesi di contributi di solidarietà e se, nella stessa prospettiva «universale e solidale» prescritta dall'articolo 2 e dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, intenda promuovere una rimodulazione dei diversi trattamenti pensionistici, in modo da scongiurare il rischio che la decisione della Corte costituzionale, pronunciata in nome del principio di uguaglianza e di «solidarietà universale», finisca, di fatto, con il contribuire a consolidare le gravi disuguaglianze sostanziali che si sono venute a creare nel nostro Paese.
(2-00098) «Giorgis, Fiano, Taricco, Ascani, Baruffi, Bindi, Paola Bragantini, Campana, Carella, Causi, De Maria, De Micheli, Marco Di Maio, Fabbri, Ferrari, Folino, Fontanelli, Garavini, Gasparini, Ghizzoni, Ginato, Ginefra, Guerra, Incerti, Marantelli, Mauri, Marco Meloni, Misiani, Mogherini, Monaco, Orfini, Rossomando, Bossa, Bressa, Damiano, D'Ottavio, Cinzia Maria Fontana, Marchi, Pollastrini, Richetti, Rosato».
(18 giugno 2013)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

retribuzione del lavoro

imposta indiretta

pensionato

beni e servizi