ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00071

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 28 del 04/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: MIGLIORE GENNARO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 04/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PANNARALE ANNALISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 04/06/2013
DI SALVO TITTI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 04/06/2013
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 04/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 04/06/2013
Stato iter:
06/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/06/2013
Resoconto PANNARALE ANNALISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 06/06/2013
Resoconto DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 06/06/2013
Resoconto PANNARALE ANNALISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/06/2013

SVOLTO IL 06/06/2013

CONCLUSO IL 06/06/2013

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00071
presentato da
MIGLIORE Gennaro
testo presentato
Martedì 4 giugno 2013
modificato
Giovedì 6 giugno 2013, seduta n. 30

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   la riforma previdenziale del Governo Monti (cosiddetta «riforma Fornero») contempla una «norma di salvaguardia» a tutela dei diritti pensionistici maturati prima della sua entrata in vigore;
   la stessa norma, pur stabilendo inequivocabilmente la non retroattività della riforma, non tiene conto delle disposizioni speciali vigenti per il comparto scuola, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, che vincola la cessazione del servizio nel comparto scuola «all'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata», e all'articolo 59 della legge n. 449 del 1997, secondo il quale per «il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione del servizio ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico e accademico con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno»;
   nonostante la presenza di questa norma speciale per i lavoratori della scuola che li vincola inevitabilmente all'anno scolastico, la riforma del Governo Monti, emanata nel mezzo dell'anno scolastico, ha prodotto sui lavoratori di tale comparto un effetto retroattivo: essi, infatti, non hanno potuto far valere, ai fini del pensionamento secondo la normativa previgente, i requisiti maturati nell'anno scolastico 2011-2012;
   in data 26 gennaio 2012, la Camera dei deputati ha accolto l'ordine del giorno n. 9/4865-AR/79, a firma di Ghizzoni e altri, che «impegna il Governo, in sede di discussione del primo provvedimento utile, a prevedere un intervento normativo volto a introdurre il termine del 31 agosto 2012 per il personale del comparto scuola che ha maturato i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
   in data 8 marzo 2012 la circolare n. 2 del dipartimento per la funzione pubblica, in applicazione della «riforma Fornero» ribadisce espressamente, al punto 6, la specificità del comparto scuola;
   in data 12 marzo 2012 la circolare n. 23 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca applica la «riforma Fornero», senza considerare la specificità del comparto scuola basata sull'anno scolastico;
   in data 27 luglio 2012 la V Commissione (Bilancio) del Senato della Repubblica respinge, accogliendo il parere negativo del Governo, l'emendamento 22.45 (Bastico e altri) al disegno di legge n. 3396 («spending review»). Il Sottosegretario pro tempore Polillo motiva il parere contrario con la carenza di risorse finanziarie a copertura degli oneri. Viene approvato, invece, un emendamento, il 14.1000, che per la prima volta dal varo della «riforma Fornero» introduce la data del 31 agosto 2012 quale termine utile per accedere al trattamento pensionistico secondo le norme previgenti, limitandone però l'applicazione ai soli docenti in esubero ed escludendo i docenti non in esubero e tutti i non docenti;
   nell'agosto 2012 i tribunali del lavoro di Oristano, Torino, Siena e Venezia hanno riconosciuto le ragioni dei ricorrenti circa il diritto al «collocamento a riposo a partire dal 1o settembre 2012», ritenendo «rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale»;
   il tribunale di Roma, in particolare, con la sentenza n. 97080 del 2012, ha ritenuto che la cosiddetta «riforma Fornero» «intervenga a modificare esclusivamente i requisiti per la maturazione del trattamento pensionistico e dunque dei fatti costitutivi del relativo diritto, senza occuparsi dei problemi di sfasatura temporale tra il momento in cui si verificano tali fatti costitutivi ed il termine dal quale si può farlo valere, per peculiari esigenze di servizio. È proprio questo il caso della scuola in cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998 stabilisce che, a prescindere dal momento di maturazione dell'anzianità legislativamente richiesta, il diritto al collocamento a riposo decorre dal successivo primo settembre, ossia previa conclusione dell'anno scolastico in corso. Dal momento che la nuova legge si occupa esclusivamente della riforma dei requisiti per il trattamento pensionistico e non anche dei problemi connessi alla sua decorrenza, deve ritenersi che tale ultimo aspetto continui ad essere regolato dalla vecchia normativa in base alla quale è sempre risultata pacifica, nel comparto scuola, la distinzione tra il momento della maturazione del diritto a pensione e il momento della sua decorrenza, coincidente con la fine dell'anno scolastico successivo»;
   nella notte tra il 14 e 15 novembre 2012 la V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati discute l'emendamento 8326 (Ghizzoni) alla «legge di stabilità», che prevede che le norme antecedenti alla «riforma Fornero» «continuano ad applicarsi al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, secondo l'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni». L'emendamento è sottoscritto dalla maggioranza dei gruppi rappresentati. Il Governo, attraverso il sottosegretario pro tempore Polillo, esprime parere contrario, ipotizzando che i soggetti interessati siano, secondo dati dell'Inpdap e della Ragioneria generale dello Stato, circa 7.000 e che l'onere finanziario risulterebbe pertanto eccessivo. L'onorevole Ghizzoni replica che l'entità della platea è stata identificata in 7.000 unità in modo del tutto superficiale e contraddittorio rispetto ai dati del competente dicastero che ne ha contate circa 3.700. L'emendamento è dapprima accantonato e quindi «respinto per l'aula». L'aula però non ha potuto votarlo, perché per la «legge di stabilità» era previsto il voto di fiducia;
   con riferimento alla «riforma Fornero» e al termine del 31 agosto 2012 per l'accesso alla pensione, alcuni lavoratori della scuola e rappresentanti di categoria hanno perseguito la via giudiziaria dinanzi alla giustizia ordinaria, contabile e amministrativa e al momento alcuni procedimenti pendono dinanzi alla Corte costituzionale –:
   quali iniziative o atti, anche normativi se necessario, il Governo intenda assumere in ordine all'applicazione alle lavoratrici e ai lavoratori della scuola della cosiddetta «quota 96» delle disposizioni che tengono conto della peculiarità del comparto scuola, che ha, nell'inizio dell'anno scolastico successivo, l'unico termine utile per accedere al trattamento pensionistico maturato nell'anno scolastico precedente, risolvendo le problematiche interpretative e applicative sorte a causa della cosiddetta «riforma Fornero», che agiscono in palese violazione di legge e generano disagio sociale ed economico.
(2-00071) «Migliore, Pannarale, Di Salvo, Costantino».
(4 giugno 2013)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

impiegato dei servizi pubblici

pensionato

diritto acquisito

istituto di istruzione

insegnante