ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00068

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 27 del 03/06/2013
Abbinamenti
Atto 3/00360 abbinato in data 08/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: MARZANA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 03/06/2013
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 03/06/2013
BATTELLI SERGIO MOVIMENTO 5 STELLE 03/06/2013
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 03/06/2013
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 03/06/2013
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 03/06/2013
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/06/2013
Stato iter:
08/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/10/2013
Resoconto MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 08/10/2013
Resoconto ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 08/10/2013
Resoconto CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/10/2013

DISCUSSIONE IL 08/10/2013

SVOLTO IL 08/10/2013

CONCLUSO IL 08/10/2013

Atto Camera

Interpellanza 2-00068
presentato da
MARZANA Maria
testo presentato
Lunedì 3 giugno 2013
modificato
Martedì 8 ottobre 2013, seduta n. 92

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   l'articolo 197, primo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha stabilito che «(...) il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (...) dell'istituto magistrale abilita all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare (...)»;
   il decreto interministeriale 10 marzo 1997, all'articolo 2, primo comma, recita: «I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare (...) ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994»;
   successivamente, l'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, ha stabilito che «I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare»;
   conseguentemente, l'esame di Stato conclusivo dei corsi di maturità magistrale conferisce al titolo il valore di abilitazione permanente all'insegnamento nella scuola primaria e, inoltre, i possessori del titolo hanno per legge il diritto a partecipare ai concorsi a cattedra per titoli ed esami nella scuola statale;
   si aggiunga che né i concorsi per titoli ed esami per la scuola elementare, né i corsi ex decreto ministeriale n. 85 del 2005 hanno mai avuto funzione di abilitazione all'insegnamento, costituendo i primi semplice procedura concorsuale per l'arruolamento nelle scuole statali, i secondi invece sono finalizzati esclusivamente all'acquisizione della cosiddetta idoneità all'inserimento nelle graduatorie permanenti ad esaurimento;
   inoltre, il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è considerato titolo abilitante per l'insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge n. 62 del 2000, tant’è che né i corsi, né i concorsi sono oggetto di valutazione nelle graduatorie interne di tali scuole in quanto l'abilitazione è conferita dal diploma stesso;
   anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 466 del 1997, obiter dictum, ha chiarito che il diploma «è in sé abilitante», a prescindere dai concorsi a cattedra;
   in data 29 febbraio 2012, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro concernente la mobilità nella scuola statale, il quale sancisce che: «Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1997»;
   il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in ottemperanza alla direttiva 2005/36/CE ha, nel corso degli anni, riconosciuto quali titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria italiana diplomi di scuola secondaria di II grado, di livello, quindi, equiparabili al diploma di maturità magistrale, conseguiti in altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare in Romania. Appare, quindi, immotivata qualunque forma di disparità di trattamento e discriminazione tra cittadini italiani, in possesso di titolo definito per legge abilitante, e cittadini di altri Stati membri, in possesso di titolo analogo, e definiti anch'essi abilitati nei rispettivi Paesi, ai quali lo Stato italiano ha consentito l'accesso alle graduatorie permanenti/ad esaurimento, se non addirittura al ruolo, senza che a quest'ultimi fosse richiesto il superamento di alcuna procedura concorsuale per titoli ed esami;
   si apprende che, in questi giorni, a seguito di diverse denunce giunte in sede europea circa il mancato riconoscimento della qualifica italiana per lo svolgimento dell'attività di insegnante del ciclo prescolastico o primario in altro Stato membro, la Commissione europea, attraverso EU Pilot, dopo aver esaminato la legislazione italiana, è giunta alla conclusione che per insegnare nella scuola primaria è «giuridicamente necessario essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: laurea in scienze dell'educazione primaria e diploma di maturità magistrale», chiarendo, altresì, che il superamento del concorso è necessario soltanto per ottenere un'assunzione a tempo indeterminato nelle scuole statali, predisponendo, a tal fine, l'elaborazione di una lettera di richiamo alle autorità italiane per chiarire e riconsiderare la posizione finora adottata sulla questione –:
   se il Ministro interpellato intenda chiarire la posizione di tutti i diplomati magistrali;
   se, in virtù delle norme esposte in premessa, non ritenga indispensabile salvaguardare il valore di abilitazione all'insegnamento dei diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 1997/1998 e, comunque, conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002;
   se non ritenga di assicurare, in coerenza con il principio di non disparità e non discriminazione, ai docenti in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito al termine dei corsi di istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 e conclusi entro l'anno scolastico 2001-2002, la possibilità di accedere alle procedure di reclutamento nella scuola statale alle medesime condizioni dei docenti abilitati al termine dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria o con titolo estero riconosciuto in Italia;
   se, appurata la corretta interpretazione fornita dalla Commissione europea, il Ministro interpellato intenda provvedere con la necessaria celerità all'attuazione del diritto da parte dei richiedenti di ottenere la certificazione richiesta, così da ridurre il rischio di sanzioni da parte delle autorità dell'Unione europea e di eventuali azioni di rivalsa da parte dei cittadini italiani privati arbitrariamente e senza giustificato motivo della possibilità di esercitare quanto in loro diritto.
(2-00068) «Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, D'Uva, Vacca, Chimienti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

discriminazione basata sulla nazionalita'

insegnante

cittadino straniero

istruzione primaria

riconoscimento dei diplomi

insegnamento

parita' di trattamento

riconoscimento delle qualifiche professionali