ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01752

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 889 del 21/11/2017
Abbinamenti
Atto 1/01683 abbinato in data 21/11/2017
Atto 1/01750 abbinato in data 21/11/2017
Atto 1/01751 abbinato in data 21/11/2017
Atto 1/01753 abbinato in data 21/11/2017
Atto 1/01754 abbinato in data 21/11/2017
Atto 1/01755 abbinato in data 21/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: SCOPELLITI ROSANNA
Gruppo: ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD
Data firma: 21/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOSCO ANTONINO ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD 21/11/2017


Stato iter:
21/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 21/11/2017
Resoconto FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 21/11/2017
Resoconto BINETTI PAOLA MISTO-UDC-IDEA
Resoconto VARGIU PIERPAOLO MISTO-DIREZIONE ITALIA
Resoconto MONCHIERO GIOVANNI MISTO-CIVICI E INNOVATORI-ENERGIE PER L'ITALIA
Resoconto TOTARO ACHILLE FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto MARAZZITI MARIO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto SCOPELLITI ROSANNA ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD
Resoconto FOSSATI FILIPPO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Resoconto PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto AMATO MARIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 21/11/2017

ACCOLTO IL 21/11/2017

PARERE GOVERNO IL 21/11/2017

DISCUSSIONE IL 21/11/2017

APPROVATO IL 21/11/2017

CONCLUSO IL 21/11/2017

Atto Camera

Mozione 1-01752
presentato da
SCOPELLITI Rosanna
testo di
Martedì 21 novembre 2017, seduta n. 889

   La Camera,

   premesso che:

    l'introduzione delle vaccinazioni è risultato un intervento di sanità pubblica estremamente significativo per l'umanità intera e ha determinato un abbattimento dei tassi di morbosità e di mortalità dovuti a patologie prevenibili ed una riduzione del tasso di ospedalizzazione e degli eventuali esiti invalidanti dovuti alle relative patologie. Le vaccinazioni hanno, dunque, una indiscutibile efficacia nella protezione della popolazione e nell'eradicazione delle malattie infettive. I vaccini costituiscono una delle misure preventive più efficaci con un rapporto rischi/benefici estremamente positivo e con un importante valore sanitario, umano e sociale. Va inoltre sottolineato come, per ragioni di comprovata sicurezza ed efficacia, i vaccini siano annoverati tra le misure fondamentali per interventi di copertura sanitaria della popolazione;

    la sicurezza dei vaccini è documentata da milioni di dosi somministrate, dalla costante attività di sorveglianza dei possibili eventi avversi e dagli studi di sicurezza che vengono effettuati sia prima dell'autorizzazione che dopo l'immissione in commercio di ogni vaccino;

    il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, persegue quindi lo scopo della prevenzione di malattie ad elevata contagiosità che possono dare luogo a focolai epidemici particolarmente in alcuni ambienti come, ad esempio, quello scolastico. Tra l'altro, la vaccinazione costituisce uno straordinario strumento di sanità pubblica che deve essere conosciuto, valorizzato e usato nel migliore dei modi nell'interesse dei singoli e della collettività. Occorre quindi avviare, come ha fatto la misura normativa sopra citata, una politica volta ad implementare una cultura vaccinale sulla quale si è disinvestito troppo spesso;

    gli argomenti a sostegno dell'obbligo vaccinale sono, del resto, facilmente riscontrabili nell'esigenza, ad esempio, di bloccare il moltiplicarsi dei casi di morbillo, che molta preoccupazione ha destato nell'opinione pubblica per la velocità della sua diffusione. Dall'inizio del 2017, i casi di morbillo hanno subito un incremento del 500 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (3.670 i casi accertati), con addirittura 3 decessi. La soglia di copertura vaccinale raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità è pari al 95 per cento; il raggiungimento di tale soglia consente quindi di tutelare anche i soggetti fragili che, a causa delle loro condizioni di salute non possono essere vaccinati;

    la copertura media nazionale delle vaccinazioni era, prima delle misure adottate dal Governo, pericolosamente sotto le soglie raccomandate dall'Organizzazione Mondiale della sanità;

    il fenomeno dell'immigrazione, che ormai costantemente interessa il nostro Paese, rappresenta sicuramente uno dei motivi alla base della ricomparsa di determinate malattie che, ormai, venivano considerate debellate o sotto controllo, oltre che riconducibili a contesti sociali superati. Nel dettaglio, sono le malattie infettive in diverse fasce di età quelle che hanno mostrato, e continuano a mostrare, un aumento dei casi accompagnato da una maggiore gravità dei quadri clinici e da una maggiore necessità di ricorrere al ricovero ospedaliero. L'assenza ormai storica di queste malattie dal territorio italiano comporta, inoltre, un ritardo nella loro diagnosi, rendendo quindi ancora più difficoltoso il processo di contenimento delle patologie e il loro trattamento. Anche il virus della rosolia è da considerarsi in netta ripresa, specialmente con riferimento alle donne in stato di gravidanza che, di conseguenza, finiscono per contagiare anche il nascituro, con conseguenze drammatiche come, ad esempio, la sindrome da rosolia congenita, il parto prima del termine effettivamente previsto, l'aborto spontaneo o terapeutico. Alcune delle cause della riduzione della copertura vaccinale sono da riscontrarsi nella scarsa consapevolezza degli effetti benefìci per la salute derivanti dalla somministrazione dei vaccini, nel diffondersi di teorie del tutto prive di fondamento scientifico che mirano ad enfatizzare la gravità e la frequenza degli eventi avversi da vaccinazioni e in una ridotta percezione dei rischi legati alle malattie infettive;

    le conseguenze, pertanto, della riduzione della copertura vaccinale determinano un aumento dei casi di malattie infettive, la ricomparsa di malattie infettive che erano sotto controllo o debellate ed un aumento dei costi sanitari e sociali legati al diffondersi delle patologie e all'incremento dell'ospedalizzazione e degli eventuali esiti invalidanti;

    in ogni caso, si consideri come il decreto-legge citato non possa non ritenersi fondato pienamente sull'articolo 32 della Costituzione che considera il bene della salute «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività». Tale bene ha rilievo, pertanto, sia nella sua dimensione individuale e soggettiva che nella sua accezione sociale ed oggettiva. Tale orientamento giurisprudenziale si può trovare infatti riconosciuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 2012;

    il diritto alla salute, infatti, non comporta unicamente il diritto sociale di accesso ai trattamenti terapeutici, ma anche il diritto (o facoltà soggettiva) di rivolgersi a cure ritenute maggiormente efficaci o, addirittura, nella assoluta possibilità di rifiutarle. Un tale diritto, ovviamente, non può non scontrarsi con quello che si può definire come il limite esterno e negativo del diritto altrui, quindi del diritto costituito dall'interesse della collettività. È per questo motivo, pertanto, che l'altrui diritto alla salute, da intendersi sia a livello individuale che nella sua accezione sociale, costituisce anche un limite alla libertà individuale;

    con le sentenze n. 218 del 1994 e n. 399 del 1996, la Corte costituzionale ha affermato come la cura della salute implichi (si cita testualmente), «il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui»: le condizioni ritenute legittime dalla Corte costituzionale sono interamente ricomprese, quindi, nel caso delle vaccinazioni da intendersi come obbligatorie e previste dal decreto-legge n. 73 del 2017;

    con la sentenza 258 del 1994, la Consulta chiarisce definitivamente come il trattamento obbligatorio è da ritenersi imposto in maniera del tutto conforme alla legge qualora:

     1) esso abbia il fine non solo di apportare un miglioramento o tutelare le condizioni di salute del soggetto interessato, ma anche di preservare lo stato di salute altrui, dal momento che è proprio l'interesse della collettività a giustificare l'imposizione di limiti all'autodeterminazione del singolo che «inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale» (sentenza n. 307 del 1990);

     2) esista la concreta possibilità che il trattamento non vada ad incidere in maniera negativa sullo stato di salute dell'interessato, eccezion fatta per quelle conseguenze che, per temporaneità e scarsa entità, dimostrino di essere il normale decorso di ogni intervento sanitario e, per tale motivo, siano tollerabili;

     3) sempre alla luce della sentenza n. 307 del 1990, sia determinata una equa indennità a favore del soggetto danneggiato, lì dove ci si trovasse in un caso di danno ulteriore alla salute del singolo individuo sottoposto al trattamento obbligatorio (compresa, quindi, anche la patologia contratta a seguito di contagio da vaccinazione profilattica);

    si consideri, inoltre, che effettuare una previsione su quanti potranno subire danni dalle vaccinazioni è praticamente da considerarsi obiettivamente impossibile e che la frequenza delle reazioni avverse ai vaccini è minima, ovvero pari a circa un caso ogni milione di vaccinati. Gli effetti collaterali gravi sono da ritenersi rarissimi e nessun esame, al momento, è in grado di stabilire se un bambino possa presentare un incremento del rischio di reazioni. Sussiste invece la possibilità, attraverso la valutazione della storia clinica, di identificare le situazioni che, temporaneamente o permanentemente, costituiscono una controindicazione della somministrazione di vaccini. Esiste, non a caso, una guida alle controindicazioni alle vaccinazioni destinata agli operatori sanitari in grado di fornire loro tutte le misure utili a considerare le varie situazioni che possono discostarsi dalla normale pratica quotidiana. Nel caso dei pediatri, ad esempio, nell'individuazione delle situazioni, è sufficiente che essi svolgano le proprie valutazioni basandosi sulla documentazione relativa al minore e che venga effettuata l'anamnesi pre-vaccinale, tenendo nella giusta considerazione le informazioni fornite dai genitori o da chiunque ne sia il responsabile. È opportuno rimarcare, inoltre, come non tutte le patologie per le quali il decreto-legge n. 73 del 2017 prevede l'obbligo vaccinale conferiscono una condizione di immunità permanente;

    è, infatti, quanto mai opportuno che i genitori vengano tempestivamente informati sia sui benefici che sui rischi delle vaccinazioni. Non si dimentichi come la normativa attualmente in vigore ha previsto l'effettuazione di un monitoraggio ed una verifica a distanza di tre anni dall'obbligo, nei casi di morbillo, parotite, rosolia e varicella. Tali azioni verranno effettuate sulla base dei dati epidemiologici, delle reazioni nonché degli eventi avversi segnalati;

    relativamente alla sperimentazione clinica dei vaccini, va poi detto che tale pratica non viene finanziata dal Ministero della salute;

    è opportuno sottolineare come gli adempimenti documentali per l'iscrizione negli istituti scolastici, nei servizi educativi rivolti all'infanzia e nei centri di formazione professionale delle regioni, siano sufficientemente ridotti. Va comunque ricordato come tali adempimenti siano di fondamentale importanza per arginare la diffusione di malattie infettive di elevata contagiosità;

    il Ministero della salute ha fornito le indicazioni operative per l'immediata applicazione dei nuovi obblighi vaccinali attraverso una circolare esplicativa;

    inoltre, risulta importante anche l'impegno dello stesso Ministero per implementare le azioni dirette ad illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni previste dal decreto-legge citato in collaborazione con medici di medicina generale, pediatri e farmacisti,

impegna il Governo:

1) a continuare e a rafforzare la campagna intrapresa per contrastare la diminuzione delle percentuali di copertura vaccinale relative all'infanzia, all'adolescenza, ai giovani e agli adulti, con particolare riguardo agli operatori sanitari e scolastici, e consentire al Paese di rientrare nel limite della soglia di sicurezza raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità, al fine di scongiurare gravi conseguenze di carattere epidemiologico;

2) ad adottare iniziative per meccanismi di confronto con i Paesi della regione geografica di riferimento che, come la Francia, nella consapevolezza dell'esigenza di realizzare un cambiamento nelle strategie e nelle politiche vaccinali finora adottate, basate prevalentemente sulla raccomandazione, hanno recentemente esteso il numero delle vaccinazioni obbligatorie da somministrare ai minori;

3) a continuare e a implementare l'attività informativa attraverso adeguati strumenti di comunicazione, perché i cittadini siano resi consapevoli del fatto che scendere sotto le soglie minime di copertura vaccinale è pericoloso sul piano individuale e collettivo e determina non solo il progressivo aumento del rischio di contrarre gravi patologie da parte dei bambini, ma anche l'insorgere di pericolose epidemie e la ricomparsa di malattie che, da anni debellate grazie alla protezione dei vaccini, presentano quadri clinici quasi mai emersi nella pratica e, pertanto, non sempre riconoscibili e trattabili in tempo; in questo contesto, ad adottare iniziative per ripristinare la memoria storica delle varie epidemie e dell'alta percentuale di mortalità infantile relativa ai periodi in cui non erano stati ancora scoperti i vaccini e le stesse terapie;

4) ad assicurare, attraverso specifiche raccomandazioni da rivolgere alle regioni e, per il loro tramite, ai servizi vaccinali delle singole aziende sanitarie territorialmente competenti, che i minori stranieri, accompagnati e non accompagnati, presenti sul territorio nazionale, siano effettivamente sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie, così come previsto dal decreto-legge n. 73 del 2017;

5) a ridurre e semplificare gli adempimenti burocratici previsti, per l'iscrizione alle scuole e ai servizi educativi, a carico delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, educative e formative, dalla normativa vigente, promuovendo una modifica legislativa che consenta di anticipare il meccanismo semplificato previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 all'anno scolastico/calendario annuale in corso nelle regioni che dispongano di anagrafi vaccinali, in modo che le predette istituzioni scolastiche, educative e formative possano trasmettere all'azienda sanitaria locale territorialmente competente unicamente l'elenco degli iscritti (elenco generalmente predisposto dalle stesse istituzioni anche per l'esercizio di altre funzioni), per acquisire, successivamente, soltanto la documentazione comprovante la situazione vaccinale relativa ai minori segnalati dalle asl, perché non in regola con gli obblighi vaccinali, in quanto, pur non essendo vaccinati né rientranti nelle condizioni di esonero, omissione o differimento previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2017, non abbiano presentato alla asl stessa richiesta di somministrazione delle vaccinazioni non ancora effettuate, al fine di evitare che i genitori/tutori/affidatari dei minori siano tenuti a presentare la documentazione prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto-legge all'atto dell'iscrizione all'anno scolastico/calendario annuale 2018/2019;

6) ad adottare iniziative per rendere più efficienti e rapide le procedure relative ai contenziosi che coinvolgano soggetti danneggiati dalle vaccinazioni, considerato che, come affermato dalla Corte costituzionale, al verificarsi di eventi avversi e di complicanze di tipo permanente a causa di vaccinazioni effettuate nei limiti e secondo le forme di cui alle previste procedure, deve essere la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale, piuttosto che i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio collettivo (sentenza n. 107 del 2012);

7) a realizzare l'Anagrafe nazionale vaccini, prevista dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 73 del 2017, in modo tale che costituisca uno strumento effettivamente utile per l'efficace svolgimento, da parte del Ministero della salute, delle attività di indirizzo, programmazione, monitoraggio e controllo in materia di prevenzione sanitaria, cui è istituzionalmente preposto, nonché ai fini della redazione, d'intesa con le regioni, del prossimo piano nazionale di prevenzione vaccinale e in relazione all'eventuale revisione dell'obbligo relativo alle vaccinazioni di cui al comma 1-bis del medesimo decreto-legge.
(1-01752) «Scopelliti, Bosco».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia

vaccino

statistica della sanita'