ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01712

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 859 del 27/09/2017
Abbinamenti
Atto 1/01687 abbinato in data 28/09/2017
Atto 1/01705 abbinato in data 28/09/2017
Atto 1/01708 abbinato in data 28/09/2017
Atto 1/01709 abbinato in data 28/09/2017
Atto 1/01711 abbinato in data 28/09/2017
Atto 1/01710 abbinato in data 28/09/2017
Atto 1/01713 abbinato in data 28/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: TANCREDI PAOLO
Gruppo: ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD
Data firma: 27/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOSCO ANTONINO ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD 27/09/2017


Stato iter:
28/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO GOVERNO 28/09/2017
Resoconto MORANDO ENRICO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 28/09/2017
Resoconto VARGIU PIERPAOLO MISTO-DIREZIONE ITALIA
Resoconto MENORELLO DOMENICO MISTO-CIVICI E INNOVATORI PER L'ITALIA
Resoconto MURGIA BRUNO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto TANCREDI PAOLO ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD
Resoconto ALBINI TEA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Resoconto RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 28/09/2017
Resoconto MORANDO ENRICO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 28/09/2017

DISCUSSIONE IL 28/09/2017

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 28/09/2017

ACCOLTO IL 28/09/2017

PARERE GOVERNO IL 28/09/2017

APPROVATO IL 28/09/2017

CONCLUSO IL 28/09/2017

Atto Camera

Mozione 1-01712
presentato da
TANCREDI Paolo
testo presentato
Mercoledì 27 settembre 2017
modificato
Giovedì 28 settembre 2017, seduta n. 860

   La Camera,
   considerato che:
    con la modifica all'articolo 119 della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001) il legislatore ha inteso introdurre nell'ordinamento un nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, basato sul superamento del sistema di finanza derivata. Conseguentemente tramite la legge sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009) è stata introdotta una maggiore autonomia di entrata e di spesa per gli enti territoriali, nel rispetto dei principi di solidarietà, coesione e riequilibrio territoriale previsti dalla Costituzione. A tale scopo la legge n. 42 e i relativi decreti applicativi hanno introdotto diversi meccanismi di perequazione tra i quali il «Fondo sperimentale di riequilibrio» destinato alla copertura delle spese relative all'esercizio delle funzioni fondamentali, (decreto legislativo n. 23 del 2013), finanziato anche attraverso la fiscalità generale, qualora i fabbisogni risultino superiori alle capacità fiscali;
    in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio dal 2013 è stato istituito della legge di stabilità per il 2013 il Fondo di solidarietà comunale (legge n. 228 del 2012 articolo 1, comma 380) in forza della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla legge medesima, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito Imu, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La dotazione annuale del Fondo, definita per legge, è in parte assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (Imu), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente. Pertanto si tratta di un fondo a perequazione orizzontale essendo alimentato esclusivamente dai comuni e non anche dalla fiscalità generale (perequazione verticale), come era stabilito dalla legge n. 42 del 2009;
    la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 435) ha stabilito la riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, in un generale quadro di fortissima riduzione dei trasferimenti agli enti territoriali;
    sulla disciplina del Fondo è da ultimo intervenuta la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 17), che ne ha integrato la dotazione annuale, quale mero ristoro del minor gettito derivante ai comuni dal nuovo regime di esenzioni disposte dalla legge medesima per l'Imu e la Tasi per gli immobili adibiti ad abitazione principale (articolo 1, commi da 10 a 16, 53 e 54);
    nella legge di bilancio per il 2017 il Fondo presenta una dotazione pari 6.197 milioni di euro per l'anno 2017 e 6.208 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 448). Il comma 449 prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire con i criteri perequativi e cioè secondo i fabbisogni e le capacità fiscali standard. Tale percentuale, già fissata al 40 per cento per l'anno 2017 e al 55 per cento per l'anno 2018 dalla legge di stabilità dell'anno precedente, viene portata al 70 per cento per l'anno 2019, all'85 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021. Si applica in sostanza quanto previsto dall'accordo 31 marzo 2015 in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
    dai rapporti della Corte dei conti circa gli effetti sulle amministrazioni locali delle misure di contenimento della spesa pubblica adottate in questi ultimi anni per fronteggiare la crisi economica, si rileva come risultino fortemente ridotte le possibilità di intervento e di gestione degli enti territoriali e che è stata lesa l'autonomia finanziaria e funzionale ad essi garantiti dal Titolo V della Parte II della Costituzione. D'altro canto, la Corte sottolinea la necessità che sia salvaguardato il corretto adempimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, assicurando un adeguato concorso finanziario dello Stato per gli interventi correttivi degli squilibri economico-sociali emersi tra le diverse aree del Paese;
    nei rapporti dell'Istituto per la finanza e l'economia Locale (IFEL) si sottolinea che pur basandosi sui criteri previsti dalla legge delega n. 42 del 2009, il sistema di trasferimenti del fondo di solidarietà comunale è tuttavia concettualmente molto diverso dal disegno originale: non si tratta di due sistemi di trasferimenti distinti, indirizzati alla perequazione integrale delle funzioni fondamentali da un lato e alla perequazione parziale delle restanti funzioni dall'altro, ma di un unico fondo distribuito secondo un solo schema di riparto, in contrasto con la legge delega, che prevede il contributo dello Stato. Per quanto riguarda perequazione delle funzioni fondamentali, il fondo è integralmente finanziato con le risorse proprie dei comuni. Poiché i due riparti sono inglobati in un unico fondo, la doppia finalità è perseguita attraverso un sistema di «pesi»;
    secondo l'Istituto per la finanza e l'economia locale, in base alle ultime analisi della spesa comunale relativa al 2013, il totale dei fabbisogni monetari (circa 34 miliardi) è superiore del totale dei gettiti standard che compongono la capacità fiscale (circa 30 miliardi) (si veda: Contributo alla discussione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, 6 luglio 2017);
    il rapporto del gennaio 2017 della Sose (Soluzioni per il Sistema Economico) – società tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla ricognizione dei livelli delle prestazioni che le regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono, evidenzia che in tutti servizi essenziali oggetto di analisi si registra un forte divario dei livelli delle prestazioni effettivamente erogate tra le regioni del centro-nord e quelle del sud, divario che si riflette nei livelli di spesa mediamente più bassi registrati nel Mezzogiorno. Pertanto appare evidente come il criterio dell'erogazione sulla base della spesa storica, sia pure in corso di attenuazione, risulti essere punitivo per quegli enti che non potendo spendere a causa dei minori introiti delle imposte comunali, non hanno possibilità di offrire servizi adeguati ai propri cittadini;
    le elaborazioni dell'ufficio studi della Cgia di Mestre offrono ulteriori spunti di riflessione. Le serie storiche indicano che nel periodo 1995-2015 le entrate tributarie nelle casse dello Stato sono aumentate di oltre 80 punti percentuali, quasi il doppio dell'inflazione che, nello stesso periodo, è salita del 43 per cento. In base ad una elaborazione pubblicata nel novembre 2016, su un ammontare complessivo di 493,5 miliardi di euro di imposte dirette e in conto capitale versate dagli italiani nel 2015, ben 389 miliardi di euro (78,8 per cento del totale) sono stati incassati dall'Erario, 69,7 miliardi sono stati incassati dalle regioni (14,1 per cento del totale), 29,3 miliardi dai comuni (5,9 per cento del totale); 4,1 miliardi dalle province (0,8 per cento del totale);
    viceversa, dei 432 miliardi di spesa pubblica al netto di interessi e previdenza, il 53 per cento è in capo a regioni, province e comuni e per salvaguardare i bilanci e i servizi erogati alla popolazione i Sindaci hanno aumentato le tasse locali di 11,3 miliardi di euro. In definitiva, la quasi totalità delle entrate finisce allo Stato, ma oltre la metà della spesa viene amministrata da regioni e autonomie locali. Ne consegue che il superamento della finanza derivata, previsto dalle riforme del 2001 e del 2009 è ancora ben lungi dall'essere pienamente attuato,

impegna il Governo:

1) ad adottare le iniziative necessarie per dare piena attuazione al federalismo fiscale in coerenza con l'articolo 119 della Costituzione e la legge n.42 del 2009;
2) ad assumere iniziative per finanziare anche mediante risorse statali aggiuntive il fondo di solidarietà comunale sino a completa copertura dei livelli qualitativi standard delle prestazioni, individuando le risorse necessarie nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
3) ad assumere iniziative per assicurare le risorse necessarie a garantire il progressivo raggiungimento degli standard nazionali dei livelli qualitativi standard delle prestazioni, con particolare riferimento alle regioni meridionali.
(1-01712) (Testo modificato nel corso della seduta)  «Tancredi, Bosco».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

autonomia

imposta locale

risorse proprie