ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01248

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 619 del 04/05/2016
Abbinamenti
Atto 1/01187 abbinato in data 04/05/2016
Atto 1/01195 abbinato in data 04/05/2016
Atto 1/01218 abbinato in data 04/05/2016
Atto 1/01223 abbinato in data 04/05/2016
Atto 1/01225 abbinato in data 04/05/2016
Atto 1/01226 abbinato in data 04/05/2016
Atto 1/01227 abbinato in data 04/05/2016
Atto 1/01228 abbinato in data 04/05/2016
Atto 1/01230 abbinato in data 04/05/2016
Atto 1/01233 abbinato in data 04/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: ROSATO ETTORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MAURI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 04/05/2016
DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO 04/05/2016
FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 04/05/2016
GRASSI GERO PARTITO DEMOCRATICO 04/05/2016
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 04/05/2016
MARTELLA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 04/05/2016
MORANI ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 04/05/2016
BINI CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 04/05/2016
DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 04/05/2016
FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 04/05/2016
GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 04/05/2016
GIORGIS ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 04/05/2016
GUERINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 04/05/2016
POLLASTRINI BARBARA PARTITO DEMOCRATICO 04/05/2016
STUMPO NICOLA PARTITO DEMOCRATICO 04/05/2016
MARANTELLI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 04/05/2016
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 04/05/2016
BRAGANTINI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 04/05/2016


Stato iter:
04/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 04/05/2016
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 04/05/2016
Resoconto LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto ROCCELLA EUGENIA MISTO-USEI-IDEA
Resoconto FUCCI BENEDETTO FRANCESCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto BINETTI PAOLA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto MARTELLI GIOVANNA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto PRESTIGIACOMO STEFANIA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 04/05/2016

PARERE RIMESSO ALL'ASSEMBLEA IL 04/05/2016

PARERE GOVERNO IL 04/05/2016

DISCUSSIONE IL 04/05/2016

VOTATO PER PARTI IL 04/05/2016

APPROVATO IL 04/05/2016

CONCLUSO IL 04/05/2016

Atto Camera

Mozione 1-01248
presentato da
ROSATO Ettore
testo di
Mercoledì 4 maggio 2016, seduta n. 619

   La Camera,
   premesso che:
    per maternità surrogata (secondo la terminologia utilizzata dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2014) altrimenti detta «gestazione per altri» - gpa (secondo la terminologia utilizzata dalla Corte europea dei diritti umani), si intende una pratica fondata sulla disponibilità di una donna a portare a termine la gravidanza per realizzare un progetto di genitorialità altrui;
    la pratica è vietata in Svezia, Norvegia, Finlandia, Germania, Austria, Francia, Spagna, Portogallo e consentita se gratuita e con un articolato livello di restrizioni in Canada, Inghilterra, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Australia e alcuni Stati Usa e dell'est Europa come Armenia, Georgia, Ungheria, Bielorussia, Ucraina e Russia, ammessa in Asia India, Nepal, Thailandia, Hong Kong e in Sudafrica;
    in Grecia è consentita in forma gratuita e previa autorizzazione di un tribunale;
    relazioni recenti hanno mostrato un incremento diffuso di tale pratica, documentando il flusso della domanda verso i Paesi che ne consentono l'attuazione a condizioni economiche e giuridiche più vantaggiose;
    tale documentazione evidenzia l'inserimento della maternità surrogata in un sistema di produzione gestito da agenzie di intermediazione, in cui il processo della gestazione e il neonato sono oggetto di sfruttamento;
    il 15 marzo 2016 la Commissione affari sociali del Consiglio d'Europa ha respinto la relazione «Diritti umani e problemi etici legati alla surrogacy» della senatrice e ginecologa belga Petra De Sutter, volta a regolamentare la maternità surrogata nei 47 Stati membri, in virtù dell'apporto della delegazione italiana presso il Consiglio;
    il 15 dicembre del 2015 il Parlamento europeo, in assemblea plenaria, ha condannato la pratica della gestazione per altri, approvando una risoluzione (2015/2229(INI)) sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia, il quale (testo votato, paragrafo 115) «condanna la pratica della maternità surrogata, che mina la dignità umana della donna, visto che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usate come una merce; considera che la pratica della maternità surrogata che implica lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per profitti finanziari o di altro tipo, in particolare il caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba esser vietato e trattato come questione di urgenza negli strumenti per i diritti umani»;
    la «Convenzione sui diritti dell'infanzia», approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (ratificata dall'Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176), impegna gli Stati ad adottare tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla stessa Convenzione e, in particolare, il diritto dei bambini a non essere privati degli elementi costitutivi della loro identità (articolo 8) e il diritto ad essere protetti contro ogni forma di sfruttamento economico (articolo 32);
    conseguentemente, gli ordinamenti, nazionali ed internazionali, non possono contenere previsioni che violino il diritto dei minore all'identità personale, indipendentemente dalle modalità con cui è venuto al mondo;
    la Corte europea dei diritti umani ha stabilito, condannando la Francia, nel 2014, sentenze Menesson e Labasse, che non può essere negata la trascrizione dell'atto di nascita di un minore, nato da maternità surrogata all'estero, nonostante tale pratica sia vietata e penalmente perseguita in quel Paese;
    la mancata trascrizione, infatti, provoca incertezza giuridica nella vita del minore e determina una violazione del suo diritto all'identità personale; secondo la Corte, la legge dello Stato non può far ricadere nella sfera giuridica dei bambini, il cui interesse è sempre preminente, gli effetti della scelta dei genitori di ricorrere ad una tecnica di fecondazione vietata nel loro Paese;
    nella sentenza Paradiso - Campanelli, del gennaio 2015, anche l'Italia è stata condannata per aver sottratto e dato in adozione il figlio di nove mesi di una coppia eterosessuale che aveva fatto ricorso in Russia alla fecondazione eterologa e alla maternità per altri, con la motivazione del preminente interesse del minore alla stabilità affettiva indipendentemente dall'esistenza di una genitorialità biologica;
    il principio della non commerciabilità del corpo umano, ribadita dall'articolo 21 della Convenzione di Oviedo, sottoscritta nel 1997, e ratificata dall'Italia nel 2001, prevede che il corpo umano e le sue parti non debbano essere fonte di profitto; la Convenzione sottolinea anche come il principio della indisponibilità del corpo umano non sia assoluto e che donare organi o parti del proprio corpo non è quindi contrario al principio di dignità;
    il principio della non commerciabilità del corpo umano e delle sue parti è inoltre espressamente sancito dall'articolo 3, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che stabilisce: «il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro»;
    conseguentemente, la commercializzazione e lo sfruttamento della capacità riproduttiva del corpo della donna rappresentano lesioni del principio universale di rispetto della dignità umana, nonché violazione dei diritti umani;
    in Italia il comma 6 dell'articolo 12 della legge 40 sancisce che «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;
    in alcuni dei Paesi dove la maternità surrogata è consentita, i rapporti tra le persone coinvolte vengono regolamentati da accordi privati, come i contratti pre-nascita frequenti negli Usa, mentre in Paesi, come la Cambogia, la Thailandia o il Nepal, si verificano con frequenza fenomeni di sfruttamento di donne in stato di difficoltà economica, fenomeno diffuso anche in alcuni Paesi dell'est Europa;
    in alcuni Paesi la maternità surrogata è consentita soltanto in presenza di protocolli specifici (gravidanza altruistica); nei Paesi in cui la gestazione per altri è consentita se gratuita, ed è chiamata altruistica, il fondamento teorico e culturale richiamato è quello del dono, che vede la donna mettere a disposizione il proprio corpo e la propria gestazione in modo libero, volontario e gratuito, come scelta solidale in aiuto a chi non può avere figli in relazione a problemi fisici;
    si è sviluppato un dibattito che sottolinea come le relazioni che si stabiliscono attraverso la gratuità del dono siano coerenti con la tradizione giuridica dell'Unione europea, in particolare con la Carta dei diritti fondamentali che ribadisce il divieto, nell'ambito della medicina e della biologia di fare del corpo umano e delle sue parti una fonte di lucro, senza però vietarne la sua utilizzazione a titolo gratuito;
    a livello nazionale e internazionale si sono moltiplicati gli appelli per la messa al bando della maternità surrogata, nei quali si è affermato che gravidanza altruistica è un fenomeno limitato a rarissimi casi e si è denunciata come la scomposizione in segmenti indipendenti della gravidanza, del parto e della nascita, porti ad un impoverimento del valore affettivo simbolico e culturale della maternità e dell'evento umano della nascita, consentendo la loro riduzione a merce e la loro scambiabilità;
    il Comitato nazionale di bioetica, il 18 marzo 2016, ha approvato una mozione sulla maternità surrogata a titolo oneroso, in cui si afferma che la commercializzazione e lo sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive sotto qualsiasi forma di pagamento sia in contrasto con i principi bioetici fondamentali e ha rimandato ad una successiva trattazione l'argomento della surrogazione di maternità senza corrispettivo economico;
    la Corte costituzionale definisce la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli come espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, libertà riconducibile agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione: conseguentemente le limitazioni di tale libertà sono ragionevolmente giustificate dalla impossibilità di tutelare altrimenti interessi di pari rango (sentenza n. 162 del 2014);
    la riforma dunque, della normativa sulle adozioni appare sempre più urgente e necessaria al fine superare i meccanismi farraginosi che la rendono spesso poco accessibile,

impegna il Governo:

   a fronte del divieto della maternità surrogata, previsto dalla legge n. 40 del 2004, ad avviare un confronto sulla base del paragrafo 115 della risoluzione del Parlamento europeo (2015/2229 (INI)) sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia, approvata in assemblea plenaria il 17 dicembre 2015, di cui in premessa;
   ad attivarsi nelle forme e nelle sedi opportune, per il pieno rispetto, da parte dei Paesi che ne sono firmatari, delle convenzioni internazionali per la protezione dei diritti umani e del bambino e a promuovere a livello nazionale e internazionale, iniziative che conducano al riconoscimento del diritto dei bambini alla identità personale e alla loro tutela, indipendentemente dalla modalità in cui sono venuti al mondo;
   ad attivarsi per completare il recepimento della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica.
(1-01248) «Rosato, Mauri, Di Salvo, Fregolent, Grassi, Gribaudo, Martella, Morani, Bini, Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana, Garavini, Giorgis, Giuseppe Guerini, Pollastrini, Stumpo, Marantelli, Gebhard, Paola Bragantini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti umani

politica comunitaria

diritti del bambino