ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01230

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 611 del 21/04/2016
Abbinamenti
Atto 1/01187 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01195 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01218 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01223 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01225 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01226 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01227 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01228 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01233 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01248 abbinato in data 04/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: NICCHI MARISA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 21/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
DURANTI DONATELLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
GREGORI MONICA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
MARTELLI GIOVANNA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
PANNARALE ANNALISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
RICCIATTI LARA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 27/04/2016
SCOTTO ARTURO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 22/04/2016
BORDO FRANCO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 27/04/2016
FARINA DANIELE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
FAVA CLAUDIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
FERRARA FRANCESCO DETTO CICCIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
FOLINO VINCENZO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
GALLI CARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
MAESTRI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 27/04/2016
MELILLA GIANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
MARCON GIULIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 27/04/2016
PIRAS MICHELE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
PLACIDO ANTONIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
QUARANTA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/04/2016
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 04/05/2016


Stato iter:
04/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 27/04/2016
Resoconto PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto BINETTI PAOLA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
 
PARERE GOVERNO 04/05/2016
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 04/05/2016
Resoconto LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto ROCCELLA EUGENIA MISTO-USEI-IDEA
Resoconto FUCCI BENEDETTO FRANCESCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto BINETTI PAOLA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto MARTELLI GIOVANNA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto PRESTIGIACOMO STEFANIA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 22/04/2016

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 27/04/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 27/04/2016

DISCUSSIONE IL 27/04/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/04/2016

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 04/05/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 04/05/2016

PARERE RIMESSO ALL'ASSEMBLEA IL 04/05/2016

PARERE GOVERNO IL 04/05/2016

DISCUSSIONE IL 04/05/2016

VOTATO PER PARTI IL 04/05/2016

IN PARTE APPROVATO E IN PARTE RESPINTO IL 04/05/2016

CONCLUSO IL 04/05/2016

Atto Camera

Mozione 1-01230
presentato da
NICCHI Marisa
testo presentato
Giovedì 21 aprile 2016
modificato
Mercoledì 4 maggio 2016, seduta n. 619

   La Camera,
   premesso che:
    in Italia la maternità surrogata è vietata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), legge, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, fra le più oscurantiste dei Paesi che hanno la nostra stessa tradizione giuridica. La Corte costituzionale più volte ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune sue parti, a riprova che la scelta legislativa è stata fatta non per regolamentare l'ambito della fecondazione assistita, come si dovrebbe, ma allo scopo di introdurre divieti che contrastano con i principi della Costituzione italiana;
    la Corte europea dei diritti Umani è intervenuta più volte in materia di maternità surrogata precisando che allo stato attuale delle legislazioni dei Paesi del Consiglio d'Europa, tra le quali non esiste una armonizzazione, gli Stati membri hanno la discrezionalità di mantenere una legislazione che vieti la maternità surrogata (2014, sentenze Mennesson e Labassee contro Francia);
    al contempo, la Corte ha stabilito che il figlio nato mediante surrogazione di maternità in un Paese dove ciò è lecito non può essere sottratto alla coppia dei genitori la cui filiazione è stata legalmente stabilita all'estero. In questo caso, deve essere tutelato il preminente interesse del minore che è innanzitutto quello al rispetto della propria vita familiare e all'identità personale;
    condannando l'Italia (2015, sentenza Paradiso e Campanelli), la Corte ha stabilito che al minore deve essere garantito il diritto fondamentale alla vita famigliare con i propri genitori, anche quando questi lo sono solo di fatto, se con loro ha stabilito e consolidato un rapporto genitore-figlio/a. Laddove è accertata l'esistenza di un legame famigliare, lo Stato deve adottare misure che permettono a tale legame di svilupparsi, favorendo innanzitutto il ricongiungimento tra i genitori e il figlio/a interessati/e. Non può al contrario, sottrarre il figlio ai genitori;
    secondo la Corte, nei predetti casi di maternità surrogata, il riferimento all'ordine pubblico non può essere preso come una carta bianca che giustifichi qualsiasi misura, in quanto lo Stato ha l'obbligo di tenere in considerazione l'interesse superiore del minore indipendentemente dalla natura del legame genitoriale, genetico o di altro tipo (par. 80);
    condannando la Francia (2014, sentenze Mennesson e Labassee), invece, la Corte ha stabilito che non può essere negata la trascrizione dell'atto di nascita di un minore, nato da maternità surrogata all'estero, nonostante tale pratica sia vietata e penalmente perseguita in Francia. La mancata trascrizione, infatti, provoca incertezza giuridica nella vita del minore e determina una violazione del suo diritto all'identità personale. Secondo la Corte, la legge dello Stato non può far ricadere, nella sfera giuridica di figli/e, il cui interesse è sempre preminente, gli effetti della scelta dei genitori di ricorrere a una tecnica di fecondazione vietata nel loro Paese;
    in Italia si è sviluppato un dibattito ideologico sulla gestazione per altri/e, che invoca interventi normativi che vadano oltre il divieto già esistente, facendo ricorso anche ad argomenti già utilizzati in occasione della legge 40/2004. Si invoca l'introduzione di un «reato universale» e il non riconoscimento giuridico dei figli/e alle coppie italiane che fanno ricorso all'estero a tale pratica;
    questo dibattito ignora del tutto la giurisprudenza innanzi citata, che evidenzia l'obbligo di tutelare il preminente interesse del minore, che non può essere sottratto alla sua famiglia; così come ignora il tema della permeabilità degli ordinamenti giuridici e della necessità di regolare fenomeni altrove leciti, non di punirli;
    la libertà di scelta delle donne che vogliono portare avanti una gravidanza consentendo a una vita di venire al mondo e di essere amorevolmente accolta da altre coppie di genitori, comporta che la loro scelta non sia costretta dal ricatto economico o dallo sfruttamento, e che abbiano la possibilità di ripensamento, nel corso della gravidanza e dopo il parto;
    c’è un mutamento sociale e umano dei rapporti di filiazione, della genitorialità e più in generale della vita familiare non più basati sulla coincidenza tra dato biologico, genetico, sociale e su un presunto unico modello «naturale» di famiglia, ma fondati sulla qualità delle relazioni. Tale cambiamento sociale è già stato riconosciuto giuridicamente, ma deve esserlo pienamente, perché vi è la priorità di assicurare gli stessi diritti ai figli e alle figlie a prescindere da come sono venuti al mondo;
    a tal proposito è utile ricordare che la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014 ha ribadito, sotto il profilo sostanziale dei valori e dei principi, l'estensione del confine della «vita familiare» che sinora riguardava la coppia eterosessuale, ai figli generati naturalmente e con la procreazione assistita anche eterologa;
    con la legge n. 154 del 2013 il legislatore ha individuato come caratterizzante il rapporto di filiazione, il concetto di responsabilità genitoriale non sempre rispondente alla coincidenza della figura genetica e/o biologica;
    la Corte di Cassazione, con la decisione sul divieto di disconoscimento di paternità da parte del marito della coppia che ha dato il consenso all'inseminazione eterologa della moglie (sentenza n. 2315 del 1999), ha sovvertito il principio secondo il quale la verità biologica fonda il rapporto di filiazione;
    anche con riferimento alla genitorialità delle persone omosessuali, la giurisprudenza riconosce che costituisce pregiudizio il ritenere che un minore cresciuto da una coppia omosessuale possa non crescere bene (Corte di Cassazione civile, Sez. I, n. 601 del 2013), e la giurisprudenza più recente del Tribunale dei minori, nel consentire l'adozione del figlio del partner, lo ha constatato con approfondite indagini (tra le altre: Tribunale per i minorenni di Roma, sentenza 30 giugno 2014, confermata da Corte d'appello di Roma con sentenza del 23 dicembre 2015; stesso Tribunale, sentenze 22 settembre 2015 e 26 gennaio 2016);
    stigmatizzare le scelte non conformi al cosiddetto modello «naturale» di famiglia, ha ispirato l'esclusione nella proposta di legge in materia di unioni civili dell'adozione perfino dei «propri» bambini delle coppie omosessuali già nati. Esclusione che colpisce anche le persone singole che vogliano assumersi responsabilità genitoriali, come ha dimostrato la discussione nel corso dell'iter di approvazione della legge n. 173 del 2015, sulla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare di lungo periodo, che le ha escluse dall'adozione in tale specifica situazione;
    non va sottovalutata la correlazione tra il ricorso alla maternità surrogata e l'attuale disciplina italiana in materia di adozione. Occorre approvare una legge che renda più rapido l'iter per l'adozione, per garantire a tutti i minori in stato di abbandono il diritto ad avere una famiglia in tempi più brevi, estendendo la possibilità di adottare anche alle coppie dello stesso sesso, alle coppie non sposate e ai single. Ciò consentirebbe anche una riduzione del ricorso alla maternità surrogata;
    la proibizione universale è vana, sbagliata, pericolosa. Vana nella sua ambizione fuori misura di valere globalmente anche per altri Paesi; sbagliata perché ha l'irresponsabile effetto di alimentare un mercato clandestino; pericolosa per la portata simbolica di un divieto usato per i reati contro l'umanità, tipo i genocidi che stigmatizza la donna e segna pesantemente chi nasce;
    a questo proposito la legge 40 del 2004, come ricordato incostituzionale in molte parti, mostra gli effetti perversi della linea proibizionista. Il costoso turismo procreativo che i tanti assurdi e disumani divieti hanno incentivato, ha in sé una evidente impronta di classe a conferma che libertà civili e diritti sociali sono strettamente connessi;
    il ricorso alla proibizione, come dimostra la legge 40 del 2004, mette in questione il principio di laicità perché un personale convincimento morale non può prevaricare quelli di altri/e;
    il principio di libertà di scelta e responsabilità delle donne nella procreazione è intangibile: a una donna non si può imporre né di essere o non essere madre, né di usare o non usare il suo corpo a fini riproduttivi;
    la gestazione per altri/e è pratica antica quanto il mondo, molto diffusa anche in Italia fino a pochissimi anni fa;
    la novità sta nelle forme attraverso le quali si realizza, a seguito dello sviluppo delle tecniche di procreazione assistita, ma anche della possibilità di regolamentare il rapporto tra le persone coinvolte;
    la libertà di scelta della gestante e la regolamentazione del rapporto tra le parti sono concreti capisaldi della possibilità di gestazione per altri/e, nei paesi — come ad esempio Stati Uniti o Canada —, dove la pratica è lecita e non vi è sfruttamento delle donne;
    è riprovevole e da contrastare con forza, quando dietro questa pratica ci siano rischi di ricatto e di costrizione alla mercificazione delle donne e del loro corpo, o quando si sia in assenza di ogni forme di tutela di ciò che ogni donna possa decidere di e per se stessa. Rischio moltiplicato dalle diseguaglianze prodotte dalla globalizzazione del mercato del biolavoro, dell'uso del materiale genetico e delle capacità riproduttive dei corpi;
    la gestazione per altri/e, come la fecondazione assistita, è una realtà delicata e complessa talvolta troppo spesso semplificata anche attraverso un linguaggio che rispecchia stereotipi che colpiscono le persone coinvolte: donne, uomini, bambini/e nati attraverso questa pratica. Ad esempio, anche l'espressione «utero in affitto» veicola un pregiudizio verso le gestanti, uomini omosessuali e bambini/e nati attraverso questa pratica;
    le donne subiscono violenza anche in famiglia, sono private di diritti umani fondamentali a causa di valori, credenze religiose e tribali. Ma non per questo ci sogniamo di mettere al bando universale famiglia e religione che sono, invece, diritti fondamentali della persona;
    contrastare ogni possibile sfruttamento non significa normare, in nome del bene delle donne, il corpo femminile: nessuna donna può essere obbligata a procreare o ad abortire;
    è la soggettività di una donna con la sua libera scelta di portare avanti una gravidanza che dà la misura e il limite ai desideri di genitorialità, visto che il corpo femminile continua ad essere il tramite indispensabile per la nascita,

impegna il Governo:

   ad affermare in ogni atto e in ogni sede nazionale ed internazionale il riconoscimento del principio di responsabilità e libertà di scelta delle donne nella procreazione, anche attraverso iniziative per:
    a) una regolamentazione mite della gestazione per altri/e, che riconosca il rispetto la soggettività della donna in tutto il percorso della gestazione, la possibilità di un suo ripensamento e quella di mantenere il legame con il nascituro e gli altri soggetti coinvolti;
    b) il contrasto di ogni eventuale forma di pratica sommersa e clandestina a causa dell'impossibilità di accedere alla gestazione per altri/e;
   a colmare il deficit informativo attraverso un osservatorio di analisi del fenomeno, in modo da programmare politiche pubbliche adeguate per le tutele giuridiche, sanitarie, sociali di tutti i soggetti coinvolti in una realtà che di fatto esiste;
   a stabilire accordi bilaterali sul fronte internazionale con i Paesi che hanno introdotto e normato la gestazione per altri/e, e programmi di cooperazione allo sviluppo per i Paesi a rischio di sfruttamento delle donne a fini riproduttivi;
   ad assumere iniziative per prevedere il riconoscimento anagrafico nel nostro Paese, relativamente ai soli nati in quegli Stati dove esiste una legislazione che regolamenta la gestazione per altri/e;
   a rilanciare, attraverso l'investimento di risorse economiche pubbliche, l'offerta di protezione pubblica a partire dalla rete dei consultori familiari per l'accompagnamento di tutti i soggetti coinvolti, prima e durante la gestazione ed il parto, aggiornando le prestazioni e la qualità dei servizi a sostegno della soggettività delle donne e le nuove domande di genitorialità;
   a tutelare i diritti della/del minore, in particolare con la trascrizione dei loro atti di nascita formali all'estero;
   ad assumere iniziative per punire ogni forma di costrizione alla procreazione, anche in attuazione dei principi della Convenzione di Istanbul.
(1-01230) «Nicchi, Costantino, Duranti, Gregori, Martelli, Pannarale, Pellegrino, Ricciatti, Brignone, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Civati, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Andrea Maestri, Melilla, Marcon, Palazzotto, Pastorino, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro, Zaratti, Bechis».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

filiazione

protezione dell'infanzia

procreazione artificiale