ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01214

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 602 del 05/04/2016
Abbinamenti
Atto 1/01211 abbinato in data 06/04/2016
Atto 1/01140 abbinato in data 06/04/2016
Atto 1/01206 abbinato in data 06/04/2016
Atto 1/01208 abbinato in data 06/04/2016
Atto 1/01209 abbinato in data 06/04/2016
Atto 1/01212 abbinato in data 06/04/2016
Atto 1/01213 abbinato in data 06/04/2016
Atto 1/01215 abbinato in data 06/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: VEZZALI MARIA VALENTINA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 05/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MONCHIERO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 05/04/2016


Stato iter:
06/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/04/2016
Resoconto GIACOMELLI ANTONELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
INTERVENTO GOVERNO 06/04/2016
Resoconto GIACOMELLI ANTONELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 06/04/2016
Resoconto D'ALESSANDRO LUCA MISTO-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
Resoconto RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto FAUTTILLI FEDERICO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto CAPARINI DAVIDE LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto BUTTIGLIONE ROCCO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 06/04/2016
Resoconto GIACOMELLI ANTONELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 06/04/2016
Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto ARGENTIN ILEANA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 06/04/2016

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 06/04/2016

ACCOLTO LIMITATAMENTE AL DISPOSITIVO IL 06/04/2016

PARERE GOVERNO IL 06/04/2016

DISCUSSIONE IL 06/04/2016

VOTATO PER PARTI IL 06/04/2016

APPROVATO IL 06/04/2016

CONCLUSO IL 06/04/2016

Atto Camera

Mozione 1-01214
presentato da
VEZZALI Maria Valentina
testo presentato
Martedì 5 aprile 2016
modificato
Mercoledì 6 aprile 2016, seduta n. 603

   La Camera,
   premesso che:
    il canone RAI ordinario è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive (articolo 1 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938 n. 246), indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (sentenza della Corte costituzionale 12 maggio 1988, n. 535 – sentenza della Corte di Cassazione 3 agosto 1993, n. 8549);
    il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica;
    si tratta di una imposta che deve essere versata dal contribuente obbligatoriamente entro i termini previsti dalla legge, a meno che il soggetto non sia in possesso dei requisiti che ne consentono l'esenzione;
    l'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prevede, a decorrere dal 2016, il pagamento del canone Rai, per un importo complessivo di 100 euro, in dieci rate (da gennaio ad ottobre) mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, ma solo in caso di «utenze domestiche residenti», con importi indicati in fattura con distinta voce rispetto ai consumi. Solo per l'anno 2016 si pagherà una prima maxirata di 60 euro a luglio. Il compenso per le imprese elettriche per la riscossione del canone è pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
    l'importo del canone RAI in Italia, già prima della riduzione prevista per il 2016, era più basso di quello della media europea che si attesta sui 127,00 euro anche se inversamente proporzionale all'importo è la percentuale di evasione che in Italia è di circa il 27 per cento (quasi 500 milioni di Euro), mentre in Europa è vicina al 10 per cento;
    un affittuario deve pagare l'imposta in quanto detentore dell'apparecchio anche se non di sua proprietà (articolo 1 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1998 n. 246);
    il canone RAI è dovuto anche dai residenti all'estero che possiedono un'abitazione in Italia e dagli italiani iscritti all'AIRE (anche se il decreto attuativo chiarirà in quale misura), visto che non hanno la residenza negli immobili siti in Italia e ne usufruiscono solo per brevi periodi;
    secondo quanto previsto nella nota del Ministero dello sviluppo economico n. 12991 del 22 febbraio 2012, le apparecchiature informatiche prive di sintonizzatore TV non devono pagare il canone, visto che non possono ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma digitale terrestre e/o satellitare;
    il canone RAI dovrà essere ancora pagato con il tradizionale bollettino postale nelle 20 isole minori che non sono agganciate alla rete elettrica nazionale;
    la nuova normativa prevede altresì che entro quindici giorni dalla sua entrata in vigore l'Agenzia delle entrate definisca con l'acquirente unico (il garante della fornitura di energia elettrica ai piccoli consumatori) le modalità per l'invio delle informazioni sui soggetti che hanno presentato la dichiarazione di non possesso di televisore o apparecchio adatto a ricevere le trasmissioni, nonché su coloro che, non essendo intestatari di contratto elettrico, pagano il canone con altre modalità o sono esenti dal pagamento;
    è stato recentemente pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle entrate sulle modalità dell'autocertificazione per i soggetti esenti dal pagamento del canone in quanto non possessori di apparecchi televisivi;
    secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle entrate, chi intenda dichiarare – sotto la propria responsabilità penale – di non detenere alcun apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive, deve inviare una comunicazione nelle forme previste dalla legge, consapevole del fatto che la comunicazione ha validità solo per l'anno in cui viene presentata e che quindi deve essere ripresentata ogni anno;
    per richiedere l'esenzione è possibile compilare il modulo scaricabile dal sito dell'Agenzia delle entrate e inviarlo a mezzo lettera raccomandata entro il 30 aprile o in via telematica (anche tramite Caf) entro il 10 maggio; la dichiarazione presentata oltre tali scadenze avrà effetto per il canone dovuto per il secondo semestre dello stesso anno;
    l'acquirente unico dovrà a sua volta trasmettere alle imprese elettriche tutte le informazioni necessarie all'addebito del canone nella bollette elettrica entro il 31 maggio 2016;
    le autocertificazioni mendaci, oltre a dar luogo recupero del canone con sanzioni ed interessi, sono un reato ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
    le modalità di fruizione dell'esenzione sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e, comunque, non dovrebbero riguardare una platea ampia, ma solo il 3 per cento degli italiani;
    è confermata l'esenzione per gli over 75 con reddito non superiore a 6713,98 euro lordi annui; l'eventuale innalzamento di questa soglia fino ad 8000 euro lordi per gli anni 2017-2018 è vincolato alle maggiori entrate previste;
    la RAI ha attivato per fornire assistenza agli utenti un numero verde gratuito 800938362 con risponditore automatico in italiano e in tedesco e offre la possibilità di fissare un appuntamento con un operatore anche attraverso il sito prontolarai.it;
    in caso di pagamenti parziali delle bollette elettriche, i gestori non possono procedere ai distacchi delle utenze né sollecitare la quota relativa al canone RAI; tuttavia i morosi rischiano ingiunzioni di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per la parte relativa al canone RAI;
    in caso di mancato pagamento del canone RAI accertato con verbale dell'Autorità di controllo, il contribuente dovrà corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale (e non antecedente) e versare una sanzione fino a 619 euro per ogni annualità evasa;
    l'articolo 10 paragrafo 1 della convenzione di Londra del 19 giugno 1051, previa comunicazione allo sportello abbonamenti TV (S.A.T.) consente l'esenzione agli ospedali militari, le case del soldato e le sale convegno dei militari delle Forze armate (ma non per gli apparecchi detenuti in alloggi militari privati) e ai militari di cittadinanza straniera appartenenti a Forze armate della NATO in stanza in Italia;
    è disposta l'esenzione anche per gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia, a condizione che nel Paese da loro rappresentato i diplomatici italiani Accreditati godano del medesimo trattamento;
    la risoluzione della direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia dell'entrate n. 2003/79447 del 29 luglio 2003 consente l'esenzione dal canone RAI alle imprese esercenti attività di riparazione e commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva;
    ulteriori chiarimenti e precisazioni potranno essere fornite con l'emanando decreto interministeriale di attuazione del comma 135 della legge di stabilità 2016;
    il nuovo sistema di esenzione del canone presuppone il coinvolgimento e la collaborazione di soggetti diversi (pubblici e privati) detentori di banche dati e un ruolo attivo di indirizzo e verifica garante per la protezione dei dati personali,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per adottare il prima possibile il decreto interministeriale di attuazione del nuovo sistema di pagamento del canone RAI (già al vaglio del Consiglio di Stato);
   a comunicare nel modo più chiaro e trasparente possibile agli utenti quali sono i loro obblighi relativamente al pagamento del canone RAI e quali i loro diritti oltre alle sanzioni in cui incorrono per dichiarazioni mendaci o per mancato pagamento del dovuto (come previsto all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000);
   a verificare il rispetto dei termini fissati in 45 giorni per il rimborso delle somme riscosse dai gestori di energia elettrica e non dovute dai consumatori;
   a sostenere, nella fase di applicazione di questo nuovo metodo di riscossione del canone RAI, i gestori di energia elettrica e a favorire, nel rispetto dei princìpi della privacy e della normativa, l'incrocio dei dati detenuti da questi ultimi con quelli dei comuni affinché siano tutelati i cittadini intestatari di più utenze, i nuclei familiari che hanno utenza elettrica e canone RAI intestati a persone diverse ma conviventi e gli anziani;
   ad informare periodicamente il Parlamento sui risultati ottenuti dalla riforma della riscossione del canone Rai, in particolare con riferimento agli effetti sul contrasto del fenomeno dell'evasione e alle procedure di condivisione delle diverse banche dati, nel rispetto del diritto alla privacy degli utenti;
   a rendere chiaro, con ogni mezzo utile, per i cittadini che hanno diritto all'esenzione (per lo più anziani non informatizzati, invalidi, e altri) quali sono i termini, le modalità e la scadenza entro cui inviare la richiesta e, soprattutto a chiarire che l'esenzione è valida solo per l'anno in cui è presentata.
(1-01214)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Vezzali, Monchiero».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

parafiscalita'

industria elettrica

energia elettrica