ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01166

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 570 del 16/02/2016
Abbinamenti
Atto 1/01099 abbinato in data 16/02/2016
Atto 1/01139 abbinato in data 16/02/2016
Atto 1/01157 abbinato in data 16/02/2016
Atto 1/01154 abbinato in data 16/02/2016
Atto 1/01155 abbinato in data 16/02/2016
Atto 1/01156 abbinato in data 16/02/2016
Atto 1/01160 abbinato in data 16/02/2016
Atto 1/01162 abbinato in data 16/02/2016
Atto 1/01163 abbinato in data 16/02/2016
Atto 1/01167 abbinato in data 16/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: PASTORINO LUCA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 16/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 16/02/2016
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 16/02/2016
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 16/02/2016
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 16/02/2016
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 16/02/2016
BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 16/02/2016
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 16/02/2016
MAESTRI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 16/02/2016
MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 16/02/2016


Stato iter:
16/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 16/02/2016
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 16/02/2016
Resoconto CAPEZZONE DANIELE MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto TAGLIALATELA MARCELLO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto TABACCI BRUNO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto TANCREDI PAOLO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto GELMINI MARIASTELLA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto D'ALESSANDRO LUCA MISTO-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 16/02/2016

NON ACCOLTO IL 16/02/2016

PARERE GOVERNO IL 16/02/2016

DISCUSSIONE IL 16/02/2016

RESPINTO IL 16/02/2016

CONCLUSO IL 16/02/2016

Atto Camera

Mozione 1-01166
presentato da
PASTORINO Luca
testo di
Martedì 16 febbraio 2016, seduta n. 570

   La Camera,
   premesso che:
    al fine di gestire in maniera uniforme nei Paesi membri le crisi bancarie, senza ricorrere all'intervento degli Stati, l'Unione europea ha approvato la BRRD Bank Recovery and Resolution Directive, direttiva 2014/59/UE prevedendo che se una banca è in situazione di dissesto, si può vendere parte delle sue attività ad un acquirente privato; trasferire i NPL (non performing loans) ad un veicolo (bad bank) che provveda alla loro liquidazione, attribuire attività e passività ad un veicolo (bridge bank) che ne assicuri la gestione (tale veicolo deve essere messo in vendita in tempi ragionevoli); da ultimo, attuare il bail-in (salvataggio interno alla banca), tramite svalutazione/azzeramento di azioni e crediti per assorbire le perdite, senza costi per i contribuenti;
    l'intervento pubblico è previsto in situazioni assolutamente eccezionali, nel caso di rischi sistemici e le attività passibili di svalutazione o azzeramento sono, in ordine di priorità: azioni e strumenti di capitale; obbligazioni subordinate (junior debt); obbligazioni non subordinate (senior debt); depositi oltre i 100.000 euro;
    l’iter di recepimento della direttiva 2014/59/Ue nell'ordinamento giuridico italiano si è concluso con l'approvazione dei decreti legislativi n. 180 del 2015 e n. 181 del 2015 e, successivamente al fallimento di quattro banche (Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio della provincia di Chieti) è stata disposta la piena operatività del bail-in, dall'inizio del 2016, cosa che avrebbe comportato conseguenze nefaste per la loro sopravvivenza, per la stragrande maggioranza dei loro clienti e per i territori di appartenenza;
    con estrema urgenza, quindi, il 22 novembre 2015 è stato emanato il decreto-legge n. 183 del 2015, da subito denominato «salva banche» che ha comportato la svalutazione di oltre l'80 per cento dei NPL che sono stati trasferiti ad una bad bank e l'assegnazione delle posizioni di rischio non critiche ed altre attività a quattro bridge banks, da rivendere al miglior offerente in tempi non lunghi e l'azzeramento delle obbligazioni subordinate in mano a 12.459 clienti, per un valore complessivo di euro 431 milioni di euro, unitamente alla totale perdita di valore delle azioni;
    i clienti delle banche suddette, nella stragrande maggioranza piccoli risparmiatori, convinti di aver investito il loro denaro in maniera sicura, hanno perso i risparmi di una vita;
    in Italia le proteste, anche di piazza, sono state numerose e il Governo, con la legge di stabilità per il 2016 (commi dall'855 all'861), ha dato vita ad un fondo massimo di 100 milioni di euro (alimentato principalmente dal ceto bancario) ed ha preannunciato la costituzione di un organismo arbitrale, che analizzi le situazioni una per una e, lì dove riscontri non osservanza della normativa, deliberi un ristoro totale o parziale delle perdite;
    considerato il forte divario tra le somme perse e quelle disponibili, è altamente probabile che l'intervento dell'arbitro non sarà risolutivo e che le cancellerie dei tribunali verranno intasate, ancor di più rispetto all'esistente e, non è improbabile, che le bridge banks perdano clienti e depositi, con una riduzione degli effetti positivi dell'azione di risanamento;
    le parti in questa controversia sono gli obbligazionisti subordinati, che vogliono rivedere i loro denari; le bridge banks, che (al fine di mantenere appetibilità nei confronti di potenziali acquirenti) hanno interesse a mantenere i depositi e recuperare reputazione; la «buona fama» perduta che non si riacquista solo con la pulizia dei bilanci ed il cambio dell'alta direzione, perché, come ammoniva Einaudi, «I risparmiatori hanno gambe da lepre e memoria da elefante»; la bad bank, che ha interesse a liquidare in maniera redditizia i propri asset, peraltro in carico a valori di ultra-saldo; gli scheletri delle vecchie banche, gusci ormai vuoti;
    controversa, da un punto di vista giuridico, è la responsabilità civile delle bridge banks e della bad bank e l'arbitrato può giungere ad un'unica soluzione, ragione o torto (e non ci saranno denari sufficienti per tutti coloro che risulteranno aver ragione) non prendendo in considerazione scelte alternative, che tengano conto di eventuali altre necessità dei soggetti contrapposti; in una controversia dove una delle parti è un fornitore di più prodotti o più servizi, quale appunto è una banca, le possibilità di trovare una soluzione aumentano in maniera esponenziale e, scandagliando le varie necessità dei soggetti, si può giungere ad un accordo, se non ottimale, quanto meno soddisfacente per tutti;
    alla fine di gennaio 2016 il Codacons ha presentato un ricorso al TAR proponendo la possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento totale, comprovata dal fatto che la legge di stabilità 2016, articolo 1, comma 860, dopo avere istituito un fondo di solidarietà (a cui si potrà attingere per un indennizzo parziale degli obbligazionisti subordinati) e prevista la possibilità del ricorso agli arbitrati (affidati all'Autorità anticorruzione di Raffaele Cantone), fa salvo il diritto al risarcimento del danno dell'investitore, ove quest'ultimo decida di andare in giudizio e chiedere il rimborso totale alle nuove banche, istituite al posto di quelle fallite;
    è sorta quindi la questione della «legittimazione passiva», che rappresenta anche il nodo decisivo, vale a dire se le nuove banche siano tenute o meno a rispettare gli impegni di quelle fallite, compresi gli oneri relativi alle obbligazioni subordinate;
    le banche che hanno preso il posto delle vecchie Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti e CariFerrara, hanno dichiarato che non è compito loro rimborsare i risparmiatori-obbligazionisti subordinati seguendo la disciplina del «bail in» europeo su cui sono basati i provvedimenti del Governo e della Banca d'Italia;
    ad opinione degli avvocati del Codacons ciò è vero solo in parte, poiché resta in piedi la «legittimazione passiva», compreso l'obbligo dei rimborsi, delle nuove banche che deriva dalla giurisprudenza della Corte di cassazione sull'articolo 58, comma 5, del Testo unico bancario (Tub), non modificato, né dichiarato inapplicabile, dalla normativa introdotta dal Governo;
    nel decreto «salva-banche» è previsto infatti che le banche nuove succedono in blocco nei rapporti attivi e passivi delle vecchie banche, con esclusione solo di azioni e obbligazioni subordinate: quindi, non si esclude che possano essere chiamate a rispondere per responsabilità contrattuale verso quei correntisti, con un rapporto ancora in essere al momento del passaggio alla nuova banca, quali hanno acquistato azioni e obbligazioni in violazione della normativa di settore;
    sostiene infatti il Codacons: «Secondo alcune sentenze della Cassazione, in base all'articolo 58 del Testo unico bancario, che regola la successione dei rapporti, anche in blocco, tra le banche, la nuova banca succede alla vecchia in tutti i rapporti attivi e passivi, e quindi deve rispondere anche di responsabilità contrattuale per azioni ed omissioni della vecchia banca. Eventuali accordi tra le due banche per evitare il trasferimento alla nuova delle passività, o comunque delle responsabilità verso i correntisti, lasciando tutto in capo alla vecchia, sono nulli, perché si andrebbe a violare il principio di tutela del risparmio, che è costituzionale. Di conseguenza, nel nostro caso non si dà voce a una pretesa generica e indiscriminata di rimborso, ma a una domanda di responsabilità contrattuale. In sintesi: è vero che il decreto salva-banche non consente di agire direttamente per il rimborso delle azioni-obbligazioni subordinate in default, ma non esclude la possibilità di agire per il risarcimento del danno da risparmio tradito»;
    la Costituzione tutela il risparmio all'articolo 47, principio, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, chiaramente violato dalla normativa «salva-banche» e dalla Banca d'Italia: «Con la risoluzione, la legge consente di sottrarre in via amministrativa ai creditori i loro diritti soggettivi, sostanzialmente espropriandoli a vantaggio di un altro soggetto privato (la banca, o l'ente che acquisisce l'azienda bancaria). Il che contraddice ogni fondamentale principio costituzionale, sia nazionale sia comunitario, in materia di tutela del diritto di proprietà, di riparto dei poteri dello Stato, di giusto processo, oltre a contrastare con molteplici norme della Convenzione dei diritti dell'uomo»;
    la procedura di risoluzione delle sopracitate banche, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, avrebbe dovuto essere attivata successivamente al 1o gennaio 2016, dal momento che era previsto, dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 180 del 2015, che esse entrassero in vigore successivamente a quella data; dunque, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, sono state adottate in carenza di previsione normativa,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative affinché, qualora dall'andamento della gestione della società veicolo istituita, con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riferimento alle banche di cui in premessa, emergesse un risultato annuo attivo, tale attivo sia destinato agli investitori al dettaglio titolari delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle predette banche;
   ad assumere iniziative per rinviare l'applicazione del bail-in al 2020 al fine di scongiurare una probabile instabilità economico-finanziaria del sistema bancario e finanziario italiano, riesaminando, per quanto di competenza, le condizioni in base alle quali è stata avviata la procedura di risoluzione di Cassa di risparmio di Ferrara s.p.a., di Banca delle Marche s.p.a., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio-Società Cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti s.p.a., prevedendo un eventuale risarcimento del danno qualora venisse appurata l'insussistenza dei presupposti normativi per l'avvio della suddetta procedura;
   ad assumere iniziative per prevedere che una quota di almeno 300.000.000 di euro degli utili netti della Banca d'Italia di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, o una somma di pari importo, individuata da parte del Governo stesso, si venga ad aggiungere ai 100.000.000 di euro del Fondo assistito dalla garanzia dello Stato, previsto dalla Legge di stabilità del 2016, e volto a garantire l'erogazione di prestiti concessi da parte delle banche autorizzate all'esercizio del credito ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in favore dei sottoscrittori di strumenti finanziari subordinati per l'erogazione di sovvenzioni o altre liberalità emessi dalla Banca delle Marche s.p.a., dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio-Società cooperativa, dalla Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a.
(1-01166) «Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

banca

risoluzione

erogazione di prestito