ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01019

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 504 del 16/10/2015
Abbinamenti
Atto 1/00720 abbinato in data 19/10/2015
Atto 1/01022 abbinato in data 19/10/2015
Atto 1/01023 abbinato in data 19/10/2015
Atto 1/01024 abbinato in data 19/10/2015
Atto 1/01026 abbinato in data 27/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: ZACCAGNINI ADRIANO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 16/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/10/2015
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/10/2015
ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/10/2015
NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/10/2015
FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/10/2015
BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/10/2015
KRONBICHLER FLORIAN SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/10/2015


Stato iter:
27/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/10/2015
Resoconto ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 19/10/2015
Resoconto GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO GOVERNO 27/10/2015
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 27/10/2015
Resoconto PASTORELLI ORESTE MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto FAENZI MONICA MISTO-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
Resoconto FAUTTILLI FEDERICO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto MONCHIERO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto BINETTI PAOLA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 27/10/2015
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 19/10/2015

DISCUSSIONE IL 19/10/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/10/2015

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 27/10/2015

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 27/10/2015

DISCUSSIONE IL 27/10/2015

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 27/10/2015

IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 27/10/2015

PARERE GOVERNO IL 27/10/2015

VOTATO PER PARTI IL 27/10/2015

IN PARTE APPROVATO E IN PARTE RESPINTO IL 27/10/2015

CONCLUSO IL 27/10/2015

Atto Camera

Mozione 1-01019
presentato da
ZACCAGNINI Adriano
testo presentato
Venerdì 16 ottobre 2015
modificato
Martedì 27 ottobre 2015, seduta n. 511

   La Camera,
premesso che:
con la comunicazione (COM (2006) 372) del 12 luglio 2006 veniva definita la «Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi»; nell'introduzione, «Descrizione del problema ambientale», si afferma che: «(...) costituiti principalmente da prodotti fitosanitari e da biocidi, i pesticidi sono destinati a influenzare i processi di base degli organismi viventi e possono pertanto uccidere o controllare gli organismi nocivi come i parassiti. Allo stesso tempo possono provocare effetti negativi indesiderati su organismi non bersaglio, sulla salute umana e sull'ambiente. I possibili rischi associati al loro utilizzo sono accettati in certa misura a fronte dei benefici economici che ne derivano, se si pensa che i prodotti fitosanitari, ad esempio, contribuiscono a garantire un'offerta affidabile di prodotti agricoli di elevata qualità, salutari e a prezzi accessibili. Da tempo questi prodotti sono regolamentati nella maggior parte degli Stati membri e nella Comunità. Negli anni è stato istituito un sistema altamente specializzato per valutare i rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi all'impiego dei pesticidi. Nonostante tutti i tentativi fatti per circoscrivere i rischi legati all'impiego dei pesticidi e per evitare effetti indesiderati, è ancora possibile ritrovare quantitativi indesiderati di alcuni pesticidi nelle varie matrici ambientali (e soprattutto nel suolo e nelle acque) e nei prodotti agricoli sono ancora presenti residui superiori ai limiti stabiliti per legge. È pertanto necessario ridurre per quanto possibile i rischi prodotti dai pesticidi alle persone e all'ambiente, riducendo al minimo o, se possibile, eliminando l'esposizione e incentivando attività di ricerca e sviluppo su alternative, anche non chimiche, meno dannose (...)»;
la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, ha istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;
in applicazione dell'articolo 6 del predetto decreto legislativo è stato predisposto il piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il piano è stato adottato in data 22 gennaio 2014 a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale;
il piano di azione nazionale si propone di ridurre i rischi associati all'uso dei prodotti fitosanitari, promuovendo un processo di cambiamento delle tecniche di utilizzo dei prodotti verso forme più compatibili e sostenibili in termini ambientali e sanitari;
sebbene con l'adozione del piano di azione nazionale vi sia una rinnovata attenzione sull'utilizzo e sui controlli dei prodotti fitosanitari, l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione dell'ambiente, Ispra, lancia l'allarme con il «Rapporto nazionale pesticidi nelle acque. Dati 2011-2012 – edizione 2014», nel quale si rileva che, nonostante la vendita di pesticidi sia diminuita, nelle acque sono state registrate 175 diverse sostanze e in alcune rilevazioni fino a 36 sostanze contemporaneamente: un miscuglio chimico di cui, ad oggi, ancora non si conoscono precisamente gli effetti. In merito alla non adeguata conoscenza degli effetti, che un miscuglio di numerose sostanze può avere sugli ecosistemi, si legge dal dossier dell'Ispra che: «(...) nei campioni sono spesso presenti miscele di sostanze diverse: ne sono state trovate fino a 36 contemporaneamente. L'uomo, gli altri organismi e l'ambiente sono, pertanto, esposti a un cocktail di sostanze chimiche di cui non si conoscono adeguatamente gli effetti, per l'assenza di dati sperimentali (...)»;
le modalità operative previste nel piano di azione nazionale per perseguire l'ottenimento degli obiettivi dati dall'Unione europea in tema di corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari, sono: a) la formazione obbligatoria dei venditori, dei consulenti e degli operatori; b) l'informazione e la sensibilizzazione per la popolazione; c) i controlli funzionali sulle macchine per la distribuzione; d) l'adozione di misure specifiche per la tutela delle acque; e) misure specifiche per la riduzione dell'uso dei fitofarmaci; f) buone pratiche di manipolazione ed uso dei fitofarmaci durante tutto il loro «ciclo di vita»;
nonostante le linee guida contenute nel piano di azione nazionale e la normativa sui prodotti fitosanitari siano molto stringenti riguardo alla loro immissione in commercio, alle modalità di vendita e di stoccaggio dei prodotti, ai residui negli alimenti, al divieto di trattamenti durante la fioritura per non causare danni alle api, si dice poco o niente sull'esecuzione dei trattamenti. Sono esplicitamente vietati solo i trattamenti in prossimità dei pozzi, mentre per i trattamenti in prossimità di abitazioni e giardini esistono alcuni regolamenti comunali e delibere che valgono naturalmente solo sul territorio del comune che li ha emanati, nonché le disposizioni del codice civile e del codice di procedura penale, in riferimento a danni a persone o cose determinati da modalità operative sconsiderate o comunque da negligenza nell'uso. Esistono, poi, le disposizioni sulla sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e al decreto legislativo n. 106 del 2009, che prevedono anche di evitare danni a persone terze, ad esempio vietando l'ingresso nell'area di un cantiere o, come nel caso in esame, evitando di disperdere nell'ambiente sostanze potenzialmente tossiche. Queste procedure possono variare da azienda ad azienda e possono essere sottoposte a verifica da parte degli uffici competenti delle aziende sanitari locali;
visto il vuoto normativo, si è cercato anche nel piano di azione nazionale di risolvere il problema in via «amicale» con l'agricoltore, chiedendogli di adottare alcune attenzioni: evitare i trattamenti quando c’è vento; controllare che la nuvola dei trattamenti non raggiunga le zone abitate; avvisare prima dei trattamenti in modo che i residenti possano chiudere porte e finestre; raccogliere i panni stesi, coprire l'orto con teli e non sostare nelle vicinanze dell'appezzamento da trattare. Tuttavia, non vi è esplicito divieto o una normativa nazionale uguale per tutti i comuni, né una reale campagna di sensibilizzazione, informazione e formazione dell'agricoltore per espletare, idoneamente, i trattamenti e non recare danno alla popolazione immediatamente prossima ai terreni agricoli. La problematica si acuisce quando alcuni comuni sono soliti autorizzare trattamenti e irrorazioni con diserbanti nei parchi cittadini e nelle vicinanze di molte abitazioni;
quando si esegue un trattamento fitosanitario, soltanto una parte esigua della miscela contenente la sostanza attiva raggiunge il bersaglio, mentre il resto viene disperso nell'ambiente;
nel merito della domanda relativa alle distanze di sicurezza per il rischio di contaminazione, va precisato che qualcosa in merito lo si ritrova solo nel regolamento (CE) n. 889/2008 inerente alla produzione biologica, che, fra l'altro, non indica una distanza specifica di sicurezza;
l'articolo 63, «Regime di controllo e impegno dell'operatore», del titolo IV («Controlli») del capo I («Requisiti minimi di controllo») fa, infatti, riferimento alle misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore;
in concreto, nel caso in cui gli appezzamenti coltivati secondo il metodo biologico siano contigui a coltivazioni convenzionali (possibili fonti di inquinamento per fenomeni di deriva) spetta all'agricoltore che produce in biologico adottare misure precauzionali (quali la predisposizione di barriere sui confini a rischio e/o fasce di rispetto) per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzate dai disciplinari tecnici. Dunque, in una normativa che si presenta alquanto debole per quel che concerne il biologico, sul fronte dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, è del tutto assente la previsione di una distanza di sicurezza ben definita;
sulla rivista The lancet oncology, l'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato tre pesticidi nella categoria 2A, cioè «probabilmente cancerogeni», l'ultimo livello prima di «sicuramente cancerogeni». La International agency for research on cancer ha preso in considerazione due insetticidi: il Diazinon e il Malathion, ma a suscitare scalpore è stato il parere espresso dall'agenzia sul Glisofato;
il Glisofato è stato sintetizzato dalla Monsanto negli anni ’70 ed è il principio attivo del diserbante Roundup, il quale rappresenta l'erbicida più usato al mondo, oltre ad essere quello che si ritrova più spesso nell'ambiente; è presente in più di 750 prodotti destinati all'agricoltura, silvicoltura, usi urbani e domestici;
alcuni esperimenti sugli animali hanno dimostrato che il diserbante provoca danni cromosomici, un maggiore rischio di tumore alla pelle, al tubolo renale e agli adenomi delle cellule pancreatiche. Tuttavia, la International agency for research on cancer ritiene che l'insieme della letteratura scientifica esaminata non permetterebbe di concludere con assoluta certezza che il Glisofato sia cancerogeno;
il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, all'articolo 5, prevede l'istituzione del consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, istituito con il decreto interministeriale del 22 luglio 2013;
il decreto interministeriale del 15 luglio 2015, in attuazione dell'articolo 22 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, stabilisce le «modalità di raccolta ed elaborazione dei dati per l'applicazione degli indicatori previsti dal piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari»;
l'allegato al decreto interministeriale del 15 luglio 2015, al primo e al secondo capoverso, recita che: «l'articolo 22 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, prevede l'adozione di indicatori utili alla valutazione dei progressi realizzati attraverso l'attuazione del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e specifica che tali indicatori, oltre a permettere “una valutazione dei progressi realizzati nella riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari”, dovranno anche permettere di “rilevare le tendenze nell'uso di talune sostanze attive con particolare riferimento alle colture, alle aree trattate e alle pratiche fitosanitarie adottate. Il decreto legislativo precisa che gli indicatori stabiliti saranno utilizzati, tra l'altro, i dati rilevati ai sensi del regolamento (CE) n. 1185/2009, sulle statistiche relative ai prodotti fitosanitari (...)”»;
il 14 dicembre 2009 è entrato in vigore il regolamento n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE (sul divieto di immissione nel mercato e di impiego di prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive) e 91/414/CEE (relativa all'autorizzazione e all'immissione sul commercio dei prodotti fitosanitari). L'applicazione del regolamento è avvenuta il 14 giugno 2011. Tra le innovazioni contenute nel nuovo regolamento europeo c’è l'introduzione dei criteri di cut-off che escludono a priori le sostanze attive identificate pericolose per la salute dell'uomo, degli organismi animali o dell'ambiente;
le sostanze attive che possiedono caratteristiche intrinseche di pericolosità tali da destare preoccupazione verranno, invece, identificate come sostanze «candidate alla sostituzione». I prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive dovranno essere sottoposti ad una procedura di «valutazione comparativa» che dovrà verificare la disponibilità, in commercio, di prodotti analoghi, o di metodi non chimici alternativi, con profilo tossicologico ed eco-tossicologico più favorevole;
tale nuovo quadro normativo si inserisce in una situazione legislativa che ha visto, nel marzo 2009, la conclusione del programma europeo di revisione di tutte le sostanze attive fitosanitarie presenti sul mercato nel 1993 ai sensi della direttiva 91/414/CEE. La revisione ha interessato circa 1.000 sostanze e al termine circa 750 sono state escluse dal commercio in Europa;
in Italia si stima che circa 200 sostanze attive fitosanitarie siano state revocate. Tra queste un numero rilevante ha riguardato sostanze impiegate diffusamente (ad esempio, i fosforganici), la cui sostituzione ha creato qualche problema richiedendo una ridefinizione delle strategie di difesa delle colture;
in questo scenario si inseriscono, quindi, le importanti disposizioni previste dal nuovo regolamento n. 1107/2009 sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che potrebbero portare, nei prossimi anni, all'esclusione dal commercio di altre sostanze attive, attualmente autorizzate (incluse nell'allegato I);
infatti, il processo prevede che le sostanze attualmente autorizzate siano rivalutate, alla luce dei nuovi criteri di cut- off e di selezione delle sostanze candidate alla sostituzione, soltanto al momento della scadenza della loro autorizzazione al commercio. Quindi, solo fra diversi anni si potrà conoscere l'effettiva disponibilità delle sostanze attive;
tale situazione di incertezza determina rilevanti criticità anche in sede di predisposizione ed aggiornamento dei disciplinari di produzione integrata a livello regionale. Nei disciplinari di produzione integrata sono, infatti, riportate le strategie di difesa integrata a cui devono attenersi le aziende agricole che aderiscono alle organizzazioni dei produttori e che rappresentano, quindi, le metodologie produttive che sono alla base delle attività di promozione e valorizzazione della qualità della maggior parte delle produzioni ortofrutticole regionali;
l'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, indica che: (...) in deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a tre anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva non ancora approvata, a condizione che:
a) la decisione di approvazione non abbia potuto essere presa entro un termine di trenta mesi dalla data di ammissibilità della domanda, prorogato degli eventuali termini aggiuntivi fissati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 3, o dell'articolo 12, paragrafo 2 o 3;
b) a norma dell'articolo 9 il fascicolo sulla sostanza attiva sia ammissibile in relazione agli usi proposti;
c) lo Stato membro concluda che la sostanza attiva può soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e che il prodotto fitosanitario può prevedibilmente soddisfare i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere da b) a h);
d) siano stati stabiliti livelli massimi di residuo conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005;
il paragrafo 3 dell'articolo 30 del regolamento stabilisce che: «(...) le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano fino al 14 giugno 2016 (...)»;
in verità questo articolo così come l'articolo 53 (che prevede autorizzazioni in deroga per ragioni di emergenza fitoiatrica, la cui validità è di centoventi giorni) del medesimo regolamento stanno trovando una forte applicazione in contrasto con i caratteri di eccezionalità e in deroga alla norma comunitaria nella parte in cui trova difficile applicazione quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui. Molte autorizzazioni concesse in riferimento all'articolo 30 del citato regolamento, di fatto, si sono anche spinte oltre i tre anni previsti, producendo delle vere e proprie distorsioni del sistema autorizzatorio, anche perché è difficile constatare l'interruzione, dopo i termini di scadenza, delle sostanze autorizzate e che cosa si intende per emergenza fitoiatrica;
a tal riguardo, dal sito del Ministero della salute, dove tra l'altro vi è una lunga lista di sostanze autorizzate in base all'articolo 53, si legge che: «(...) la Commissione europea sta predisponendo una nuova linea guida ad uso degli Stati membri al fine di chiarire in quali circostanze una situazione può essere definita di emergenza fitoiatrica ed allo scopo di uniformare le procedure di rilascio di dette autorizzazioni da parte degli Stati stessi; saranno, inoltre, fornite indicazioni procedurali su come effettuare la richiesta di autorizzazioni eccezionali (...)»;
alla luce di quanto poc'anzi descritto, appare evidente che l'impianto autorizzatorio in deroga (articoli 30 e 53 del regolamento n. 1107/2009) è carente delle definizioni guida che chiariscano che cosa si intende e quando si verifica un'emergenza fitoiatrica, come appare anche che le disposizioni del piano di azione nazionale, così come i suoi decreti attuativi sulla costituzione del consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, e le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati per l'applicazione degli indicatori previsti dal piano d'azione nazionale e il «Rapporto nazionale pesticidi nelle acque. Dati 2011-2012-edizione 2014» dell'Ispra evidenziano una vera e propria aporia finalistica del complesso normativo, tenendo conto anche del regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui;
a precisa domanda posta dai firmatari del presente atto di indirizzo al Ministero della salute sull'esistenza di dati statistici delle autorizzazioni di cui all'articolo 30 del regolamento, la risposta è stata che il Ministero non possiede dati che consentano di capire quante e quali sono state le autorizzazioni rilasciate in merito al citato articolo,

impegna il Governo:

ad assumere un'iniziativa normativa sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari più stringente, rispetto a quella oggi in vigore, che introduca a livello nazionale divieti ed eventuali sanzioni, superando la logica delle raccomandazioni e sancendo distanze certe e determinate tra i luoghi oggetto di irrorazione con fitofarmaci e i centri abitati e le coltivazioni biologiche e biodinamiche, al fine di garantire il diritto alla salute;
ad assumere iniziative normative per introdurre il divieto esplicito di utilizzo dei prodotti fitosanitari nei parchi pubblici, come già avviene in altri Paesi dell'Unione europea;
ad adottare una campagna informativa più efficace, attraverso una cartellonistica chiara e leggibile, in grado di avvertire la popolazione circa il luogo in cui è stato fatto uso di pesticidi, indicando, tra l'altro, le eventuali malattie che essi comportano e il «periodo di carenza» al fine di evitare di cagionare danni alla salute umana, con il partenariato del Ministero della salute, sulla base di altre campagne messe già in atto come quella contro il fumo, avvalendosi anche del servizio pubblico radiotelevisivo e delle maggiori testate giornalistiche nazionali;
ad assumere iniziative normative per introdurre specifiche distanze di sicurezza fra i campi coltivati dove sono utilizzati i prodotti fitosanitari e i campi dove non se ne fa utilizzo, che al momento non sono disciplinate a livello nazionale;
ad effettuare, avvalendosi di enti pubblici e della collaborazione dei centri di ricerca e studi indipendenti, un monitoraggio sugli effetti a lungo termine di determinati prodotti impiegati, con particolare riguardo al «cocktail di fitosanitari», così come descritto nel dossier dell'Ispra;
ad assumere un'apposita iniziativa normativa al fine di obbligare gli agricoltori che praticano l'agricoltura convenzionale, e quindi che utilizzano i fitofarmaci, al rispetto delle distanze di sicurezza fra le colture, al fine di evitare che le produzioni biologiche e biodinamiche vengano contaminate;
a valutare la messa al bando del Glifosato dal territorio nazionale, al fine di applicare il «principio di precauzione» per salvaguardare le condizioni di vita e di lavoro degli operatori del settore, oltre alla salute pubblica e dell'ambiente, avendo quale punto di valutazione scientifica il parere dell’International agency for research on cancer e i numerosi studi di cancerogenicità fin ora esperiti, valutando, inoltre, anche l'esclusione delle sostanze di sintesi classificate come «probabilmente cancerogene»;
a porre in essere iniziative concrete che limitino fortemente l'utilizzo delle deroghe sul territorio italiano e a dar seguito a quanto previsto dal piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, dalla «Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi» e dalle norme di recepimento e attuative del complesso normativo;
ad assumere iniziative affinché le attuali disposizioni degli articoli 30 e 53 del regolamento n. 1107/2009 vengano riviste in maniera più restrittiva e nel reale rispetto ed applicazione di fatto di quanto previsto dall'intero corpo normativo sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, garantendo che i livelli massimi di residui vengano rispettati;
ad attivarsi in sede comunitaria affinché vengano emanate le mancanti linee guida che chiariscano che cosa si intende e in quali circostanze si verifica una emergenza fitoiatrica;
ad avviare, per il tramite del competente Ministero, un'indagine con cui acquisire i dati statistici sulle autorizzazioni rilasciate di cui all'articolo 30 del regolamento n. 1107/2009;
a realizzare una vera strategia nazionale con cui invertire le attuali politiche sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che di fatto appartengono più a degli enunciati di buoni propositi che non alla realtà fattuale, creando un cluster agronomico-ambientale dove ricercare e sperimentare prodotti fitosanitari a base di sostanze naturali, al fine di diminuire, per poi eliminare dal territorio italiano, i prodotti fitosanitari di sintesi alla luce anche delle scelte, sempre maggiori, di conversione aziendale dall'agricoltura convenzionale a quella biologica.
(1-01019) «Zaccagnini, Scotto, Pellegrino, Zaratti, Nicchi, Fratoianni, Franco Bordo, Kronbichler».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto fitosanitario

pianificazione nazionale

legislazione fitosanitaria