ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00963

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 471 del 29/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 29/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 29/07/2015
ATTAGUILE ANGELO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 29/07/2015
BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 29/07/2015
BOSSI UMBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 29/07/2015
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 29/07/2015
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 29/07/2015
GIORGETTI GIANCARLO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 29/07/2015
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 29/07/2015
INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 29/07/2015
MARCOLIN MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 29/07/2015
MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 29/07/2015
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 29/07/2015
RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 29/07/2015
SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 29/07/2015
SALTAMARTINI BARBARA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 29/07/2015


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-00963
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Mercoledì 29 luglio 2015, seduta n. 471

   La Camera,
   premesso che:
    in base all'attuale normativa, nella determinazione della base imponibile di un fabbricato sono inclusi anche i macchinari e gli impianti ancorati al suolo, benché per loro natura possano essere smontati e trasferiti in un altro sito oppure ceduti per essere sostituiti;
    l'articolo 10 del regio decreto n. 653 del 1939 prevede che la redditività media ordinaria degli immobili ad uso produttivo ai fini della rendita catastale, sia individuata mediante stima diretta per ciascuna unità immobiliare oppure con metodo indiretto;
    il metodo diretto, applicandosi attraverso la comparazione con beni similari di cui si conoscono le caratteristiche tecniche ed economiche, trova però difficile applicazione, quindi, viene comunemente utilizzato il metodo indiretto, che fa invece riferimento ad una valutazione in base al valore di ricostruzione, cioè con l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, operando la valutazione anche degli impianti fissi, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria;
    riguardo alla rilevanza di macchinari ed impianti situati all'interno degli immobili ai fini della determinazione della rendita si verificano però diverse difficoltà interpretative ed applicative: i macchinari imbullonati, infatti, secondo l'attuale interpretazione del regio decreto, non dovrebbero costituire veri e propri immobili suscettibili di rientrare nella determinazione della rendita catastale;
    da tempo il mondo delle imprese chiede di mettere fine a quella che è definita la «patrimoniale» sui beni per l'attività produttiva poiché la determinazione della rendita catastale dei cosiddetti «macchinari imbullonati» non fa che aumentare il prelievo applicato dai Comuni con l'imposta sugli immobili, a cui si aggiunge l'ulteriore penalizzazione della deduzione limitata al 20 per cento dell'IMU delle sole imposte dirette e non dall'Irap;
    in questo modo le imprese subiscono un consistente incremento delle rendite catastali e un conseguente aumento della base imponibile su cui oggi è dovuta l'IMU e in futuro la fantomatica local tax, a cui si aggiungono effetti di determinazione retroattivi e pesanti ripercussioni in termini sanzionatori nei casi di mancato adeguamento;
    inoltre, le norme di accatastamento dei fabbricati industriali spesso sono interpretate e applicate in maniera disomogenea sul territorio, con un effetto distorsivo della concorrenza che crea l'ennesima incertezza sulla norma;
    con la legge di stabilità 2015 – legge 190 del 2014, articolo 1, comma 244, nelle more della tanto attesa riforma del catasto, sono state dettate disposizioni già contenute in una circolare dell'Agenzia del territorio per la determinazione della rendita catastale di taluni beni. La circolare in questione fornisce linee guida per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare (immobili ad uso industriale);
    negli ultimi anni la linea tenuta dall'Agenzia del Territorio in tema di accertamenti catastali riguardanti gli immobili industriali, ha prodotto una lievitazione delle rendite proprio perché nella determinazione della rendita del fabbricato industriale vengono considerati anche «tutte le componenti, che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo», in quanto «sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale»;
    analizzando la circolare 6/2012 dell'Agenzia del territorio ripresa nell'articolo 1, comma 244, della legge di stabilità 2015 emergono, ad avviso dei firmatari, alcune perplessità;
    i macchinari sono un elemento del ciclo produttivo dell'azienda. Essi, insieme ad altri fattori, come anche la capacità dell'imprenditore, premettono di conseguire un'utile o una perdita nell'esercizio. Alla determinazione di tale risultato concorrono anche fattori esterni come il mercato, l'andamento dell'economia, i tassi d'interesse e così via. L'insieme di tutti i fattori, anche molto complessi, determinano il risultato d'esercizio, che diventa imponibile ai fini fiscali, cioè reddito d'impresa;
    dalle attuali modalità di considerazione della rendita catastale degli impianti è evidente dunque che essa fa si che un elemento del ciclo produttivo venga tassato di fatto due volte, spesso in capo allo stesso soggetto, che è il proprietario del bene e l'utilizzatore dello stesso. In un certo senso la tassazione ai fini IMU di tali beni, che sono investimenti per il ciclo produttivo, ricordano alla lontana l'imposta sul patrimonio netto delle imprese (imposta straordinaria), che poi fu sostituita dall'IRAP;
    la commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia III sezione – sentenza 264 16 giugno 2015 – ha affermato che se il fabbricato una volta svuotato degli impianti, senza alcuna trasformazione, può essere utilizzato come supermercato, od altra attività commerciale, non possono essere inclusi nella determinazione della rendita catastale dello stesso anche gli impianti o macchinari, pertanto su tali beni non si paga l'IMU;
    per rendersi conto dell'impatto che ha l'IMU sulle imprese industriali si pensi che dal 2011 l'IMU per tali fabbricati era pari a 3,17 miliardi, nel 2014 si è avuto un aumento del 94 per cento pari a 6,15 miliardi, il tutto a scapito delle nostre imprese che oltre alla crisi scontano un fisco vessatorio. Le stime del 2015 dicono che le rendite catastali di tali fabbricati potranno subire aumenti del 913 per cento;
    già durante l'esame parlamentare della legge di stabilità il Governo, si era impegnato per la esclusione dei cosiddetti imbullonati dalla determinazione della rendita catastale dei fabbricati produttivi, accogliendo l'ordine del giorno 9/2679-bis-A/63 Busin senza tuttavia, ad oggi, aver dato alcun seguito concreto a tale impegno,

impegna il Governo:

   nell'ambito dell'annunciata riforma della local tax, che dovrebbe trovare attuazione nella legge di stabilità per l'anno 2016, o, laddove tale riforma fosse ridimensionata o posticipata, anche con iniziative normative urgenti a chiarire definitivamente quali siano le componenti che concorrono a formare la base imponibile della tassazione immobiliare nel caso dei fabbricati ad uso produttivo, prevedendo anche norme di interpretazione autentica con decorrenza dal 1o gennaio 2015, in linea con l'impegno assunto con l'ordine del giorno Busin 9/2679-bis-A/63;
   ad assumere iniziative definire gli impianti fissi, intesi quali macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile industriale ad uso produttivo, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria, quali mezzi di produzione il cui valore è incorporato nel reddito di impresa, in quanto tale sottoposto ad imposizione fiscale, e pertanto escluderli da qualunque forma di imposizione fiscale mirata.
(1-00963) «Busin, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Fedriga, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Simonetti, Saltamartini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

edificio per uso industriale

imposta locale

politica fiscale