Legislatura: 17Seduta di annuncio: 451 del 30/06/2015
Atto 1/00921 abbinato in data 07/07/2015
Atto 1/00927 abbinato in data 07/07/2015
Atto 1/00928 abbinato in data 07/07/2015
Atto 1/00926 abbinato in data 07/07/2015
Atto 1/00930 abbinato in data 07/07/2015
Atto 1/00932 abbinato in data 07/07/2015
Atto 1/00931 abbinato in data 07/07/2015
Atto 1/00939 abbinato in data 07/07/2015
Atto 6/00154 abbinato in data 07/07/2015
Primo firmatario: SBERNA MARIO
Gruppo: PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 30/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 30/06/2015 CAPELLI ROBERTO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 30/06/2015 DELLAI LORENZO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 30/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 07/07/2015 Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA) DICHIARAZIONE VOTO 07/07/2015 Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI Resoconto MATARRESE SALVATORE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO Resoconto NASTRI GAETANO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' Resoconto PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE Resoconto COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
ATTO MODIFICATO IL 02/07/2015
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 07/07/2015
ACCOLTO IL 07/07/2015
PARERE GOVERNO IL 07/07/2015
DISCUSSIONE IL 07/07/2015
APPROVATO IL 07/07/2015
CONCLUSO IL 07/07/2015
La Camera,
premesso che:
l'articolo 52, comma 1, lettera g), del decreto-legge n. 69 del 2013, meglio conosciuto come «decreto del fare», ha novellato l'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente n. 602 del 1973, disciplinando l'interruzione delle procedure esecutive sugli immobili adibiti a «prima casa», intraprese da Equitalia;
in base alla nuova disposizione, per bloccare le esecuzioni esattoriali, gli immobili devono rappresentare gli unici di proprietà del debitore, nonché devono essere adibiti ad uso abitativo e il contribuente vi deve risiedere anagraficamente;
a seguito di un ricorso, avverso una sentenza, del tribunale di Milano che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione immobiliare esattoriale avanzata da un contribuente nei confronti di Equitalia spa, avverso il pignoramento dell'usufrutto vitalizio di un appartamento, già adibito a casa coniugale, la terza sezione civile della Corte di cassazione con sentenza 12 settembre 2014, n. 19270, pur dichiarando inammissibile il ricorso per carenza di interesse, essendo intervenuta la richiamata norma, ha chiarito ulteriormente i confini di efficacia temporale di tale disciplina, stabilendo che la novella introdotta dal decreto-legge n. 69 del 2013 in materia di espropriazione della prima casa quando a procedere sia Equitalia, risulta applicabile ad ogni procedimento di esecuzione in corso, pure se intrapreso prima dell'emanazione della novella citata;
nella sentenza, inoltre, la Corte di cassazione ha precisato che quando l'espropriazione immobiliare abbia ad oggetto l'unico bene di proprietà, non di lusso, ove il contribuente abbia stabilito la propria residenza, «l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente di riscossione»;
la Corte di giustizia europea, con la sentenza del 10 settembre 2014, III sezione causa C-34/13, ha stabilito, ai sensi della direttiva 93/13/CEE relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che, qualora la banca o istituto finanziario che sia abbia fatto firmare clausole abusive, l'ipoteca è nulla ed il pignoramento (come la successiva vendita all'asta) debbano essere bloccate, facendo di fatto prevalere il diritto all'abitazione nel caso di applicazione di clausole vietate dall'Unione europea. Le clausole abusive previste dalla direttiva 93/13/CEE, sono quelle che, malgrado il requisito della buona fede, determinano, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto;
il fondo di solidarietà per i mutui prima casa istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell'intera rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, non interviene nel caso in cui sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato e comunque prevede una serie di requisiti per il suo accesso che escluderebbe una vasta platea di interessati: la sospensione del pagamento della rata di mutuo, infatti, è subordinata al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, relativi alla sola persona del mutuatario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento;
inoltre per l'accesso è necessario avere un reddito Isee non superiore a 30.000 euro e un importo di mutuo non superiore a 250.000 euro per l'acquisto di un immobile non di lusso adibito ad abitazione principale;
nonostante l'intervento delle norme e della giurisprudenza citate, cresce il numero di italiani che stanno perdendo la propria ed unica abitazione, per motivi collegati alla crisi (perdita del posto di lavoro, aumento del costo della vita ed altro);
secondo i dati dell'Adusbef i pignoramenti e le esecuzioni immobiliari nel 2014 sono stati quasi 5.500, 20 ogni giorno lavorativo, l'11,6 per cento in più rispetto al 2013. La cifra è stata ricavata dalle proiezioni sui dati raccolti in 35 tribunali italiani al 30 ottobre 2014. In 5 anni di crisi (2008-2013), per Adusbef e Federconsumatori, pignoramenti ed esecuzioni immobiliari sono aumentati di circa il 108,1 per cento. Se venissero sommati gli aumenti dei pignoramenti dal 2006 al 2014, l'incremento sarebbe, per le associazioni citate, pari al 161,7 per cento in nove anni, che in termini assoluti equivarrebbe alla scomparsa di una città delle dimensioni di Ancona, Bolzano o Terni,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare iniziative di rango normativo volte ad individuare misure di natura economica per la gestione dei mutui ipotecari per la prima casa in sofferenza, con particolare riferimento ai nuclei familiari, soprattutto quelli numerosi, che si trovano in situazione di temporanea insolvenza;
a prevedere l'istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un organismo volto a verificare l'esatta dimensione del fenomeno del sovraindebitamento e individuare eventuali misure di contrasto, avendo particolare riguardo allo stato delle procedure esecutive di esproprio degli immobili adibiti a prima casa.
(1-00924)
(Nuova formulazione) «Sberna, Gigli, Capelli, Dellai».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):clausola abusiva
risoluzione
espropriazione