ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00893

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 439 del 10/06/2015
Abbinamenti
Atto 1/00890 abbinato in data 10/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: BRUNETTA RENATO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 10/06/2015


Stato iter:
10/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 10/06/2015
Resoconto BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 10/06/2015
Resoconto LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Resoconto NASTRI GAETANO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto PAGANO ALESSANDRO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto CAMPANA MICAELA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto MARCON GIULIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 10/06/2015

PARERE RIMESSO ALL'ASSEMBLEA IL 10/06/2015

PARERE GOVERNO IL 10/06/2015

DISCUSSIONE IL 10/06/2015

RITIRATO IL 10/06/2015

CONCLUSO IL 10/06/2015

Atto Camera

Mozione 1-00893
presentato da
BRUNETTA Renato
testo di
Mercoledì 10 giugno 2015, seduta n. 439

   La Camera,
   premesso che:
    il dibattito in merito alla validità delle trascrizioni dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, operata da alcuni sindaci e poi oggetto della circolare del Ministro dell'interno n. 40o/ba-030/011/DAIT del 7 ottobre 2014, non può in alcun modo sostituire né superare l'esigenza di garantire l'attuazione del diritto inviolabile delle persone di vivere liberamente una condizione di coppia nel rispetto del proprio orientamento sessuale (così come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 2010) e di fornire quindi, in piena sintonia con quanto disposto dall'articolo 2 della Costituzione, un riconoscimento e una regolamentazione dei diritti e dai doveri delle persone dello stesso sesso che intendono costruire un'unione affettiva stabile, duratura ed esclusiva;
    la discussione in merito all'efficacia giuridica delle suddette trascrizioni non può essere isolata, né tantomeno può garantire di per sé il riconoscimento di diritti, o la rimozione di discriminazioni che impediscono alle persone omosessuali di essere titolari di situazioni giuridiche soggettive nell'ambito della propria vita di coppia;
    il riconoscimento dei diritti delle persone dello stesso sesso che intendono liberamente regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune non passa certamente attraverso la validità «amministrativa» delle trascrizioni dei matrimoni contratti all'estero, né attraverso un conflitto di competenze tra prefetto e sindaco, o tra giudici;
    il riconoscimento dei richiamati diritti può trovare sostegno solo con uno sbocco legislativo, come confermano i ripetuti richiami della Corte costituzionale, troppo spesso coinvolta in decisioni su un tema su cui permane un pesante vuoto normativo;
    la sollecitazione a legiferare in merito non viene solo dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: il Parlamento europeo, fin dalla risoluzione 16 marzo 2000 sul rispetto dei diritti umani, ha chiesto agli Stati di «garantire anche alle coppie dello stesso sesso, parità di diritti rispetto alle coppie ed alle famiglie tradizionali in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali»;
    nel nostro Paese le coppie omosessuali rappresentano una realtà ormai accettata, ed il vuoto legislativo in materia di unioni civili si sta traducendo in disparità di trattamento, disuguaglianze, discriminazioni e confusione;
    intervenire diventa quindi necessario, anche alla luce di quanto dibattuto dalla Consulta che, in particolare con la sentenza n. 138 dei 2010, ha infatti affermato che l'unione omosessuale è una formazione sociale meritevole di tutela ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, rimettendo al Parlamento il compito di determinarne la disciplina mediante una legge ad hoc;
    la stessa Corte costituzionale esclude, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È sufficiente l'esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate. «Ne deriva, dunque, che, nell'ambito applicativo dell'articolo 2 della Costituzione, spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette»;
    è necessario dunque legittimare tali diritti, conservando e garantendo quelli esistenti, attraverso la piena tutela dei diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il riconoscimento e la regolamentazione delle coppie omosessuali vanno dunque perseguiti senza promuovere un nuovo modello di società, né contrapposizioni con il matrimonio, ma attraverso l'elaborazione di atti culturalmente e giuridicamente distinti, che possono convivere all'interno di una cornice costituzionale che tuteli i diritti inviolabili della persona, in una società che ha ed avrà sempre il proprio nucleo centrale nella famiglia unita dal matrimonio;
    sarà poi lo stesso legislatore a definire correttamente l'applicazione della nuova disciplina alle coppie dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo, definendo le modalità di trascrizione e riconoscimento delle stesse,

impegna il Governo

a favorire un ampio dibattito, che, nel rispetto delle diverse sensibilità presenti all'interno del Parlamento, possa portare ad una organica regolamentazione delle unioni civili, nonché delle modalità di trascrizione di analoghe unioni contratte all'estero, affinché si colmi un vuoto legislativo foriero di ingiustizie, discriminazioni e confusione normativa.
(1-00893) «Brunetta».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

matrimonio

fiscalita'

diritti umani