ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00492

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 241 del 09/06/2014
Abbinamenti
Atto 1/00200 abbinato in data 09/06/2014
Atto 1/00286 abbinato in data 09/06/2014
Atto 1/00440 abbinato in data 09/06/2014
Atto 1/00484 abbinato in data 09/06/2014
Atto 1/00485 abbinato in data 09/06/2014
Atto 1/00486 abbinato in data 09/06/2014
Atto 1/00488 abbinato in data 09/06/2014
Atto 1/00494 abbinato in data 18/06/2014
Atto 6/00076 abbinato in data 18/06/2014
Atto 1/00505 abbinato in data 18/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: TAGLIALATELA MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 09/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MELONI GIORGIA FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 09/06/2014
RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 09/06/2014


Stato iter:
18/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 09/06/2014
Resoconto BECHIS ELEONORA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO GOVERNO 09/06/2014
Resoconto AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 09/06/2014

DISCUSSIONE IL 09/06/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/06/2014

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 18/06/2014

RITIRATO IL 18/06/2014

CONCLUSO IL 18/06/2014

Atto Camera

Mozione 1-00492
presentato da
TAGLIALATELA Marcello
testo presentato
Lunedì 9 giugno 2014
modificato
Mercoledì 18 giugno 2014, seduta n. 248

   La Camera,
   premesso che:
    l'amianto è stato utilizzato fino agli anni Ottanta prioritariamente nella coibentazione di edifici, tetti, navi e treni e come materiale da costruzione per l'edilizia, utilizzato per fabbricare tegole, pavimenti, tubazioni, vernici o canne fumarie, a causa dell'eccezionale resistenza al calore della fibra, che ne favorì una massiccia diffusione;
    in seguito all'individuazione dell'amianto come sostanza altamente nociva e cancerogena, all'inizio degli anni Novanta la legge 27 marzo 1992, n. 257, ne ha proibito l'estrazione, la lavorazione e la commercializzazione;
    in Italia sono oltre quattromila le vittime dell'esposizione alla pericolosa fibra e nei prossimi decenni, stante il lungo periodo di latenza del mesotelioma, è previsto un forte incremento dei decessi provocati dall'amianto, che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2025;
    nel marzo del 2013 il Ministero della salute ha emanato il Piano nazionale amianto, contenente le «Linee di intervento per un'azione coordinata delle Amministrazioni statali e territoriali», scaturito dalla conferenza nazionale sull'amianto promossa dal Governo nel novembre 2012;
    il Piano nazionale amianto prevede interventi integrati sotto i tre profili sanitario, ambientale e previdenziale, ma attualmente risulta essere inattuato per mancanza di copertura finanziaria;
    tra le azioni previste dal Piano nazionale amianto figurano il completamento della mappatura e del risk assessment dell'amianto del territorio italiano e l'identificazione delle zone con maggior rischio ambientale, degli incentivi per la rimozione delle coperture in eternit e la sostituzione con pannelli fotovoltaici, che, con un investimento di circa venti milioni di euro, consentirebbe la bonifica di oltre dieci milioni di metri quadri e l'individuazione di nuovi siti di smaltimento per rifiuti pericolosi, dato il numero nazionale insufficiente che comporta il conferimento dell'amianto all'estero, determinando un notevole aumento dei costi;
    il Piano nazionale amianto riconosce, altresì, una priorità d'intervento in favore della bonifica degli edifici scolastici, all'interno di molti dei quali si rinvengono ancora strutture contenenti amianto, affinché la bonifica degli stessi sia completata in un arco temporale compreso tra tre e massimo cinque anni;
    in base al Piano nazionale amianto, solo nella classe di rischio più elevata (la numero 1) sarebbero stati rilevati ancora ben 380 siti inquinati e il censimento non è ancora completo, mentre le stime parlano di oltre trentadue milioni di tonnellate di amianto ancora sparse in tutto il territorio nazionale;
    mentre le bonifiche vanno a rilento, e in tutto il Paese aumentano le discariche abusive, che mettono ulteriormente a rischio la salute della popolazione, nulla è stato fatto sul fronte del risanamento ambientale e dello smaltimento dei materiali contenenti amianto, dell'avvio di un'efficace sorveglianza sanitaria ed epidemiologica per gli esposti e della garanzia di risarcimento per le vittime;
    dopo oltre vent'anni dall'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, l'Italia è drammaticamente in ritardo rispetto a quello che si sarebbe potuto e dovuto fare per arginare l'emergenza sanitaria provocata dall'esposizione all'amianto;
    la legge n. 257 del 1992, oltre a stabilire termini e procedure per la dismissione delle attività inerenti all'estrazione e la lavorazione dell'asbesto, ha previsto le prime disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto, introducendo diversi benefici per gli stessi, consistenti sostanzialmente in una rivalutazione contributiva del 50 per cento ai fini pensionistici dei periodi lavorativi comportanti un'esposizione al minerale nocivo;
    in particolare, tale beneficio è stato previsto: per i lavoratori di cave e miniere di amianto, a prescindere dalla durata dell'esposizione, per i lavoratori che abbiano contratto una malattia professionale asbesto-correlata, in riferimento al periodo di comprovata esposizione, e per tutti i lavoratori che siano stati esposti per un periodo superiore ai 10 anni;
    i danni derivanti dall'esposizione all'amianto, tuttavia, hanno colpito anche lavoratori molto giovani che non avevano ancora maturato il citato requisito di dieci anni di esposizione, ma sui quali i danni sono ancora peggior perché questi sono in parte stati resi inabili al lavoro al contempo rimanendo esclusi dai benefici per l'accesso pensionistico previsti dalla citata legge;
    sarebbe opportuno valutare l'introduzione di un criterio che permetta di calcolare il requisito temporale dell'esposizione all'amianto differentemente a seconda dell'età del lavoratore;
    inoltre, è stato certificato da numerose indagini sanitarie che il danno non cessa con l'esposizione alla sostanza;
    con la legge finanziaria per il 2008 è stato istituito presso l'Inail un Fondo per le vittime dell'amianto, «in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi», il cui meccanismo di erogazione è stato configurato come una prestazione aggiuntiva in favore di coloro che siano già titolari di una rendita Inail;
    in relazione alle responsabilità imputabili alle aziende di produzione e lavorazione dell'amianto, nel giugno del 2013 è intervenuta l'importante sentenza di condanna dei vertici dell'azienda Eternit, rinviati a giudizio per i reati di disastro ambientale doloso e di omissione volontaria di cautele antinfortunistiche, con la quale è stato anche disposto il risarcimento di centinaia di parti civili, ammalati di mesotelioma e di altre patologie connesse, e di parenti delle vittime;
    tuttavia, sono migliaia i lavoratori dell'amianto che ancora sono costretti a battersi nelle aule giudiziarie per vedersi riconosciuti il risarcimento dei danni ad essi provocati dall'esposizione all'amianto, tanto che la onlus Osservatorio nazionale amianto nel mese di maggio 2014 ha annunciato la sua intenzione di presentare un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo per i mancati riconoscimenti dei benefici contributivi e della sorveglianza sanitaria specifica per gli ex esposti, in Italia, nonché di un'istanza di infrazione a carico della Repubblica italiana in ordine alle mancate bonifiche, alla mancata attuazione del Piano nazionale amianto e alla sua contrarietà ad alcune normative comunitarie,

impegna il Governo:

   a valutare l'adozione delle opportune iniziative normative sia al fine dell'introduzione di un criterio di riequilibrio rispetto al mero requisito temporale per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 257 del 1992, prevedendo che esso sia legato all'età anagrafica del lavoratore, sia al fine di garantire il risarcimento del danno in favore dei soggetti contaminati;
   a promuovere l'immediato avvio alle opere di bonifica ambientale, sia con riguardo ai grandi siti industriali inseriti nel programma nazionale di bonifica, sia con riguardo alle emergenze locali riguardanti la presenza di amianto in edifici e strutture pubbliche, dando priorità agli edifici scolastici ed alle strutture ospedaliere;
   a finanziare in maniera adeguata il Piano nazionale amianto, affinché si possano tempestivamente realizzare tutti gli interventi in esso previsti, a partire dai censimenti, fino alle operazioni di bonifica dei siti, assumendo iniziative per il ripristino degli incentivi per la sostituzione delle coperture in cemento-amianto con il fotovoltaico, al fine di agevolare ed accelerare la bonifica anche dei siti privati;
   a valutare la realizzazione di un'impiantistica di trattamento e smaltimento a supporto delle operazioni di bonifica, al fine di ridurre i costi connessi a tali operazioni;
   ad operare, attraverso il Sistema sanitario nazionale, per realizzare un sistema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori che sono stati esposti ad amianto e la contestuale raccolta di dati sanitari ed amministrativi da strutture ospedaliere ed Inail relativamente alle patologie correlate all'amianto;
   a promuovere campagne di informazione sui rischi per la salute derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto e sul comportamento da adottare in presenza di strutture contaminate in ambienti domestici, scolastici o presso i luoghi di lavoro.
(1-00492) «Taglialatela, Giorgia Meloni, Rampelli».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

amianto

sicurezza del lavoro

pensionamento anticipato

protezione dell'ambiente

controllo sanitario

eliminazione dei rifiuti

sostanza tossica