ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00434

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 213 del 16/04/2014
Abbinamenti
Atto 1/00248 abbinato in data 06/05/2014
Atto 1/00432 abbinato in data 06/05/2014
Atto 1/00433 abbinato in data 06/05/2014
Atto 1/00437 abbinato in data 06/05/2014
Atto 1/00438 abbinato in data 06/05/2014
Atto 6/00072 abbinato in data 06/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: MOLTENI NICOLA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 16/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ATTAGUILE ANGELO LEGA NORD E AUTONOMIE 16/04/2014
ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE 16/04/2014
BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE 16/04/2014
BOSSI UMBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE 16/04/2014
BRAGANTINI MATTEO LEGA NORD E AUTONOMIE 16/04/2014
BUONANNO GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE 16/04/2014
BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE 16/04/2014
CAON ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE 16/04/2014
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD E AUTONOMIE 16/04/2014
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE 16/04/2014
GIORGETTI GIANCARLO LEGA NORD E AUTONOMIE 16/04/2014
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD E AUTONOMIE 16/04/2014
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE 16/04/2014
INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE 16/04/2014
MARCOLIN MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE 16/04/2014
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE 16/04/2014
PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE 16/04/2014
RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE 16/04/2014


Stato iter:
06/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/05/2014
Resoconto COSTA ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 06/05/2014
Resoconto LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto TAGLIALATELA MARCELLO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto FAUTTILLI FEDERICO PER L'ITALIA
Resoconto MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE
Resoconto DAMBRUOSO STEFANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto FARINA DANIELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto MAROTTA ANTONIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto BAZOLI ALFREDO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 06/05/2014

NON ACCOLTO IL 06/05/2014

PARERE GOVERNO IL 06/05/2014

DISCUSSIONE IL 06/05/2014

RESPINTO IL 06/05/2014

CONCLUSO IL 06/05/2014

Atto Camera

Mozione 1-00434
presentato da
MOLTENI Nicola
testo presentato
Mercoledì 16 aprile 2014
modificato
Martedì 6 maggio 2014, seduta n. 223

   La Camera,
   premesso che:
    già nel 1970 il Consiglio d'Europa collocava il tema del risarcimento delle vittime dei reati violenti nel suo programma di lavoro, finché, dopo un lungo itinerario, nel 1983 adottò apposita convenzione, che veniva aperta alla firma degli Stati membri il 24 novembre dello stesso anno;
    tale convenzione voleva costituire lo strumento giuridico primario volto ad introdurre e a sviluppare, mediante disposizioni di minima e regimi di risarcimento da parte dello Stato, precipue disposizioni al fine di assicurare alle vittime idonea assistenza e tutela;
    la ratifica a livello europeo della convenzione di cui sopra è stata fatta dalla maggior parte degli Stati membri dell'Unione Europea, da Paesi come la Francia, la Svizzera, la Germania, la Danimarca, il Lussemburgo e il Belgio, mentre l'Italia non ha ancora provveduto a ratificarla né a firmarla;
    la convenzione europea, peraltro ancora aperta alla firma degli Stati, obbliga le parti a prevedere nelle loro legislazioni o pratiche amministrative un sistema di compensazione per risarcire, con fondi pubblici, le vittime di infrazioni violente e dolose che abbiano causato gravi lesioni corporali o la morte e, oltre ad individuare le previsioni minime che devono essere contenute in tale sistema, indica i danni che devono necessariamente essere risarciti, quali il mancato guadagno subito da una persona immobilizzata in seguito alla lesione, le spese mediche, le spese di ospedalizzazione, le spese funebri e, in caso di persone a carico, la perdita di alimenti;
    un ulteriore stimolo al riconoscimento della posizione della vittima come soggetto debole meritevole di una particolare tutela giuridica, sia nel sistema di diritto sostanziale che in quello di diritto processuale, è venuto successivamente da una serie di interventi normativi a livello europeo, come la decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, adottata dal Consiglio dell'Unione europea, poi sostituita dalla direttiva 2012/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
    con riguardo alla legislazione nazionale italiana, pur avendo dimostrato nel corso di questi ultimi decenni di non essere insensibile alla tematica del risarcimento del danno da reato, tanto che è venuto sempre più intensificando un sistema di misure e forme di assistenza, sostegno e informazione a favore di alcune vittime di specifici illeciti, in particolare del terrorismo e della criminalità organizzata, è però venuta sempre più maturando anche l'esigenza di farsi carico dell'assistenza alle vittime dei reati intenzionali violenti diversi da quelli specifici già regolamentati dallo Stato;
    oggi, sul piano generale, il quadro complessivo dei risarcimenti, del pagamento delle spese processuali e delle tutele a favore delle vittime dei reati risulta tutt'altro che rassicurante, a causa delle sempre più numerose ipotesi di autori di reato rimasti ignoti o comunque insolvibili, della progressiva riduzione dell'accesso alla giustizia prodotta dalla recente riforma della geografia giudiziaria e, da ultimo, delle decurtazioni dei compensi dei legali operanti in regime di gratuito patrocinio (del 50 per cento in materia penale e del 33 per cento per tutte le materie) operate dall'attuale Governo;
    la tutela delle vittime di reato deve essere garantita sia nell'ambito del procedimento giudiziario sia al di fuori dell'ambito processuale, in particolare mediante opportune e qualificate forme di supporto psicologico e idonee attività di assistenza, assicurando adeguata formazione agli operatori;
    di fronte alle carenze dell'attuale sistema, per quanto riguarda il supporto e l'assistenza sia psicologica che economica a favore delle vittime, la sensazione di abbandono avvertita da chi ha subito un reato viene acuita dalla progressiva concentrazione di attenzione verso la personalità e gli interessi dell'autore del reato e dal talora mortificante raffronto, specie per le vittime traumatizzate in massimo grado, con il dispendio di risorse e di energie provocato dalle varie forme di protezione previste a favore di coloro che collaborano con la giustizia, dopo averla offesa;
    l'attenzione giuridica e mediatica che si riserva all'autore del reato rende la vittima di nuovo violata, fino ad arrivare al paradosso di assistere all'arricchimento del reo grazie al racconto romanzato, attraverso trasposizioni letterarie o cinematografiche, delle gesta del criminale che ha causato loro tanto dolore, e alla sua repentina liberazione perché chi ha commesso il reato non sconterà alcuna pena carceraria o al massimo, e nella migliore delle ipotesi, tornerà a breve libero grazie a qualche provvedimento che ne disporrà la detenzione domiciliare o qualche sconto di pena;
    è notorio che la vittima di un crimine violento subisce, oltre all'intuibile e meglio quantificabile danno fisico o materiale prodotto dal reato (cosiddetto danno primario), anche un danno cosiddetto secondario, se percepisce un atteggiamento negativo o indifferente da parte delle istituzioni o della società;
    pertanto, è altresì notorio che la tutela delle vittime di reato è strettamente connessa al principio della certezza della pena, soprattutto per quanto riguarda i reati violenti;
    l'adeguato risarcimento del danno o le forme di supporto devono necessariamente accompagnarsi alla certezza per la vittima che il responsabile del reato sconterà interamente ed effettivamente la pena prevista dall'ordinamento, poiché in difetto verrà ulteriormente aggravato il cosiddetto danno secondario, determinando un clima di diffidenza e di distacco nei confronti delle istituzioni, percepite come lontane e indifferenti, e la cui manifestazione più evidente è la sfiducia nei confronti dello Stato che finisce per rendere più vulnerabili le vittime stesse;
    pertanto, qualunque provvedimento che preveda benefici o sconti di pena a favore di chi ha commesso un crimine contrasta con il principio della certezza della pena, nonché con ogni intendimento dichiarato di voler tutelare le vittime dei reati;
    i provvedimenti adottati dall'attuale maggioranza in tema di giustizia e sicurezza vanno, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, nella direzione diametralmente opposta, non tenendo in alcuna considerazione la vittima del reato, dispongono una serie di misure e benefici a solo vantaggio del reo;
    tali provvedimenti veicolano un messaggio, oltre che in completo contrasto con i dichiarati intendimenti di tutela delle vittime dei reati, altresì estremamente pericoloso, tale per cui si induce alla convinzione generalizzata che commettere reati, ed in particolare reati di grave allarme sociale, oltre a reati particolarmente gravi, non comporterà, nei fatti, l'applicazione di una sanzione penale ed il reato, anzi, potrà essere estinto, per cui colui che si dovrebbe tutelare, cioè la vittima, non potrà nemmeno chiedere giustizia né alcun risarcimento del danno subito;
    la proposta di legge A.C. 331-927-B (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) approvata definitivamente pochi giorni fa dalla stessa Camera, eccetto che dal gruppo Lega Nord Autonomie, attraverso i due istituti della detenzione non carceraria (o meglio della pena della reclusione e arresto unicamente domiciliare) per reati fino a 5 anni di reclusione – per cui la pena detentiva del carcere non verrà applicata – e della sospensione del procedimento con la messa alla prova (per reati fino a 4 anni di reclusione oltre a reati di grave allarme sociale come il furto aggravato), garantisce al reo l'impunità per legge, dimenticandosi totalmente della vittima;
    tale provvedimento è l'ultimo di una lunga serie di disposizioni normative che negli ultimi due anni sono state approvate da questo stesso Parlamento, ad eccezione del gruppo Lega Nord Autonomie che è stata l'unica forza politica a votare contro, che hanno disposto benefici a favore solo degli autori dei reati: dal decreto-legge «Severino» 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», al decreto-legge «Cancellieri», 1o luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, recante «Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena», alla legge 21 febbraio 2014 n. 10, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante «Misure urgenti in tema dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria»;
    tra le misure adottate a favore di chi delinque occorre, in particolare, ricordare l'innalzamento dello «sconto» per la liberazione anticipata, previsto dalla legge n. 10 del 2014, che ha portato gli attuali 45 giorni a 75 giorni «scontati» a semestre, il quale, anche per l'effetto retroattivo dal 1o gennaio 2010 ha comportato uno sconto di pena di ben 280 giorni a chi era già stato condannato e, per il fatto di essere applicabile a tutti i detenuti costituisce ad avviso dei firmatari del presente atto un vero e proprio indulto mascherato permanente;
    nel corso del dibattito parlamentare, nemmeno nelle relazioni di maggioranza, una sola parola è stata spesa per le vittime dei reati da parte delle forze politiche di maggioranza, le quali hanno appoggiato e sostenuto questi provvedimenti;
    con tali provvedimenti si è data attenzione unicamente ed esclusivamente a coloro che commettono i reati e si è lasciata senza tutela la persona offesa del reato, mentre invece l'attenzione deve essere indirizzata solo ed unicamente verso chi subisce ed è vittima di un reato;
    alla luce dell'aumento esponenziale della microcriminalità registrata negli ultimi anni ed a scopo preventivo, ossia per evitare che vi siano sempre più future vittime di reati, occorre procedere a maggiori investimenti a favore del comparto sicurezza e delle forze dell'ordine e non invece disporre la soppressione di ben 267 presidi di polizia sul territorio, come recentemente annunciato da esponenti dell'attuale Governo;
    sono stati presentati in Parlamento e sono ancora in attesa di essere esaminati provvedimenti recanti norme a protezione e sostegno delle vittime di reati,

impegna il Governo:

   a sottoscrivere la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, del Consiglio d'Europa del 24 novembre 1983, e ad assumere le iniziative di competenza per la ratifica nel più breve tempo possibile, al fine di risponde all'esigenza di fornire adeguato supporto e idonea assistenza alle vittime dei reati;
   ad assicurare la piena centralità processuale della vittima mediante le iniziative legislative, regolamentari e amministrative necessarie, nonché a garantire l'aumento delle risorse destinate al gratuito patrocinio a favore delle vittime dei reati e adeguati investimenti per l'assistenza legale, la formazione professionale delle forze dell'ordine e il potenziamento del sistema di supporto psicologico alle vittime;
   a prevedere, anche con iniziative normative d'urgenza, l'inapplicabilità del rito cosiddetto abbreviato per tutti quei reati per i quali l'ordinamento prevede la pena dell'ergastolo e/o per tutti quei reati di competenza della corte di assise;
   a garantire il pieno rispetto del principio della certezza della pena e, in particolare, a non adottare alcuna iniziativa che disponga sconti di pena o benefici a favore di chi è stato condannato per reati di grave allarme sociale;
   a garantire la piena operatività dei presidi di polizia attualmente operanti sul territorio nazionale, rinunciando a qualsiasi piano di soppressione che ridurrebbe sensibilmente le capacità delle forze dell'ordine nel campo della prevenzione e del contrasto alla criminalità e, altresì, a potenziare il comparto sicurezza in termini di nuove risorse sia strumentali che di personale.
(1-00434) «Molteni, Attaguile, Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Cristian Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

aiuto alle vittime

convenzione europea

accesso alla giustizia

aiuto sociale

diritto alla giustizia

ratifica di accordo

sicurezza pubblica