ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00433

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 211 del 14/04/2014
Abbinamenti
Atto 1/00248 abbinato in data 14/04/2014
Atto 1/00432 abbinato in data 14/04/2014
Atto 1/00434 abbinato in data 06/05/2014
Atto 1/00437 abbinato in data 06/05/2014
Atto 1/00438 abbinato in data 06/05/2014
Atto 6/00072 abbinato in data 06/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: MOTTOLA GIOVANNI CARLO FRANCESCO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 14/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 14/04/2014
MAROTTA ANTONIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 30/04/2014


Stato iter:
06/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/04/2014
Resoconto MOTTOLA GIOVANNI CARLO FRANCESCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/04/2014
Resoconto ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 06/05/2014
Resoconto COSTA ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 06/05/2014
Resoconto LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto TAGLIALATELA MARCELLO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto FAUTTILLI FEDERICO PER L'ITALIA
Resoconto MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE
Resoconto DAMBRUOSO STEFANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto FARINA DANIELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto MAROTTA ANTONIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto BAZOLI ALFREDO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 14/04/2014

DISCUSSIONE IL 14/04/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/04/2014

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 30/04/2014

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 06/05/2014

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 06/05/2014

ACCOLTO IL 06/05/2014

PARERE GOVERNO IL 06/05/2014

DISCUSSIONE IL 06/05/2014

APPROVATO IL 06/05/2014

CONCLUSO IL 06/05/2014

Atto Camera

Mozione 1-00433
presentato da
MOTTOLA Giovanni Carlo Francesco
testo presentato
Lunedì 14 aprile 2014
modificato
Martedì 6 maggio 2014, seduta n. 223

   La Camera,
   premesso che:
    gli episodi di violenza che quotidianamente si verificano su tutto il territorio nazionale richiedono una tutela, preventiva e successiva, cui lo Stato, talora, non è in grado di rispondere;
    uno Stato civile dovrebbe essere in grado, se non di garantire la sicurezza e, dunque, la tutela preventiva al cittadino, quanto meno di fornire un aiuto, economico e morale, dopo che il reato è avvenuto e, dunque, di fornire almeno una tutela successiva;
    allo stato esistono diversi fondi di garanzia, di solidarietà o di tutela, tanto di rilievo nazionale quanto di rilievo locale;
    detti istituti di sostegno e di aiuto, senza alcun dubbio utilissimi, essendo nati in momenti diversi e non essendo conseguentemente raccordati gli uni con gli altri, creano sovrapposizione di competenze, lungaggini nell'elargizione dei contributi economici e, soprattutto, inutile dispendio di energie da parte dei soggetti interessati;
    talora accade addirittura che spesso gli istituti di sostegno non servano allo scopo per cui sono stati previsti e creati e detta frammentarietà della risposta istituzionale alle istanze di giustizia avanzate dalle vittime di vari reati, direttamente collegata alla scarsità di fondi, provoca la conseguente insufficienza dei fondi stessi rispetto alle richieste;
    in definitiva, il risultato ultimo della moltiplicazione di tali fondi rischia di essere il non raggiungimento dell'obiettivo di aiutare, anche economicamente, le vittime di reati;
    sarebbe opportuno riunire tutte le provvidenze economiche attualmente in essere, ponendole sotto un'unica voce attraverso la creazione di un fondo di garanzia per le vittime della violenza;
    dovrebbe, inoltre, essere specificato meglio il concetto di «violenza» comprendendovi qualsiasi comportamento, doloso o colposo, fuori dai casi di provocazione o comunque di volontaria causazione, volto a limitare, ridurre o, comunque, comprimere, impedire o escludere la libertà altrui e a ledere o, comunque, danneggiare la persona;
    la legislazione del nostro Paese, soprattutto a partire dalla fine degli anni Settanta, registra numerosi interventi legislativi contenenti misure e forme di assistenza, sostegno e informazione a favore di alcune vittime di specifici illeciti;
    un esempio di intervento in tal senso è rappresentato dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, che ha dettato norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiuti sul territorio nazionale o all'estero, e dei loro familiari superstiti e ha introdotto una serie di benefici ad esclusivo vantaggio delle vittime del terrorismo ma non anche delle vittime del dovere e di quelle della criminalità organizzata;
    un ulteriore intervento di tutela delle vittime di reato è stato delineato nell'ambito della prevenzione e della repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime di reato, in data 4 marzo 2014, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, mediante un decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
    quest'ultimo provvedimento è intervenuto in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96) e, in materia di tutela delle vittime di reato, ha recepito in modo non del tutto adeguato ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo alcune disposizioni previste nella direttiva citata, poiché non ha apportato né una tutela generale per le vittime di violenza né una tutela sufficientemente adeguata. Non è, infatti, previsto un sistema efficace di risarcimento delle vittime di reato dal momento che si stabilisce, a titolo di risarcimento, la somma forfetaria di 1.500 euro (piuttosto esigua, avuto riguardo a quanto subito dalle persone vittime di tratta di esseri umani) per ogni vittima;
    il complesso di tali interventi dell'Esecutivo è stato determinato dal preciso intento dello Stato di offrire un segnale di sostegno, in termini morali ed economici, a fronte di quei delitti diretti contro la sua stessa ragione di essere, ma, pur considerando favorevolmente tutti gli interventi predisposti in materia, si ravvisano ancora profili di criticità in merito alla piena applicazione e al riconoscimento di tali diritti alle vittime di reato ed è necessario evidenziare che nell'ordinamento italiano ancora non esiste una normativa generale sostanziale a tutela queste ultime;
    in linea di principio, il risarcimento del danno dovrebbe essere attuato a cura dell'autore del reato, tuttavia oggi, sul piano generale, il quadro complessivo dei risarcimenti risulta tutt'altro che rassicurante, ove si pensi alle numerose ipotesi di autori di reato rimasti ignoti o comunque insolvibili;
    l'esigenza di una piena tutela delle vittime del reato è fortemente avvertita ai vari livelli e alle diverse istanze della società italiana, anche perché la parte danneggiata, la parte offesa dal reato, ovvero la parte civile costituita nel processo ricoprono un ruolo e rappresentano un interesse che potrebbe essere definito di natura pubblica o collettiva;
    il trattamento adeguato delle vittime corrisponde a una serie di diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) e l'effettivo riconoscimento, nonché il rispetto dei diritti delle vittime, in particolare della loro dignità umana, della loro vita privata e familiare e della loro proprietà, devono essere salvaguardati garantendo nel contempo i diritti fondamentali altrui, quali quelli dell'accusato;
    è necessario soddisfare le esigenze delle vittime prima, durante e dopo i procedimenti penali per ridurre significativamente il costo globale della criminalità che comprende tanto i costi materiali connessi ai settori dell'economia e della sanità e al sistema della giustizia penale, quanto i costi immateriali, quali il dolore, la sofferenza e la riduzione della qualità della vita della vittima,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per risarcire le vittime di reato, prevedendo la possibilità di una commisurazione diversa dell'indennizzo, che non deve essere determinato in maniera fissa ma proporzionale al pregiudizio subito;
   a promuovere interventi finalizzati a superare ritardi e vuoti normativi fortemente pregiudizievoli per il soggetto più debole e meno garantito del processo, al fine di garantire il pieno riconoscimento della cittadinanza processuale a tutte le vittime di reato;
   a valutare l'opportunità di assumere iniziative per istituire un fondo di garanzia per le vittime di reato che sia un istituto pubblico o, comunque, con partecipazione pubblica, finanziato anche attraverso la cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, facendo sì che in detto fondo confluisca una quota parte dei beni, mobili e immobili, che sono oggetto di confisca;
   ad assumere iniziative per risarcire congruamente le vittime di reato allo scopo di riconoscere e rispettare i diritti delle stesse, in particolare la loro dignità umana e la loro vita privata e familiare.
(1-00433)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Mottola, Palese, Marotta».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

aiuto alle vittime

traffico di persone

terrorismo

diritti umani

aiuto sociale

traffico illecito