ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00406

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 196 del 24/03/2014
Abbinamenti
Atto 1/00291 abbinato in data 28/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: CORDA EMANUELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
BASILIO TATIANA MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
BARBANTI SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
BERNINI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014


Stato iter:
24/09/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/07/2014
Resoconto CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 28/07/2014
Resoconto PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto ROSTAN MICHELA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO GOVERNO 28/07/2014
Resoconto GIRO MARIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
 
PARERE GOVERNO 24/09/2014
 
DICHIARAZIONE VOTO 24/09/2014
Resoconto OTTOBRE MAURO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Resoconto BINETTI PAOLA PER L'ITALIA
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE
Resoconto KRONBICHLER FLORIAN SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto ALLI PAOLO NUOVO CENTRODESTRA
Resoconto VITO ELIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto ROSTAN MICHELA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 28/07/2014

DISCUSSIONE IL 28/07/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2014

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/09/2014

ACCOLTO IL 24/09/2014

PARERE GOVERNO IL 24/09/2014

DISCUSSIONE IL 24/09/2014

APPROVATO IL 24/09/2014

CONCLUSO IL 24/09/2014

Atto Camera

Mozione 1-00406
presentato da
CORDA Emanuela
testo di
Mercoledì 24 settembre 2014, seduta n. 297

   La Camera,
   premesso che:
    il 15 giugno 2000 Enrico Forti, nato in Italia nel 1959, ex campione mondiale di windsurf, filmaker, produttore televisivo, fu condannato all'ergastolo per l'omicidio di Dale Pike, 42 anni, dalla Dade County di Miami in Florida, con l'accusa di «aver personalmente e/o con altra persona o persone allo stato ancora ignote, agendo come istigatore e in compartecipazione, provocato dolosamente e preordinatamente la morte di Dale Pike». In Key Biscayne – Virginia Key – il 15 febbraio 1998. Il corpo di Dale fu trovato il 16 febbraio 1998, sulla spiaggia di Sewer Beach, in Key Biscayne. La vittima era stata raggiunta da due colpi di arma da fuoco esplosi alla nuca a distanza ravvicinata. Il movente dell'omicidio, secondo la corte, fu l'eliminazione di Dale «ostacolo all'acquisto truffaldino dell'hotel Pike's di Ibiza di proprietà del padre di Dale». Il movente fu smentito dal notaio German Leon Pena, che in Spagna aveva rogato il preliminare di vendita tra Anthony Pike e Forti. Pena disse al prosecutor Rubin e all'avvocato di Forti Loewy che Anthony Pike non risultava proprietario di alcuna azione delle tre società che vantavano il 95 per cento della proprietà dell'hotel. Il prosecutor Rubin non esibì alla corte la testimonianza di Pena che scagionava Forti dal movente. Ma ci fu un'omissione anche del legale di Forti, che non chiese la testimonianza di Pena. In realtà, era stato il Forti a subire un danno pagando ad Anthony Pike un acconto di 25.000 dollari alla stipula del preliminare e Anthony lo ammise a Londra davanti a Rubin e Loewy. Thomas Knott, pregiudicato condannato in Germania a sei anni per truffa e bancarotta fraudolenta, espatriato dalla Germania, mentre era in libertà vigilata, con documenti falsi forniti da Anthony Pike, fu sospettato dell'omicidio di Dale. Per questo subì una perquisizione domiciliare disposta dal prosecutor. Tuttavia Knott patteggiò la pena con il prosecutor Rubin e, benché truffatore di professione, divenne fondamentale testimone di accusa contro Forti. Peraltro, risulterebbero circostanze quantomeno opache circa il ruolo di Anthony Pike che, anziché confermare ciò che aveva detto al persecutor Rubin e all'avvocato Ira Loewy a Londra il 26 e 27 marzo 1999, e cioè che lui Anthony non aveva alcun titolo per la vendita dell'albergo, modificò radicalmente la sua versione dei fatti in senso accusatorio verso Forti. In particolare, non è chiaro se ciò sia avvenuto sulla base di pressioni esterne. Al processo Anthony divenne il principale testimone d'accusa contro Forti. Le prove documentali e testimoniali raccolte, dopo la condanna, da Enrico Forti e dai suoi familiari, con l'assistenza in Italia dell'avvocato Ferdinando Imposimato e della criminologa Roberta Bruzzone, dimostrano chiaramente come Enrico Forti fosse, quando fu sentito come teste dalla polizia di Miami, a tutti gli effetti, indagato per il delitto di Dale. La polizia di Miami disse a Forti di recarsi all'ufficio di polizia la sera del 19 febbraio 1998. Forti si presentò puntuale e alle 18,55 cominciò quella che doveva essere una chiacchierata informale e, invece, si rivelò un vero e proprio interrogatorio di indagato, senza che venisse avvisato, come era doveroso secondo la Costituzione americana e secondo il trattato sui diritti civili e politici di New York, che era indagato di omicidio. L'articolo 14, comma 3, lettera a), del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici, prescrive che «ogni individuo accusato di un reato ha diritto come minimo ad essere informato sollecitamente della natura e dei modi dell'accusa a lui rivolta». Dell'interrogatorio, avvenuto con videoregistrazione, sono scomparse le registrazioni video e audio. L'indagine sulla morte di Dale Pike proseguì contro Forti, mentre Thomas Knott stipulò un accordo segreto con lo Stato (plea agreement) diventando, di fatto, un testimone decisivo per l'accusa contro Forti;
    nel caso Forti sono state violate diverse norme del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 – ratificato dagli Stati Uniti l'8 settembre 1992, vincolante per gli Usa – e della Costituzione degli Usa;
    l'accusa contro Enrico Forti era confusa, generica, incomprensibile e non consentì un'adeguata difesa a Forti: non era chiaro, dopo alcuni cambiamenti del capo di imputazione, se Forti avesse agito come mandante o come esecutore materiale, da solo o con uno o più complici, e quale fosse l'arma del delitto. La genericità dell'accusa violò una norma fondamentale del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici del 1966; l'articolo 14, comma 3, dispone, infatti, che «Ogni individuo accusato di un reato, ha diritto ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta». Il prosecutor contestò a Forti in un primo tempo di essere stato l'esecutore materiale dell'omicidio, ma di fronte all'alibi di Forti, – che dimostrò, con le celle del suo portatile, di essersi trovato lontano dal luogo del delitto al momento del fatto – cambiò l'accusa nel modo seguente «per avere il Forti Enrico personalmente e/o (...) con altra persona e persone allo stato ancora ignote, agendo come istigatore e in compartecipazione, ciascuno per la propria condotta partecipata, e/o in esecuzione di un comune progetto delittuoso, provocato, dolosamente e preordinatamente, la morte, di Dale Pike». Sulla base di questa nuova imputazione, di dubbia legittimità perché generica e alternativa, in cui si accusava contraddittoriamente Forti di avere agito «personalmente», o con una o più persone non identificate, «ognuno con la propria condotta partecipativa» che non veniva descritta, «e/o in esecuzione di un comune progetto delittuoso», che non veniva definito, venne inflitta la condanna all'ergastolo. La corte concludeva: «La Corte non ha le prove che lei signor Forti abbia premuto il grilletto, ma ho la sensazione (...), al di là di ogni dubbio, che lei sia stato l'istigatore del delitto. I suoi complici non sono stati trovati ma lo saranno un giorno e seguiranno il suo destino. Lo condanniamo all'ergastolo senza condizionale». Dall'accusa generica e vaga, con complici evanescenti mai identificati, Forti non poté in alcun modo difendersi. Fu violato in tal modo sia la regola che prescrive di informare «in modo circostanziato» (articolo 14, comma 3, del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici del 1966) l'accusato, sia il principio di legalità, nullum crimen, nulla poena sine lege, di cui all'articolo 14 del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici che prescrive all'articolo 14, comma 2, che per la condanna si richiede che «la colpevolezza sia provata legalmente». Postulato che è contenuto, oltre che nel Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici del 1966, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel patto delle Nazioni unite del 1966, nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nella Costituzione repubblicana;
    altra violazione dell'articolo 14 del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici riguarda l'obbligo per l'autorità che indaga di informare sollecitamente l'accusato della natura e dei motivi dell'accusa. Al contrario, la polizia violò l'articolo 14, lettera b), del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, che: stabilisce che «ogni individuo accusato di un reato, ha diritto a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta». Invece il 19 febbraio 1998, Forti fu sottoposto a un lungo interrogatorio protrattosi diverse ore, senza potersi avvalere dell'assistenza di un legale, poiché ciò non gli fu consentito;
    la corte di Miami, che ha condannato Enrico Forti per omicidio in base al movente della truffa dell'acquisto dell'hotel Pike's, ha violato il principio del ne bis in idem. Le accuse contro Forti erano tre: truffa, circonvenzione e concorso in omicidio. Il processo contro Forti per la truffa e la circonvenzione di incapace si era concluso con una sentenza di non doversi procedere «nolli prosequi». Sennonché l'8 ottobre 1999, nonostante il proscioglimento di Forti dall'accusa di truffa e circonvenzione di incapace, il prosecutor chiese alla corte di contestare al Forti l'accusa di omicidio di primo grado a scopo di lucro, cioè a scopo di ingiusto profitto per mezzo di truffa. Tale contestazione, sviluppata dal prosecutor nella requisitoria finale, venne posta dalla corte come pilastro dell'accusa, a base della condanna all'ergastolo. Invece, il presidente della corte doveva informare la giuria che Forti era stato prosciolto dall'accusa di truffa e circonvenzione con sentenza per effetto della quale c'era il divieto del ne bis in idem alias del «double Jeopardy». L'articolo 14, comma 6, del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici, stabilisce che «nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio per un reato per il quale sia già stato assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun paese». L'appendice alla Costituzione degli Stati Uniti d'America dispone, in conformità dell'articolo 14, comma 6, del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici del 1966, nel modo seguente: «Articolo V. Nessuno potrà essere sottoposto due volte per un medesimo delitto, a un procedimento che comprometta la sua vita o la sua integrità fisica»; la norma fa riferimento al doppio giudizio sulla stessa offesa e ciò ha interesse per la questione della truffa addebitata a Forti. La parte essenziale del fatto contestato, lo scopo di frode in danno di Anthony Pike, costituente il movente dell'omicidio, era stato deciso con il nolli prosequi dal giudice Platzer;
    il tedesco Knott doveva essere un teste importante nel processo. In una testimonianza di un compagno di cella di T. Knott, Glenn Ravera, questi disse che il tedesco gli aveva raccontato di una visita del procuratore Rubin a Knott. Nel corso della visita, Rubin gli aveva promesso un aiuto giudiziario in cambio di una testimonianza per incastrare Forti. Knott, arrestato e condannato a 15 anni per reati di truffa, era indagato anche dell'omicidio: contro di lui esistevano molti indizi di colpevolezza anche per l'omicidio di Dale Pike, tanto da provocare la perquisizione del criminale tedesco. Thomas Knott accettò di collaborare con Rubin con cui stipulò un plea agreement. Ma si ignora il contenuto delle dichiarazioni rese da Knott senza replica. Ogni accusa contro Knott per la possibile responsabilità per l'omicidio di Dale Pike era stata oggetto di un patteggiamento i cui contenuti vennero segretari dalla procura di Miami. Orbene, esisteva ed esiste un obbligo del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici del 1966 che imponeva la discovery della testimonianza di Knott. L'articolo 14, comma 3, lettera a), stabilisce che «ogni individuo accusato di un reato ha diritto di essere informato sollecitamente e in modo circostanziato della natura e dei motivi dell'accusa nei suoi confronti». Invece la contestazione da parte del prosecutor mancò e l'avvocato Loewy non trovò nulla da ridire contro la segretazione degli atti del patteggiamento, da cui potevano e possono ricavarsi elementi a carico di Knott e a favore di Forti: il 15 febbraio 1998 Knott doveva ospitare proprio Dale, come ebbe a riconoscere anche il padre di Dale;
    nel dicembre 2002, Enrico Forti, dopo la condanna all'ergastolo, divenuta definitiva il 12 agosto 2002, mentre era in carcere in espiazione della pena, venne a conoscenza da un detenuto di un conflitto di interessi diretto che investiva l'avvocato Ira Loewy. Questi, durante il processo a Forti, era stato contemporaneamente difensore di Enrico Forti contro lo Stato della Florida e prosecutor per lo stesso Stato della Florida in un altro processo. Il compagno di detenzione disse che aveva avuto come accusatore proprio l'avvocato Loewy. Il presidente della corte dei due processi in cui Loewy appariva in funzioni contrapposte, giudice Victoria Platzer, essendo presidente della corte nei due processi, era a conoscenza del conflitto di interessi e della irregolarità della posizione dell'avvocato Loewy. Forti era ignaro del conflitto. Nel corso di un'udienza ad hoc del 29 marzo 2000, assente il Forti non citato, la presidente Platzer richiamò l'avvocato Loewy sulla necessità di sanare il conflitto di interessi mediante l'autorizzazione della vittima del conflitto, Forti. Il presidente Platzer fece presente a Loewy che se non fosse stata sanata la grave irregolarità, il processo non sarebbe potuto proseguire. L'avvocato Loewy rispose che Forti non poteva essere presente perché in quarantena nel carcere per un'epidemia di varicella. Era evidente che il processo non poteva iniziare né proseguire senza l'autorizzazione di Forti. Sennonché Platzer non tenne più un'altra udienza per chiedere al Forti se rinunziava a eccepire la grave irregolarità. Il giudice Platzer omise di tener conto che questo vizio inficiava sia la fase delle indagini che quella del dibattimento svolto fino a quel momento, senza la rinunzia da parte al conflitto di interessi. Il Loewy rinunziò ai fondamentali diritti di difesa, come il diritto di Forti a prendere la parola per ultimo per replicare alle accuse della polizia e del pubblico ministero, il diritto ad avere l'ultima parola da parte dell'imputato, il diritto a chiedere il confronto con Thomes Knott, il diritto a chiedere il confronto con Anthony Pike, il diritto a chiedere la testimonianza di Katherine Evans sul possesso della pistola da parte di Knott, il diritto a chiedere la testimonianza del notaio Pena sulla mancanza nel Pike del diritto di proprietà dell'hotel, il diritto a fare valere il ne bis in idem; Forti non poté più fare valere quei diritti per decadenza dei termini previsti dalla legge. Loewy riconobbe la necessità della autorizzazione (waiver) di Forti. Non si sa se l'avvocato esibì mai alcun documento originale. Si ha solo conoscenza di una fotocopia di un modulo di rinunzia. Di tale documento pare non sia mai stato trovato l'originale agli atti del processo penale;
    l'appendice alla Costituzione degli Stati Uniti dispone: «You or your lawyer can then make a concluding speech arguing your case». A seguito di richiesta dell'avvocato Loewy al pubblico ministero Rubin della rinunzia da parte di Forti al conflitto di interessi, il pubblico ministero Rubin il 7 giugno 2005 inviava a Susan Dmitrovsky un'autorizzazione in data 20 marzo 2000. Questo documento era in contrasto con la circostanza documentale che l'udienza sul conflitto di interessi, in cui il giudice Platzer aveva rilevato l'anomalia, era stata celebrata, senza la presenza di Forti, il 29 marzo 2000 dopo la data del documento prodotto da Rubin. Il richiamo da parte del presidente Platzer a difesa e accusa sulla necessità della presenza di Forti parrebbe dimostrare che la fase del processo successiva al 15 febbraio 1998 – e almeno fino al 29 marzo 2000 – era avvenuto senza l'autorizzazione di Forti. Sicché ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo la colpevolezza di Forti non fu «provata legalmente» (articolo 14, comma 2, del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1996);
    secondo i firmatari del presente atto di indirizzo orbene la difesa di Forti vanificò tutti i principi del giusto processo. Se l'avvocato Ira Loewy avesse prodotto il documento originale dell'autorizzazione scritta di Forti, o questo fosse stato rinvenuto nel processo, Forti avrebbe dovuto rispondere di calunnia o di diffamazione. Ma né l'avvocato né l'ufficio del giudice hanno mai esibito questo documento fondamentale. In tutti i casi, se l'originale del waiver non si è mai ritrovato, non si comprende da dove è stata ricavata la fotocopia;
    la Costituzione americana prevede al predetto VI emendamento che in ogni procedimento penale, l'accusato «avrà diritto ad essere informato della natura del motivo dell'accusa, a essere messo a confronto con i testimoni a carico, a ottenere di far comparire i testimoni a suo favore e a farsi assistere da un avvocato per la sua difesa», diritti che sono stati vanificati dal comportamento dell'avvocato Loewy nel consigliare l'assistito che gli conveniva non parlare per ultimo al termine del processo per proclamare la sua innocenza e di non contraddire le menzogne di chi lo accusava. Si è consapevoli che negli Stati Uniti la sensibilità verso i conflitti di interesse è altissima. In Italia Piero Calamandrei, uno degli artefici della Costituzione italiana, lasciò scritto in pagine indimenticabili che il magistrato non deve essere soltanto imparziale, ma deve apparire tale. Lo stesso vale per un avvocato; nei confronti dell'avvocato, il ragionamento è valido a maggior ragione visto che l'avvocato viene scelto, per aiutare, per difendere e per continuare a sperare da persone che sono a volte in una difficilissima situazione;
    da rilevare che l'articolo 629 del codice di procedura penale prevede che le condanne soggette a revisione sono ammesse «in ogni tempo a favore dei condannati» e che l'articolo 630, lettera d), del codice di procedura penale indica, tra i presupposti della revisione, «che la condanna venga pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato». Il professor Franco Cordero dell'Università La Sapienza, nell'indicare i casi di possibile revisione, secondo l'ordinamento giuridico italiano, indica «casi giudiziari penalmente inquinati che hanno determinato la condanna tra cui “la frode processuale, il patrocinio infedele e la falsità in atti” (Franco Cordero, procedura penale, edizione Giuffrè 2003)»;
    il 9 luglio 2008 venne presentata dalla nuova difesa di Enrico Forti una richiesta di revisione alla corte di appello del terzo distretto, che rifiutò di prendere in considerazione tale richiesta senza fornire alcuna motivazione, come risulta da documento processuale in possesso della difesa di Forti. Un ultimo ricorso per ottenere la revisione del processo di Enrico Forti venne presentato alla corte federale degli Usa il 4 marzo 2009, ma la decisione della stessa corte del 3 agosto 2010 fu di «rifiuto per scadenza dei termini di presentazione». La revisione è implicitamente prevista dal Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici del 1966 all'articolo 14, comma 6, secondo cui «Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna, dimostra che era stato commesso un errore giudiziario». Questa norma, vincolante per gli Usa, dimostra che la revisione è un ricorso non ancorato a termini. E del resto Forti scoprì il conflitto di interessi dopo la condanna definitiva all'ergastolo e fu costretto a raccogliere le prove presso amici e parenti e conoscenti per dimostrare che esisteva il conflitto. Non ha alcuna giustificazione né la decisione del giudice Murphy di respingere la richiesta di Forti senza alcuna motivazione, né quella della corte federale, che ha dichiarato la scadenza del termine per la presentazione del ricorso per la revisione, dal momento che nel patto vincolante per gli USA non esiste un termine, come in nessun ordinamento del mondo, che si ispiri al due process of law;
    il Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 afferma, all'articolo 2, comma 1, che «ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare e a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente patto» all'articolo 2, comma 2, che «Ciascuno degli Stati parti si impegna a compiere, in armonia con la proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, per l'adozione delle misure legislative o di altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto», all'articolo 2, comma 3, lettera a), che «Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a garantire che qualsiasi persona i cui diritti riconosciuti nel PI siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali»;
    all'articolo 2, comma 3, lettera b), garantisce «che l'autorità competente giudiziaria, amministrativa e legislativa decida in merito ai diritti del ricorrente e sviluppare il ricorso in sede giudiziaria»;
    ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, alla luce di tutto quanto richiamato, il processo contro Chico Forti non è stato equo e si è fondato su un comportamento quantomeno dubbio del difensore e, pertanto, si ritiene necessario un nuovo processo in cui Chico Forti venga chiamato a rispondere dell'omicidio di Dale Pike secondo le norme della Costituzione americana e del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966,

impegna il Governo:

   ad approfondire tutti i profili relativi alla vicenda di Enrico (Chico) Forti, soprattutto con riferimento alle possibili violazioni delle norme del due process of law contenute nel Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (in particolare nell'articolo 14), nonché della Costituzione degli Stati Uniti, interessando formalmente il Governo degli Stati Uniti affinché sia intrapresa ogni iniziativa di competenza al riguardo, al fine di evitare un grave pregiudizio dei diritti inviolabili della persona;
   a richiedere informazioni al Governo degli Stati Uniti, per quanto di competenza e nel pieno rispetto dell'indipendenza della giustizia americana, sulle molteplici circostanze che fanno supporre, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, che il processo sia stato condizionato da una difesa che appare segnata da gravi opacità, con particolare riferimento a possibili conflitti di interesse;
   a sostenere nelle sedi appropriate l'istanza di revisione del processo che il connazionale presenterà con il suo legale.
(1-00406)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Corda, Sibilia, Di Benedetto, De Lorenzis, Manlio Di Stefano, Fico, Colletti, Businarolo, Agostinelli, Luigi Gallo, Dall'Osso, Cecconi, Di Vita, Cominardi, Brescia, Simone Valente, Basilio, Rizzo, Frusone, Barbanti, Ruocco, Paolo Bernini, Tofalo».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

accusa

omicidio

diritti umani

Stati Uniti

diritti della difesa

Carta dei diritti dell'uomo

moralita' della vita economica

accordo internazionale

inchiesta giudiziaria