ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00318

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 155 del 20/01/2014
Abbinamenti
Atto 1/00168 abbinato in data 20/01/2014
Atto 1/00315 abbinato in data 20/01/2014
Atto 1/00316 abbinato in data 20/01/2014
Atto 1/00317 abbinato in data 20/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 20/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE 20/01/2014
ATTAGUILE ANGELO LEGA NORD E AUTONOMIE 20/01/2014
BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE 20/01/2014
BOSSI UMBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE 20/01/2014
BRAGANTINI MATTEO LEGA NORD E AUTONOMIE 20/01/2014
BUONANNO GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE 20/01/2014
BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE 20/01/2014
CAON ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE 20/01/2014
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE 20/01/2014
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD E AUTONOMIE 20/01/2014
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE 20/01/2014
GIORGETTI GIANCARLO LEGA NORD E AUTONOMIE 20/01/2014
INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE 20/01/2014
MARCOLIN MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE 20/01/2014
MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE 20/01/2014
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE 20/01/2014
PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE 20/01/2014
RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE 20/01/2014


Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 20/01/2014
Resoconto SAVINO ELVIRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 20/01/2014

DISCUSSIONE IL 20/01/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 20/01/2014

Atto Camera

Mozione 1-00318
presentato da
CAPARINI Davide
testo di
Lunedì 20 gennaio 2014, seduta n. 155

   La Camera,
   premesso che:
    la funzione istituzionale della SIAE consiste nell'attività di intermediazione per la gestione dei diritti d'autore concedendo le autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere protette, riscuotendo i compensi per diritto d'autore e ripartendo i proventi che ne derivano;
    la legge 9 gennaio 2008, n. 2, ha modificato la configurazione giuridica della SIAE, riconoscendone la natura di «ente pubblico economico a base associativa», a fronte dell'attività imprenditoriale retribuita nel campo dell'intermediazione dei servizi esercitata, a scopo di lucro, da questo organismo: è un ente pubblico in quanto la legge le attribuisce l'esclusività dell'attività di riscossione e possiede una rilevanza costituzionale per la promozione della cultura, anche se riscuote denaro dai privati e lo ripartisce, in parte, fra privati operando di fatto come un'impresa;
    la gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe essere informata ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto;
    i criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla Commissione per la musica interna alla SIAE ma nel tempo sono stati sollevati diversi dubbi circa la ripartizione degli stessi, che avviene in maniera proporzionale al numero di vendite delle opere degli iscritti, cioè secondo una percentuale calcolata sul loro fatturato e non su una valutazione reale dell'utilizzo delle opere al di là della vendita nei negozi;
    per i locali da ballo con strumenti meccanici, ovvero le discoteche, la SIAE incassa il 5 per cento sui biglietti venduti oltre ad una quota forfetaria sulle consumazioni, che molto probabilmente i gestori rincarano sul costo al pubblico di biglietti e consumazioni;
    la SIAE distribuisce il 50 per cento di tali incassi non fra gli autori delle musiche effettivamente suonate nelle discoteche, ma sulla base di rilevamenti a campione sui brani più eseguiti nelle discoteche stesse: nella pratica ciò vuol dire che l'autore di un brano molto suonato in discoteca, se non inserito nel campione di autori selezionato dalla SIAE, non rientra nella ripartizione dei proventi derivanti dal diritto d'autore;
    il collegio giudicante della terza sezione ter del TAR Lazio, nella sentenza del 10 maggio 2002, ha evidenziato che «la remunerazione degli autori non può in modo diretto provenire, per legge, se non dai proventi ritratti dallo sfruttamento solo delle loro opere di ingegno»;
    il 50 per cento degli incassi provenienti dalle discoteche alla SIAE vengono quindi distribuiti fra gli autori, cioè coloro che scrivono i testi e le musiche, e gli editori, cioè le case discografiche piccole e anche molto grandi;
    l'altro 50 per cento degli incassi provenienti dalle discoteche, viene destinato, per circa la metà, ai dischi più suonati in Italia, a prescindere dal fatto che vengano suonati o meno nelle discoteche, e il rimanente alle balere e in minima parte ai locali;
    per i concerti dal vivo, nei quali è prevista la compilazione della lista di tutti i brani suonati, la SIAE incassa il 10 per cento del prezzo del biglietto e provvede a distribuire questo incasso fra tutti gli autori dei brani suonati;
    ci sono state numerose lamentele da parte dei musicisti perché la lista dei brani viene compilata a mano, e solitamente alla fine dei concerti a tarda notte, ed è sufficiente un errore di distrazione per invalidare tutta la lista, con la conseguenza di raccogliere i soldi, dovuti agli autori dei brani suonati, in un fondo cassa della SIAE che viene poi ripartito fra i soci;
    nel caso in cui un concerto sia ad ingresso libero, la SIAE esige il 10 per cento delle sponsorizzazioni e nel caso in cui non ci fossero sponsor, la SIAE esige una cifra forfettaria;
    un piccolo comune che volesse organizzare una serata di musica in piazza per i propri cittadini, senza biglietti d'ingresso e senza sponsor, chiedendo ai più volenterosi di suonare gratuitamente, sarebbe costretto comunque a pagare una tassa alla SIAE;
    in media, per ogni cd che viene venduto in Italia, ogni casa discografica versa alla SIAE circa il 9 per cento del prezzo per acquistare il diritto d'autore, ma se il cd viene ascoltato in un locale, la SIAE esige un ulteriore pagamento;
    la tutela del diritto d'autore non deve minacciare la libertà d'espressione di gruppi musicali o teatrali e per minacciare la libertà di fruizione di tutti quei contenuti che rappresentano il patrimonio culturale della società contemporanea;
    i gestori di locali pubblici, che siano supermercati o discoteche, che abbiano una radio o un impianto di diffusione musicale sono soggetti al pagamento di una tassa alla SIAE, che poi probabilmente verrà scaricata sul costo dei prodotti in vendita;
    in base ad un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, è affidata alla SIAE la collaborazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici Iva nell'accertamento delle imposte che riguardano le attività dello spettacolo e di intrattenimento, e per l'espletamento di questa funzione la SIAE ha diritto ad un compenso;
    gli ispettori della SIAE hanno il diritto di entrare nei locali pubblici in cui c’è diffusione musicale per controllare i brani suonati e per svolgere funzioni erariali per conto dello Stato, controllando perfino i registratori di cassa; sono state raccolte diverse lamentele per i metodi poco professionali utilizzati dagli ispettori della SIAE durante i controlli nei locali pubblici;
    la SIAE appare imporre tariffe sensibilmente più elevate rispetto a quelle praticate dalle altre società di autori degli altri Stati membri della Unione europea per l'utilizzo delle opere musicali tutelate dal diritto d'autore e che il menzionato comportamento può configurare un elemento significativo per la sussistenza di un abuso di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287 del 1990;
    il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, all'articolo 39 stabilisce che «l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, in qualunque forma attuata, è libera, al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori». Tale liberalizzazione non ha interessato anche l'attività di intermediazione dei diritti di autore,

impegna il Governo

   ad incentivare la nascita di nuove società di gestione collettiva dei diritti d'autore, riconoscendo la loro attività economicamente rilevante a prescindere dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, col duplice fine di garantire una maggiore scelta di rappresentazione per gli autori e gli editori e, al contempo, di garantire un mercato concorrenziale e una pluralità degli operatori in direzione di una maggiore efficienza nella gestione, secondo una logica di trasparenza dei costi e dei servizi;
    a valutare la possibilità di intervenire con una riorganizzazione e razionalizzazione della Società italiana degli autori e degli editori, anche mediante la cessione al corpo della Guardia di finanza della gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati, nonché l'eventuale trasformazione in società per azioni;
   ad intervenire con apposite iniziative normative al fine di abbassare la percentuale spettante alla SIAE da parte dei comuni che organizzano piccole feste musicali per la cittadinanza, e di quanti diffondono musica a diverso titolo nei propri esercizi pubblici, col fine ultimo di limitare i prezzi sul mercato dei prodotti, apportando un vantaggio per le piccole e medie imprese e soprattutto per i cittadini;
   ad assumere iniziative dirette ad apportare le necessarie modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, specificando una quota forfetaria giornaliera per i compensi dovuti alla SIAE che non superi i 10 euro giornalieri, nei casi in cui l'utilizzazione del supporto sia inserita all'interno di una manifestazione gratuita, sia essa festival o concerto musicale o spettacolo di danza, cinematografico o teatrale o rievocazione storica, purché organizzata da una sola parrocchia o una sola Pro loco in frazioni o comuni sotto i 3.000 abitanti;
   ad intervenire con apposte iniziative normative per semplificare gli adempimenti e gli obblighi amministrativi posti in capo ai gestori delle discoteche e dei locali da ballo, anche attraverso l'eliminazione dei compensi corrisposti alla società di gestione collettiva dei diritti d'autore non strettamente legati alle esecuzioni musicali, come, ad esempio, la quota forfettaria richiesta in percentuale sugli incassi del locale;
   in tale ambito, a provvedere ad una semplificazione in materia di documentazione amministrativa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, anche attraverso il riconoscimento delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive per le prestazioni gratuite, ai fini contributivi dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e dei diritti d'autore della SIAE;
   a mettere in atto ogni azione necessaria al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai criteri e alle necessità di raccolta dei diritti d'autore e connessi nell'era della multimedialità e delle funzioni multipiattaforma e di semplificare gli accordi con gli utilizzatori terzi di repertori (televisione, radio, web eccetera).
(1-00318) «Caparini, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Fedriga, Grimoldi, Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI ( SIAE )

EUROVOC :

diritto d'autore

proprieta' letteraria e artistica

musica

casa editrice

esazione delle imposte

revisione della legge