ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00096

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 33 del 13/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2013
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2013
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2013
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2013
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2013
SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2013
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2013
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2013
ZACCAGNINI ADRIANO MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2013
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2013
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2013
TURCO TANCREDI MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2013
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 23/03/2017


Elenco dei co-firmatari che hanno ritirato la firma
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma Data ritiro firma
TANCREDI PAOLO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/06/2013 13/06/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 23/03/2017

Atto Camera

Mozione 1-00096
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo presentato
Giovedì 13 giugno 2013
modificato
Giovedì 23 marzo 2017, seduta n. 765

   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 28/2009/CE «del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE è parte integrante del pacchetto legislativo sull'energia e sul cambiamento climatico che fissa gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
    la direttiva pone come obiettivi prioritari la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la riduzione dei costi dell'energia, la riduzione dell'emissione di gas clima-alteranti con finalità di tutela ambientale, il miglioramento della competitività dell'industria manifatturiera, lo sviluppo sostenibile e la promozione di filiere tecnologiche innovative;
    la Commissione europea attraverso la relazione al Consiglio e al Parlamento Europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento (COM 10), al fine di porre in essere misure efficaci nella gestione dei problemi legati all'uso sostenibile della biomassa, ha enunciato, fra l'altro, l'imprescindibilità della conservazione degli habitat e della biodiversità, la gestione e l'uso delle risorse idriche per prevenire ed attenuare i cambiamenti climatici così come prevede il principio di condizionalità che vige nella politica agricola europea (PAC);
    la necessità di ribadire tale principio si era resa necessaria alla luce del fatto che la biomassa prodotta e usata a scopi energetici aveva registrato un costante e crescente aumento ed il relativo mercato fosse destinato a svilupparsi fortemente negli anni successivi;
    in tale direzione il legislatore delegato con decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante: «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» aveva individuato dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento che imponevano, tra gli altri, la valutazione della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o la produzione di biocarburanti a partire da materie prime ottenute su terreni che non presentano un elevato valore in termini di biodiversità;
    sul tema delle biomasse diverse dai bioliquidi e dai biocarburanti è intervenuto l'articolo 8 del decreto 6 luglio 2012 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, prevedendo disposizioni specifiche al fine di determinare la tariffa incentivante di riferimento solo per impianti alimentati da biomassa, biogas (e bioliquidi) definiti sostenibili sulla base dei criteri individuati dal comma 4 del medesimo articolo;
    la già citata relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui criteri di sostenibilità stabilisce, oltretutto, che gli Stati membri dovrebbero, nell'ambito dei propri sistemi di sostegno per gli impianti di produzione di elettricità, riscaldamento e raffreddamento, «privilegiare gli impianti che conseguono elevati valori di efficienza della conversione energetica, come gli impianti di cogenerazione ad alta efficienza, così vengono definiti dalla direttiva sulla cogenerazione»;
    tali orientamenti partono dal presupposto, riportato nella medesima relazione richiamata, che la cogenerazione, ovvero la produzione di elettricità e calore, e gli impianti di riscaldamento distrettuale consentono di raggiungere valori di efficienza compresi fra l'80 e il 90 per cento, mentre le grandi centrali elettriche e gli inceneritori di rifiuti su larga scala permettono di registrare valori di efficienza compresi fra il 10 e il 35 per cento;
    risulta, pertanto, che vi è un potenziale significativo di riduzione del consumo energetico attraverso un aumento dell'efficienza;
    la giurisprudenza costituzionale ha, nel corso degli anni, evidenziato la supremazia della conservazione dell'ambiente rispetto alla produzione di energia, sebbene prodotta da fonti rinnovabili;
    la sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 2006 ha, infatti, stabilito, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9 che «la produzione di energia da fonti rinnovabili è un'esigenza finalizzata alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente»;
    la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2009 ha evidenziato come la promozione delle fonti energetiche rinnovabili è finalizzata «alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile»;
    la sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 2010 ha, infine, ribadito il legame tra produzione di energia da fonti rinnovabili e il rispetto degli impegni internazionali ed europei assunti dall'Italia in relazione alla tutela dell'ambiente;
    risulta che ad oggi in Italia sono sorti impianti energetici alimentati a biomasse e biogas in oltre 1400 comuni, per una potenza efficiente lorda totale di oltre 3,8 giga watt alla fine del 2012 (fonte: GSE), più che raddoppiata dal 2008;
    gli impianti sono di varia natura e potenza elettrica nominale, in maggioranza di 0.99 mega watt, alimentati da biomasse, in particolare biogas da mais o altri insilati mescolati in varia percentuale con reflui zootecnici e in minor misura da biomasse legnose, scarti di macello, olio o altro materiale;
    molti impianti sono già in costruzione o terminati;
    la valutazione di sostenibilità economica e ambientale dei nuovi impianti a fonti rinnovabili è stata spesso parziale;
    in particolare gli impianti a biomasse e biogas, pur basandosi su fonti rinnovabili, sono caratterizzati da significativo impatto ambientale: emissioni di circa 10 tonnellate annue di ossidi di azoto (NOx) in atmosfera per impianto a biogas da 1 MW di energia di picco (30 tonnellate di NOx per analogo impianto a biomasse legnose), emissioni importanti di ossidi di zolfo (SOx) e altri gas con i noti effetti sull'incremento del particolato secondario (PM2.5 in particolare), senza contare le emissioni dirette ed indirette legate a produzione agricola, irrigazione, trasporto dei materiali, spandimento dei digestati nel caso del biogas, rischio di depauperamento dei suoli agricoli che dovranno accogliere il digestato ricco di azoto e povero di carbonio e il rischio di peggioramento dell'eutrofizzazione delle falde acquifere;
    molti degli impianti sorti negli ultimi 4 anni non utilizzano reflui ma colture dedicate, sottratte al consumo alimentare umano e animale con un consumo di territorio di 400 ettari per ogni mega watt di energia (impianti a biogas, di solito basati sulla digestione anaerobica del mais, per la maggiore resa energetica rispetto a letame o altri reflui);
    risulta che gli impianti che utilizzano biomasse legnose spesso impiegano materia prima proveniente dall'estero, ricadendo nella spirale della dipendenza da altri Stati e incrementando i costi economici e ambientali legati al trasporto e alla gestione della materia prima;
    le medesime criticità emergono a riguardo degli impianti che utilizzano olio di palma o di colza. Gli impatti ambientali sono aggravati da preesistenti problematiche (sforamento dei limiti delle polveri sottili oltre 35 giorni all'anno, desertificazione) e sono inaccettabili in realtà dove la produzione energetica supera di molte volte i consumi;
    il bilancio economico di molti impianti a biomasse e biogas sarebbe in molti casi negativo in mancanza degli incentivi statali e questo deve suggerire cautela in merito alla prosecuzione degli incentivi senza dare ordine al settore;
    le procedure autorizzate per tale tipologia di impianti non tengono nella debita considerazione l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale ed energetica calcolabili mediante indicatori che considerino il ciclo vita delle produzioni energetiche (EROI, LCA). Non tengono inoltre in considerazione l'influenza della potenza (dimensione) dell'impianto, la distanza minima dai centri abitati con annessi parametri dell'impatto odorigeno sui cittadini, le emissioni inquinanti totali verso atmosfera, suolo (digestato o altro refluo), acque superficiali e di falda, così come la gestione dei nitrati;
    non è stato differenziato il contributo in base alla sostenibilità degli impianti stessi, alla resa energetica e alla percentuale di cogenerazione;
    non è stato preso in considerazione che l'utilizzo di colture dedicate è legato a fenomeni emissivi diretti, dovuti alla produzione agricola, ed indiretti, emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ad esempio emissioni da mais ad uso alimentare prodotto in sostituzione di quello impiegato ad uso energetico);
    non sono state valutate eventuali situazioni sfavorevoli ambientali preesistenti e impianti energetici già in funzione nell'area già oltre il consumo locale;
    un'azienda agricola di medie-grandi dimensioni può produrre reflui che possono alimentare un impianto della potenza di circa 0.05 mega watt di energia, a differenza degli impianti che stanno sorgendo su tutto il territorio nazionale con finalità, secondo i firmatari, speculative, in aziende che non si autoalimentano da reflui e che hanno percentuale energetica inferiore al 5 per cento di autoconsumo;
    la legislazione attuale è flessibile in merito alla sostituzione delle materie prime in entrata: il mais da immettere nei digestori (in caso per esempio di costi eccessivi) può essere rimpiazzato da rifiuto urbano o scarti di macelleria con incremento delle sostanze tossiche emesse in impianti che, peraltro, sorgono anche a poche decine di metri dalle abitazioni ed in molti casi non prevedono il riutilizzo dell'energia termica (cogenerazione) in percentuale significativa;
    in un'ottica di volontà di riduzione delle emissioni inquinanti (dal primo gennaio 2015 – direttiva europea 2008/50 – gli sforamenti delle polveri sottili saranno sanzionate dalla UE), di risparmio energetico, di miglioramento della resa energetica e della cogenerazione, di controllo della spesa corrente al fine di reperire risorse, gli oltre 4.5 miliardi di euro annui spesi in questo specifico settore delle fonti rinnovabili per gli incentivi e i circa 15 miliardi di euro già spesi per l'impiantistica vanno stigmatizzati;
    è necessario un intervento normativo ed amministrativo sulla materia per evitare che a fronte di una scarsa produzione energetica si continui a caricare ulteriormente la bolletta energetica del cittadino e si peggiorino le notevoli criticità ambientali e sanitarie presenti nel nostro Paese. Si rammenta che la potenza attuale da energia solare fotovoltaica ha superato al 31 dicembre 2012 i 16 giga watt di picco, con un impatto molto minore sull'ambiente e un rapporto fra energia prodotta e consumata nel ciclo di vita degli impianti di 8,85 (indice EROI variabile da 5,9 + 11,8 a seconda della tipologia di pannello) contro un rapporto per un impianto a biomasse o biogas medio di 4 (3 + 5 in funzione della tipologia e del contenuto di biomassa coltivata),

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative volte a verificare, anche attraverso ispezioni, nei limiti delle proprie competenze, gli impianti a biomassa già operanti sul territorio nazionale affinché essi non producano inquinamento dell'aria, dei suoli (chimico e biologico), acustico, odorigeno e dell'acqua di falda con particolare riferimento alle zona abitate ricomprese nel raggio di 3 chilometri da ciascun impianto, alla movimentazione dei materiali in entrata e in uscita dagli impianti e con particolare riferimento alle fonti di finanziamento delle società di gestione degli impianti;
   ad esercitare l'attività di monitoraggio sulla corretta applicazione delle «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» di cui al decreto ministeriale Sviluppo economico del 10 settembre 2010, con specifico riferimento all'individuazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti a biomasse affinché le autorizzazioni all'esercizio degli impianti a biomassa rilasciate dalla regione o dalla provincia delegata siano state assunte nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, della tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;
   a verificare, sui medesimi presupposti normativi sopra richiamati che le regioni e le province autonome abbiano proceduto prioritariamente all'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti sulla base dei criteri tecnici oggettivi legati alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale;
   ad intervenire con le opportune iniziative normative ed amministrative affinché, quale espressione di principi fondamentali dello Stato, siano emanate nuove «Linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione per i nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili», e sia disposta la parziale o totale modifica del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, con l'obiettivo di prevedere che non vengano realizzati impianti a biogas o biomasse di qualsiasi potenza nei comuni dove già ne sussistano, che gli impianti autorizzati abbiano una potenza massima 0.1 mega watt, che siano utilizzati reflui per oltre il 90 per cento, che sia garantito il monitoraggio precedente e successivo alla realizzazione degli impianti sia della qualità dell'aria nel raggio di 3 chilometri (a varie distanze) dall'impianto, sia della qualità dei suoli alla luce della potenziale presenza di contaminanti chimici e biologici), sia della qualità dell'acqua di falda attraverso il rispetto della distanza minima di 2.5 chilometri dai centri abitati e che siano autorizzati impianti solo in aree dove un ipotetico piano energetico locale individui necessità energetiche locali non soddisfatte da altre fonti rinnovabili meno impattanti.
(1-00096) «Zolezzi, Terzoni, Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Segoni, Tofalo, Vignaroli, Zaccagnini, Alberti, Agostinelli, Turco, Micillo».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

energia rinnovabile

protezione dell'ambiente

produzione d'energia

inquinamento atmosferico

riduzione delle emissioni gassose

risorse rinnovabili

gas a effetto serra

agente inquinante dell'atmosfera

consumo alimentare