Legislatura: 17Seduta di annuncio: 894 del 30/11/2017
Primo firmatario: MOSCATT ANTONINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione INTERVENTO GOVERNO 30/11/2017 CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) PARERE GOVERNO 30/11/2017 CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
DISCUSSIONE IL 30/11/2017
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 30/11/2017
PARERE GOVERNO IL 30/11/2017
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/11/2017
CONCLUSO IL 30/11/2017
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, approvato con modificazioni dal Senato (C. 4741 Governo), reca all'articolo 6 diverse novelle alla legge n. 145 del 2016 (concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali);
in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto-legge introduce nell'articolo 2 della legge n. 145 un nuovo comma 4-bis, in base al quale, fino all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartiscono tra le varie missioni internazionali le risorse dell'apposito fondo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, per assicurare l'avvio delle stesse missioni, dispone – «entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere» – l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche;
la circostanza che il termine entro cui disporre l'anticipazione decorre dalla data di presentazione alle Camere delle deliberazioni del Consiglio dei ministri concernenti l'avvio di nuove missioni – e non dalla data di autorizzazione delle stesse missioni da parte delle Camere – si pone in contrasto con lo spirito della legge n. 145 del 2016, la quale ha inteso subordinare l'avvio o la prosecuzione di missioni internazionali all'autorizzazione da parte delle Camere;
le Commissioni Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nei pareri espressi alle Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento (rispettivamente il 28 novembre 2017 e il 25 ottobre 2017), hanno in modo concorde subordinato il proprio parere favorevole alla condizione che il punto in questione fosse modificato, nel senso di far decorrere il termine di dieci giorni dalla data della deliberazione con cui le Camere autorizzazione le missioni internazionali,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa (articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3) del decreto-legge) al fine di adottare le opportune iniziative, anche normative, per evitare che missioni internazionali siano finanziate prima che le Camere le abbiano autorizzate.
9/4741/71. Moscatt.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):missione d'inchiesta
consiglio dei ministri
relazione d'attivita'