Legislatura: 17Seduta di annuncio: 894 del 30/11/2017
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 30/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 30/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione INTERVENTO GOVERNO 30/11/2017 CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) PARERE GOVERNO 30/11/2017 CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
DISCUSSIONE IL 30/11/2017
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 30/11/2017
PARERE GOVERNO IL 30/11/2017
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/11/2017
CONCLUSO IL 30/11/2017
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 54-bis ha introdotto una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali seppure con delle limitazioni nei compensi e nel monte ore nell'arco dello stesso anno civile e con il divieto di utilizzare le stesse per i datori di lavoro con più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, per le imprese del settore agricolo, per le imprese dell'edilizia e di settori affini, per le imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; nell’àmbito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
sono, tuttavia, ammesse delle deroghe, per esempio per le ipotesi in cui il committente sia una pubblica amministrazione che debba ricorrervi esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali, legate a eventi speciali tra i quali è ricompresa l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;
restando nell'ambito del perimetro delineato dall'istituto delle prestazioni occasionali, anche al fine di agevolare il rilancio dell'occupazione e dell'economia, sarebbe opportuno valutare l'opportunità di consentire anche agli enti senza scopo di lucro, al pari delle pubbliche amministrazioni, di ricorrere, in deroga all'articolo 54-bis, comma 14, alle prestazioni occasionali, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative,
impegna il Governo
a consentire anche agli enti senza scopo di lucro, limitatamente ai casi in cui debbano organizzare, per periodi limitati, manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative, di derogare ai requisiti previsti per il contratto di prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, comma 14, potendo così ricorrere ai voucher pur avendo alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
9/4741/54. Gebhard, Palese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):manifestazione culturale
societa' senza fini di lucro
industria edile