Legislatura: 17Seduta di annuncio: 894 del 30/11/2017
Primo firmatario: LEVA DANILO
Gruppo: ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Data firma: 30/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MELILLA GIANNI ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 30/11/2017 ALBINI TEA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 30/11/2017 CAPODICASA ANGELO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 30/11/2017 MOGNATO MICHELE ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 30/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione INTERVENTO GOVERNO 30/11/2017 CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) PARERE GOVERNO 30/11/2017 CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
DISCUSSIONE IL 30/11/2017
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 30/11/2017
PARERE GOVERNO IL 30/11/2017
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/11/2017
CONCLUSO IL 30/11/2017
La Camera,
premesso che:
l'articolo 19-quaterdecies introduce disposizioni volte a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi, nei rapporti con clienti diversi dai consumatori (quindi con clienti cosiddetti «forti») il diritto a percepire un compenso equo;
il contenuto dell'articolo riprende analoghe disposizioni del disegno di legge C. 4631, in corso di esame davanti alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, unitamente alle abbinate proposte di legge C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato. Si segnala, inoltre, che una disposizione analoga era stata inserita dal Governo nel disegno di legge di bilancio (A.S. 2960), per essere poi stralciata;
si ricorda che nel nostro ordinamento, il compenso del professionista è stato a lungo commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio. Dopo il definitivo superamento del sistema tariffario a opera dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, la legge professionale forense (legge n. 247 del 2012, articolo 13) ha stabilito, con particolare riferimento a tale professione, diverse forme di pattuizione;
l'articolo 13 della legge professionale forense ha previsto l'aggiornamento ogni due anni dei parametri per la liquidazione dei compensi indicati nel decreto ministeriale giustizia, su proposta del CNF;
per la professione forense, i parametri trovano applicazione: quando il giudice liquida le spese al termine dei giudizi; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso in forma scritta; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso consensualmente. L'oggetto espressamente indicato dell'articolo in questione, comma 1, è la disciplina del compenso degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni con imprese bancarie e assicurative nonché di imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese;
a tal fine viene introdotto un nuovo articolo 13-bis nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012). Le nuove disposizioni si applicano nel caso in cui le convenzioni siano predisposte unilateralmente dalle imprese e tali convenzioni, salvo prova contraria, si presumono predisposte «unilateralmente»;
il comma 2 del nuovo articolo 13-bis definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando è «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» nonché «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale», tenuto conto dei parametri determinati dal decreto del Ministro della giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale. Sono qualificate come «vessatorie» le clausole contenute nelle convenzioni sopra indicate che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato;
il comma 5 presume, in particolare, la natura vessatoria di alcune clausole, che vengono elencate, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa. La presunzione fa sì che spetti alle parti fornire la prova contraria, cioè dimostrare che quella disposizione contrattuale è stata oggetto di specifica trattativa;
vengono peraltro escluse come prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità. L'elenco delle clausole di cui la proposta di legge presume il carattere vessatorio, fino a prova contraria, è introdotto dalla locuzione «in particolare». In base al comma 6, peraltro, due tipologie di clausole (riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo gratuito) sono considerate vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione. Le clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. In base al comma 8, la nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato;
l'azione di nullità di una o più clausole soggiace a un termine di decadenza di 24 mesi dalla data di sottoscrizione. Il comma 10 disciplina i poteri del giudice. Questi, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, ne dichiara la nullità e determina il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal decreto del Ministro della giustizia. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni si applicano le disposizioni del codice civile e dall'attuazione delle nuove disposizioni non dovranno derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
il comma 2 dell'articolo estende il diritto all'equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012. Tale decreto-legge, con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti;
si osserva tuttavia che per i lavoratori autonomi non iscritti a ordini e collegi non è previsto alcun procedimento per la determinazione dei parametri,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a prevedere la determinazione di precisi parametri di riferimento nei confronti i lavoratori autonomi non iscritti a ordini e collegi.
9/4741/47. Leva, Melilla, Albini, Capodicasa, Mognato.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):giudice
lavoro autonomo
microimpresa