ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04652/030

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 883 del 08/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: PELLEGRINO SERENA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Data firma: 08/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 08/11/2017
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 08/11/2017


Stato iter:
08/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 08/11/2017
CESARO ANTIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 08/11/2017

ACCOLTO IL 08/11/2017

PARERE GOVERNO IL 08/11/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 08/11/2017

CONCLUSO IL 08/11/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04652/030
presentato da
PELLEGRINO Serena
testo di
Mercoledì 8 novembre 2017, seduta n. 883

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento è volto a ridisegnare gli interventi di Stato finalizzati al sostegno dello spettacolo, nella pluralità delle sue espressioni;
    l'articolo 45 del decreto legislativo n. 35 del 2017 prevede che agli organizzatori di «spettacoli dal vivo» allestiti in luoghi con capienza massima di cento partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di giovani esordienti al di sotto dei trentacinque anni, titolari dell'intera quota dei relativi diritti d'autore, sono riconosciute forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore;
    il ricorso alla locuzione «spettacoli dal vivo» è destinata a generare forme fraudolente di abuso di richieste di esenzione soprattutto da parte di gestori di piccoli locali di mero intrattenimento, laddove è diffuso oramai il ricorso parziale o totale al playback;
    l'unica definizione di «musica dal vivo» rintracciabile nel nostro ordinamento giuridico è quella contenuta in una circolare del Ministero delle Finanze (n. 165 del 2000) diramata per contrastare la dilagante elusione della imposta sugli intrattenimenti nelle discoteche;
    per la suddetta circolare la musica può definirsi «dal vivo» quando l'emissione avviene attraverso l'armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l'uso diretto di più strumenti originali, ovvero con l'utilizzazione di strumenti strutturalmente polifonici, quali, ad esempio, il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, l'organo. Poi la circolare entra nel merito delle «basi» e degli «arranger» di cui sono dotati le tastiere elettroniche cd. «da pianobar», stabilendo che l'impiego di uno strumento musicale polifonico che si avvale però di una vera e propria orchestrazione preordinata o preregistrata con imitazione o riproduzione di vari e diversi strumenti musicali, non realizza autentica musica dal vivo, né può parlarsi di musica dal vivo quando l'emissione della musica avviene attraverso l'uso di basi musicali preregistrate o preordinate, in modo sostitutivo all'esecutore; in tal caso l'emissione deve essere considerata alla stessa stregua di un'esecuzione musicale effettuata con dischi o supporti analoghi. La stessa circolare entra nel merito dei cantanti che pur «dal vivo» cantano su basi, stabilendo che deve essere parimenti considerata musica dal vivo la prestazione del cantante che utilizzi basi musicali per intrattenimenti del tipo «karaoke» o, comunque, per la sua esibizione, non potendosi considerare dette ipotesi esecuzioni musicali dal vivo. Infine la circolare conclude che costituisce «musica dal vivo» solo l'effettiva esecuzione con strumenti di qualsiasi genere, senza l'utilizzazione ovvero con un utilizzo meramente residuale di supporti preregistrati o campionati;
    il dato inequivocabile che discende dalla suddetta circolare è che con l'ausilio delle basi o degli automatismi delle moderne tastiere elettroniche non si realizza «musica dal vivo»;

è pertanto necessario introdurre nell'ordinamento giuridico una definizione puntuale ed univoca di musica dal vivo,

impegna il Governo

in sede di attuazione delle deleghe di cui all'articolo 2 del provvedimento, a valutare l'opportunità di introdurre una disposizione che definisca musica dal vivo l'esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l'uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane, senza impiego di basi musicali fissate su supporti di qualsiasi genere o di sequenze di suoni virtuali realizzate precedentemente alla esecuzione, ovvero con l'utilizzo delle medesime quando siano indispensabili alle esecuzioni stesse in termini creativi e non preordinate dalla riproduzione pedissequa o dal mero intento sostitutivo di musicisti strumentisti.
9/4652/30. (Testo modificato nel corso della seduta).  Pellegrino, Giancarlo Giordano, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

musica

professioni artistiche

diritto d'autore